CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28696/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denuncia la carenza di motivazione in relazione all'offensività del fatto - è privo di specificità poiché non si confronta con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, la quale ha escluso l'innocuità della falsa dichiarazione della ricorrente sottolineando che essa è stata rilevata non nell'immediatezza del fatto bensì solo a seguito del secondo accompagnamento presso gli uffici di polizia (resosi necessario proprio dall'esigenza di appurare concretamente la reale identità della stessa) - limitandosi a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); il che rende superflua ogni altra considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il