CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 44556/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubbli Ministero, in persona del So titut Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha c cluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Messina in relazione al reato di cui agli artt.110, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen., per essersi impossessato dell'imbarcazione di [OSCURATO:PERSONA], lasciata sulla spiaggia dal proprietario. 2. L'esponente articola i seguenti motivi di ricorso. I) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56, 624 cod. pen. La Corte di merito avrebbe dovuto sussumere i fatti sotto la fattispecie del tentativo, non avendo il ricorrente acquisito alcun dominio autonomo sulla cosa. II) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge con riferimento all'art. 63, comma 4, cod. pen.; erroneo aumento di pena apportato per la ritenuta ricorrenza delle aggravanti contestate. III) Vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. IV) Vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con congrua motivazione: il Tribunale e la Corte d'appello hanno evidenziato come il ricorrente avesse provveduto a rimuovere l'imbarcazione dalla spiaggia, spingendola a mare, dopo avere danneggiato catena e lucchetto con cui era assicurata. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, adeguatamente richiamato nella motivazione della sentenza impugnata, ricorre la fattispecie del furto consumato e non del tentativo anche nell'ipotesi di semplice amotio della res, per cui la sottrazione deve ritenersi realizzata tutte le volte che la cosa, pur rimanendo nell'ambito della sfera di sorveglianza della persona offesa, sfugga alla disponibilità di quest'ultimo. La sorveglianza della persona offesa o della polizia, che interviene a sottrazione avvenuta per recuperare la refurtiva abbandonata dall'autore del fatto, non può far degradare la condotta in tentativo, essendo esso già pervenuto allo stato di consumazione. Nel caso in esame è avvenuto l'impossessamento, avendo l'imputato spinto la barca a mare, rimuovendola dal luogo in cui si trovava ed esercitando il suo dominio sulla cosa, sia pure per breve tempo [cfr. Sez. 5, n. 36022 del 14/07/2022, Borisov, Rv. 283649, così massimata:"Il delitto di furto di beni esposti alla pubblica fede si perfeziona nel momento in cui la refurtiva passa sotto il dominio esclusivo dell'agente, essendo irrilevanti la durata del possesso e la circostanza che la condotta di appropriazione sia scoperta e frustrata nello stesso luogo di commissione del reato. (Fattispecie relativa al furto di olive, raccolte e riposte in alcuni sacchi dagli agenti, sorpresi dalle forze dell'ordine mentre si trovavano ancora nel fondo della persona offesa)"]. 2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato: sebbene siano state escluse dal Tribunale alcune aggravanti contestate (precisamente quelle contemplate dall'art. 625, comma 1, n. 5 e 7 cod. pen. e l'aggravante della minorata difesa), è stata ritenuta dai giudici di merito l'aggravante della violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.), avendo l'imputato danneggiato la catena, il lucchetto ed il muro a cui l'imbarcazione era assicurata. Nella ricorrenza dell'aggravante de quo e della recidiva qualificata, deve farsi luogo all'applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen.; pertanto la lamentata violazione della norma in parola è destituita di fondamento. Deve peraltro aggiungersi, come già osservato dalla Corte di appello, che l'aumento determinato dal Tribunale sulla pena base in conseguenza del riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., è di gran lunga inferiore a quello che avrebbe dovuto essere irrogato. 3. La decisione di rigettare la chiesta applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. è fondata su argomentazioni scevre da vizi. La Corte di merito ha evidenziato come il valore intrinseco dell'imbarcazione ed il danno arrecato alla persona offesa non possano essere reputati di speciale tenuità. Tali considerazioni non sono suscettibili di essere sindacate in questa sede, riguardando valutazioni di merito. In materia, secondo costante orientamento di questa Corte, il danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato alla vittima sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avuto riguardo al valore in sé della cosa sottratta ed anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia patito (ex multis Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 09/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615).4. L'aspetto riguardante il trattamento sanzionatorio è sostenuto da conferente apparato argomentativo. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente ricordare che la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr., ex multis, Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). Peraltro, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio in esame, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti. 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così dec