CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06987/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] a Vercelli il 27 / 0 4 /19 6 9 avverso la sentenzadel 2 7 / 0 6 /20 2 4 del la Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi Cuomo, che ha c hiesto che la Corte di c assazione voglia annullare con rinvio la sentenza impugnata, con le conseguenze previste dalla legge; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Suprema Corte di accogliere il ricorso proposto dall’imputato e, per l’effetto, disporre l’annullamento della sentenza gravata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per una nuova determinazione della sanzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Consentenza del 27 giugno 2024 la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il Tribunale di Vercelli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e mille euro di multa (con sospensione condizionata al pagamento della provvisionale alla parte civile) per il reato di appropriazione indebita, con riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti del fatto commesso con abuso di relazioni d’ufficio e della recidiva infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penalein punto di determinazione della pena inflitta, da ritenere illegale. Il primo giudice, con statuizione confermata dalla Corte d’appello, aveva determinato la pena base, quanto a quella detentiva, nel minimo edittale di due anni di reclusione previsto dall’art. 646 cod. pen. nella formulazione vigente al momento della pronuncia (18 ottobre 2022). Con la sentenza n. 46 del 22 marzo 2024 , precedente alla decisione qui impugnata, la Corte costituzionaleha dichiarato l'illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni». Il giudice d’appello ha omesso di procedere a una nuova determinazione della pena detentiva in conformità alla suddetta pronuncia del Giudice delle leggi. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1-bise 1-ter, del codice di rito. Il Procuratore generale e il difensore ha nno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello non ha tenuto conto della ricordata pronuncia del Giudice delle leggi, confermando l’entità della pena detentiva inflitta all’imputato, stabilita dal primo giudice con riferimento al minimo edittale previsto dall’art.646 cod. pen. prima della declaratoria di illegittimità costituzionale. Si tratta, dunque, come ritenuto anche dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni, di un caso di illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di una norma, nella parte riguardante il trattamento sanzionatorio, rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207 – 01. Nella fattispecie la dichiarazione di incostituzionalità, intervenuta con la sentenza n. 32 del 2014, riguardava il trattamento sanzionatorio introdotto per le cosiddette droghe leggere dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49). Peraltro, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, può essere fatta valere, a determinate condizioni, anche in sede esecutiva (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 –01). 3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte di appello, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c), del codice di rito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 12/02/2025. Il Consigliere estensore LaPresidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]