CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 09931/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa il 2 febbraio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova il 6 maggio 2021, con cui Sover HUDOROVICH è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito: si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, in linea con la motivazione del Tribunale, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente, il quale, durante le trattative e la stipula del contratto di vendita, aveva falsamente rappresentato la realtà (circa l'entità di un chilometraggio di un'autovettura) e aveva prefigurato una garanzia, sottoscritta dalla venditrice, risultata inesistente; rilevato che la doglianza difensiva circa la carenza di riscontri oggettivi in relazione ai fatti contestati deve ritenersi manifestamente infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, seguito dai giudici di merito, è conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, non è ammesso in sede di legittimità poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; osservato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; considerato, altresì, che la Corte territoriale, in particolare a pag. 6 della sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato in ordine alla pena, ritenuta adeguata, tenuto conto della "natura e gravità del fatto nonché dell'intensità del dolo"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]