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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10235/2023

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studio in Trani, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pontinia (LT), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: avv.a [OSCURATO:EMAIL] ) , e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato alla memoria depositata il 22 febbraio 2023; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina il 27 marzo 2017, n. 1630/19/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. il Comune di Pontinia ( L T) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma –Sezione Staccata di Latina il 27 marzo 2017, n. 1630/19/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per il parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2009 in relazione ad un suolo ubicato nel medesimo Comune, di cui [OSCURATO:PERSONA] era comproprietaria nella misura del 50%, ha rigetta to l’ appello proposto d a l medesimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria provinciale di Latina l’1 dicembre 2015, n. 1472/06/2015, con condanna allarifusione delle spese giudiziali ;

2. il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure, sul presupposto dell’irretroattività della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 20 dicembre 2012, n. 59, ai sensi dell’art. 59,comma 1, lett. g, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione periodica dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili;

2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso;

3. con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo dopo che la controricorrente aveva depositato istanza di sospensione per valutare l’opportunità della definizione agevolata della controversia;

4. nel prosieguo, la controricorrente ha depositato memoria con la costituzione di un nuovo difensore;5. il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denunciano, al contempo, violazione dell’art. 59, comma 1, lett. g, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i regolamenti comunali di determinazione periodica per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili non possano trovare applicazione prima dell’1 gennaio dell’anno successivo alla loro adozione. [OSCURATO:PERSONA]:

1. preliminarmente, si rileva che, con istanza depositata il 26 febbraio 2019, la contribuente ha chiesto la sospensione del procedimento sino al 10 giugno 2019, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata in ordine all’impugnato avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

2. tuttavia, dopo l’ordinanza interlocutoria del collegio, la contribuente non ha depositato copia della domanda di definizione agevolata con la documentazione attestante il versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine fissato (la cui natura acceleratoria e non perentoria è stata più volte ribadita da questa Corte: Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2019, n. 29790; Cass., Sez. 5^, 28 novembre 2019, n. 31126; Cass., Sez. 5^, 18 marzo 2021, n. 7638; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17740; Cass., Sez. 5^, 1 giugno 2022, n. 17822; Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2022, n. 18248);

3. ad ogni modo, l’omessa p resentazione dell’ istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 non consente di dichiarare l’estinzione del procedimento , ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

4. in tal senso, la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate l’1 aprile 2019, n. 6, ha chiarito (par. 11) che: «I giudizi per i quali il contribuente abbia presentato istanza di sospensione fino al 10 giugno 2019, senza successivamente presentare la domanda di definizione, allo scadere della predetta data proseguono senza che sia necessario presentare istanza di trattazione»;

5. a ben vedere, infatti, il comma 13 deve essere coordinato con il comma 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il quale ha previsto – nell’ambito di una sequenza rigorosamente prestabilita e cronologicamente cadenzata -che il procedimento possa essere sospeso, su istanza del contribuente, fino al 10 giugno 2019 , per consentire la presentazione della domanda di definizione agevolata e, soltanto dopo il deposito della domanda di definizione agevolata, fino al 31 dicembre 2020, per consentire l’adempimento degli obblighi derivanti dalla definizione agevolata (con il versamento degli importi dovuti ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136);

6. è evidente, quindi, che la presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 trova giustificazione - allorquando la soluzione alternativa della definizione agevolata non appaia più conveniente o non sia più raggiungibile - nell’interesse di (almeno) una delle parti alla prosecuzione del procedimento in direzione di u na pronunzia decisoria sulla pretesa impositiva;

7. ciò detto, il motivo è fondato;

8. per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di ICI, è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'ente impositore ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore, previsti dagli artt. 62-bise 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti i reddito e di ricavi" previsti dall’art. 12 del d. l. 2 marzo 1989, n. 69, c onvertito , con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari ISTAT, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., Sez. 6^-5, 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, nn. 29083, 29084, 29085 e 29086; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, nn. 39794 e 39795; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, nn.9187 e 9188; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2022, n. 35521; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2023, n. 4814);

9. ne discende, pertanto, che la sentenza impugnata si è discostata da tale principio, avendo diversamente ritenuto che i regolamenti previsti dall’art. 59, comma 1, lett. g, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, «(…) non hanno effetto prima dell’1 gennaio successivo alla loro adozione, con ciò sancendo il principio dell’irretroattività della determinazione delle predette zone ai fini dell’applicazione dell’imposta.

Sicché la deliberazione n. 59 del 20.12.2012 di cui il Comune di Pontinia ha fatto impiego per determinare l’ICI 2009, e cioè per un periodo anteriore (a) quello della sua emanazione, confligge con il suddetto principio di irretroattività (…); donde la disapplicazione della deliberazione citata con riferimento al caso di specie e la conferma del primo giudice»;

10. valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Romanella camera di consiglio del 4 aprile 2023.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
studio in Trani, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pontinia (LT), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: avv.a [OSCURATO:EMAIL] ) , e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato alla memoria depositata il 22 febbraio 2023; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina il 27 marzo 2017, n. 1630/19/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il Comune di Pontinia ( L T) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma –Sezione Staccata di Latina il 27 marzo 2017, n. 1630/19/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per il parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2009 in relazione ad un suolo ubicato nel medesimo Comune, di cui [OSCURATO:PERSONA] era comproprietaria nella misura del 50%, ha rigetta to l’ appello proposto d a l medesimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria provinciale di Latina l’1 dicembre 2015, n. 1472/06/2015, con condanna allarifusione delle spese giudiziali ; 2. il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure, sul presupposto dell’irretroattività della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 20 dicembre 2012, n. 59, ai sensi dell’art. 59,comma 1, lett. g, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione periodica dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili; 2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso; 3. con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo dopo che la controricorrente aveva depositato istanza di sospensione per valutare l’opportunità della definizione agevolata della controversia; 4. nel prosieguo, la controricorrente ha depositato memoria con la costituzione di un nuovo difensore;5. il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denunciano, al contempo, violazione dell’art. 59, comma 1, lett. g, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i regolamenti comunali di determinazione periodica per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili non possano trovare applicazione prima dell’1 gennaio dell’anno successivo alla loro adozione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. preliminarmente, si rileva che, con istanza depositata il 26 febbraio 2019, la contribuente ha chiesto la sospensione del procedimento sino al 10 giugno 2019, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata in ordine all’impugnato avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 2. tuttavia, dopo l’ordinanza interlocutoria del collegio, la contribuente non ha depositato copia della domanda di definizione agevolata con la documentazione attestante il versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine fissato (la cui natura acceleratoria e non perentoria è stata più volte ribadita da questa Corte: Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2019, n. 29790; Cass., Sez. 5^, 28 novembre 2019, n. 31126; Cass., Sez. 5^, 18 marzo 2021, n. 7638; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17740; Cass., Sez. 5^, 1 giugno 2022, n. 17822; Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2022, n. 18248); 3. ad ogni modo, l’omessa p resentazione dell’ istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 non consente di dichiarare l’estinzione del procedimento , ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 4. in tal senso, la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate l’1 aprile 2019, n. 6, ha chiarito (par. 11) che: «I giudizi per i quali il contribuente abbia presentato istanza di sospensione fino al 10 giugno 2019, senza successivamente presentare la domanda di definizione, allo scadere della predetta data proseguono senza che sia necessario presentare istanza di trattazione»; 5. a ben vedere, infatti, il comma 13 deve essere coordinato con il comma 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il quale ha previsto – nell’ambito di una sequenza rigorosamente prestabilita e cronologicamente cadenzata -che il procedimento possa essere sospeso, su istanza del contribuente, fino al 10 giugno 2019 , per consentire la presentazione della domanda di definizione agevolata e, soltanto dopo il deposito della domanda di definizione agevolata, fino al 31 dicembre 2020, per consentire l’adempimento degli obblighi derivanti dalla definizione agevolata (con il versamento degli importi dovuti ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136); 6. è evidente, quindi, che la presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 trova giustificazione - allorquando la soluzione alternativa della definizione agevolata non appaia più conveniente o non sia più raggiungibile - nell’interesse di (almeno) una delle parti alla prosecuzione del procedimento in direzione di u na pronunzia decisoria sulla pretesa impositiva; 7. ciò detto, il motivo è fondato; 8. per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di ICI, è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'ente impositore ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore, previsti dagli artt. 62-bise 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti i reddito e di ricavi" previsti dall’art. 12 del d. l. 2 marzo 1989, n. 69, c onvertito , con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari ISTAT, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., Sez. 6^-5, 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, nn. 29083, 29084, 29085 e 29086; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, nn. 39794 e 39795; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, nn.9187 e 9188; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2022, n. 35521; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2023, n. 4814); 9. ne discende, pertanto, che la sentenza impugnata si è discostata da tale principio, avendo diversamente ritenuto che i regolamenti previsti dall’art. 59, comma 1, lett. g, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, «(…) non hanno effetto prima dell’1 gennaio successivo alla loro adozione, con ciò sancendo il principio dell’irretroattività della determinazione delle predette zone ai fini dell’applicazione dell’imposta. Sicché la deliberazione n. 59 del 20.12.2012 di cui il Comune di Pontinia ha fatto impiego per determinare l’ICI 2009, e cioè per un periodo anteriore (a) quello della sua emanazione, confligge con il suddetto principio di irretroattività (…); donde la disapplicazione della deliberazione citata con riferimento al caso di specie e la conferma del primo giudice»; 10. valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 4 aprile 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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