CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10804/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata in data 8 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di truffa aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla prova, basata sulle dichiarazioni della persona offesa, dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa aggravata contestato, è manifestamente infondato poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidie, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609); considerato che nel caso di specie la Corte territoriale ha compiutamente evidenziato alle pagine 3-4, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, come dalle circostanziate e genuine dichiarazioni della p.o. era emersa la prova della sussistenza degli elementi costitutivi propri della truffa contrattuale in considerazione della acclarata condotta tenuta dall'imputato il quale si era guadagnato la fiducia della vittima con l'inganno, avvalendosi dell'intervento di un amico comune e presentandosi quale titolare di un'agenzia di viaggi effettivamente esistente, aveva dolosamente omesso qualsiasi attività di agenzia e si era assicurato il pagamento della somma su un conto estero, rendendosi irreperibile dal giorno previsto per l'arrivo in hotel della vittima, salvo rassicurarla in un secondo momento che avrebbe ricevuto un rimborso mai avvenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 re Esten