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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 1958

Cassazione n. 12514/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1958 avverso la sentenza del 26/06/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Verona del Tribunale di Brescia, con la sentenza emessa il 26 giugno 2019, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 250,00 di multa per il delitto di minaccia.

Proponeva appello l'imputato e il Tribunale di Verona convertiva l'impugnazione in ricorso per cassazione, difettando statuizioni civili.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'assoluzione per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato, nonché lamentava una pena elevata in violazione dell'art. 133 cod. pen. \1

3. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto versato in fatto.

4. In data 15 dicembre 2022 il difensore di Gennari depositava atto di rinuncia all'impugnazione, corredato di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia a mezzo del deposito del relativo atto.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez.

U, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1958 avverso la sentenza del 26/06/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Verona del Tribunale di Brescia, con la sentenza emessa il 26 giugno 2019, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 250,00 di multa per il delitto di minaccia. Proponeva appello l'imputato e il Tribunale di Verona convertiva l'impugnazione in ricorso per cassazione, difettando statuizioni civili. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'assoluzione per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato, nonché lamentava una pena elevata in violazione dell'art. 133 cod. pen. \1 3. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto versato in fatto. 4. In data 15 dicembre 2022 il difensore di Gennari depositava atto di rinuncia all'impugnazione, corredato di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia a mezzo del deposito del relativo atto. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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