CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 45118/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Roma per nuovo giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 luglio 2022 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare dell'obbligo di dimora, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone con ordinanza del 6 giugno 2022 applicata a [OSCURATO:PERSONA], indagata quale partecipe di associazione a delinquere strumentale, in particolare, alla commissione di reati in materia tributaria ed economica. 2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero procedente ha proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare il ricorrente, dato atto della cessazione di efficacia della misura in ragione dell'asserita mancata trasmissione al Tribunale del riesame degli atti, in tesi contenuti in due dvd dichiarati "vuoti" dalla Cancelleria del Tribunale di Roma, ha osservato che si trattava di una trasmissione difettosa, determinata da disguidi tecnici, e non omessa. Quest'ultima ipotesi era infatti semmai connotata da un comportamento omissivo, mentre la prima postulava, come in specie, una situazione fattuale determinata da molteplici possibili ragioni. Bene avrebbe dovuto fare il Tribunale del riesame a sollecitare una trasmissione integrativa, ovvero a decidere prescindendo dagli atti ove ritenuti non determinanti. Non vi sarebbe stata comunque alcuna lesione dei diritti difensivi, atteso il libero accesso agli atti indipendentemente dalla loro trasmissione al Tribunale del riesame. In specie, tra l'altro, una positiva interlocuzione tra gli Uffici avrebbe evitato ogni problema in proposito, laddove analogo dvd era stato ritualmente prodotto al Giudice del riesame delle misure reali. Né, infine, l'ordinanza impugnata aveva fornito spiegazione alcuna dell'accaduto, omettendo di segnalare eventuali attività poste in essere per ovviare all'inconveniente. 3. Il Procuratore generale - condividendo le ragioni del ricorso - ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Roma per nuovo giudizio. 4. La difesa ha dimesso memoria in replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è fondato. 6. In relazione al motivo di impugnazione, pacifico è infatti l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di misure cautelari personali, non si verifica la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., qualora la copia di uno degli atti, compreso nell'indice di quelli che la cancelleria del tribunale del riesame attesta come ricevuti a seguito di "caricamento" nel sistema cd. TIAP da parte del Pubblico ministero, risulti non reperito o non leggibile, in quanto tale inefficacia deriva dalla sola "mancata" trasmissione e non anche dalla trasmissione "difettosa" (è stato così precisato che, in questo caso, il Tribunale, con provvedimento interlocutorio, può rinviare la decisione al fine di acquisire l'atto non reperito o non visibile, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti, Sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021, P., Rv. 282201). 7. Dall'ordinanza impugnata, in particolare, risulta che la segreteria del Pubblico ministero presso il Tribunale di Frosinone aveva trasmesso copia cartacea dell'ordinanza genetica del 6 giugno 2022 e gli atti relativi alla sua esecuzione, mentre gli atti posti a fondamento della misura erano stati trasmessi in forma digitale su due DVD che, come da nota 7 luglio 2022 della Cancelleria del Giudice ad quem, risultavano vuoti come da stampe allegate. A fronte di tale trasmissione, avvenuta il 5 luglio 2022, deve ritenersi finfatti t che non vi sia stata alcuna violazione di quanto disposto dall'art. 309, comma 5 cod. proc. pen. e che, pertanto, la misura cautelare disposta non avrebbe dovuto essere dichiarata inefficace. Ed invero, la circostanza che un atto, comunque menzionato nell'indice, non risultasse inserito e che altri atti trasmessi non risultassero visibili perché il DVD che doveva contenerli era risultato "vuoto", non è equiparabile alla mancata trasmissione. Come già evidenziato, infatti, in tema di misure cautelari personali, la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si verifica qualora la copia di parte degli atti già sottoposti al vaglio del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa venga per errore trasmessa al Tribunale del riesame in modo incompleto perché non chiaramente leggibile, ricollegandosi tale inefficacia alla sola "mancata" trasmissione e non alla trasmissione "difettosa" (Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879). In questi casi, d'altro canto, come è stato correttamente rilevato dal ricorrente e dal Procuratore generale, il Tribunale, qualora non possa decidere prescindendo da tali atti, ben può esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere (così sempre Sez. 5, n. 39013 cit.; cfr. specifica sul punto, sebbene più risalente nel tempo, Sez. 1, n. 28978 del 26/06/2001, Huseini, Rv. 219551 secondo cui, in tema di procedimento per il riesame, non comporta inefficacia della misura cautelare la circostanza che il Tribunale, non rinvenendo alcuni degli atti posti a fondamento della misura e indicati nella missiva di trasmissione del Pubblico ministero, abbia provveduto a richiederne all'ufficio requirente un nuovo invio, tempestivamente avvenuto). 8. Per dette ragioni il Tribunale, come evidenziato nel ricorso, ha errato a dichiarare l'inefficacia della misura, essendo, piuttosto, tenuto a rinviare la decisione (l'udienza si era tenuta in data 7 luglio 2022, sicché il termine di dieci giorni per la decisione ex art. 309, cod. proc. pen. non era ancora decorso), al fine di acquisire gli atti non visibili perché non presenti nei due DVD privi di contenuto. Tutto ciò in quanto tale provvedimento interlocutorio, mirato alla completa cognizione della documentazione, non si qualifica come atto istruttorio, bensì come provvedimento necessario, strumentale alla decisione, e costituisce espressione di un dovere funzionale il cui esercizio è indispensabile per la definizione del procedimento incidentale (Sez. U. n. 25 del 5/7/1995, Parlati, Rv. 202016; se pure con riferimento alle misure cautelari reali cfr. Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255582; Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yeziraj, Rv. 277566). 9. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai s