CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4100-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4100/2021 Numero sezionale 2085/2022 Numero di raccolta generale 18478/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 127/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 30/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, ha confermato – per quanto qui ancora interessa – la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso l’aeroporto di Cagliari, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 30 luglio 2007 intercorso con [OSCURATO:PERSONA] e condannato [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA], e [OSCURATO:PERSONA], quale assegnataria per scissione del ramo d’azienda, al pagamento di una somma a titolo risarcitorio ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010; 2. in estrema sintesi, la Corte ha innanzitutto condiviso l’assunto del primo giudice che aveva ritenuto la nullità del contratto in contesa perché mancava la sottoscrizione del lavoratore; 3. inoltre, la Corte, rilevato che la sentenza impugnata aveva ritenuto anche “non giustificata l’apposizione del termine a causa del mancato assolvimento dell’onere probatorio al riguardo”, ha considerato che “il lavoratore aveva puntualmente contestato l’esistenza delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine nel ricorso introduttivo” e che correttamente il primo giudice aveva ritenuto come da parte convenuta non fosse stata fornita la prova del nesso causale tra la Ric. 2021 n. 04100 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4100/2021 Numero sezionale 2085/2022 Numero di raccolta generale 18478/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 sostituzione del personale assente per ferie e l’assunzione del Pappalardo, anche perché la prova testimoniale richiesta risultava inammissibile; 4. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto un unico ricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con 2 motivi; ha resistito con controricorso il Pappalardo; non ha svolto attività difensiva l’intimato Consorzio GH; 5. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le parti ricorrenti hanno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 d. lgs. n. 368 del 2001, art. 1362 e ss. c.c., artt.421 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”; si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto la nullità del contratto impugnato dal Pappalardo perché privo di sottoscrizione, deducendo come lo stesso avesse consapevolezza della sua durata e che, comunque, era stato prodotto in giudizio dal medesimo; si lamenta poi che la Corte non abbia disposto gli accertamenti necessari per verificare l’effettiva volontà delle parti e le ragioni della mancata sottoscrizione; 2. la censura è infondata; invero, la Corte sarda si è uniformata al principio pacifico secondo cui, ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato a norma dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) - della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), Ric. 2021 n. 04100 sez. ML - ud. 24-02-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4100/2021 Numero sezionale 2085/2022 Numero di raccolta generale 18478/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto, non essendo neanche sufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore (cfr. Cass. n. 2774 del 2018; Cass. n. 27974 del 2018) e non potendo, per la medesima ragione, considerarsi equipollente la produzione in giudizio del documento; 3. il secondo motivo di ricorso denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2 del d. lgs n. 368/2001, dell’art.2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”; si critica la sentenza impugnata per non avere correttamente applicato i princìpi in materia di non contestazione ritenendo “assolto l’onere di controparte di allegazione del rispetto della ‘(in)determinatezza’ della causale”; si eccepisce diffusamente che le Compagnie aeree avevano fornito documentazione idonea a provare la sussistenza della “esigenza sostitutiva menzionata nel contratto individuale di lavoro, nonché il nesso causale tra l’esigenza indicata in contratto e l’assunzione” a termine del dipendente; si lamenta che la Corte territoriale non abbia ammesso la prova testimoniale sul punto; 4. la censura è inammissibile perché la sentenza impugnata fonda il suo decisum innanzitutto sulla ratio decidendi, autonoma e sufficiente, rappresentata dalla invalidità del contratto per la mancata sottoscrizione della clausola appositiva del termine, per cui diventa ultronea ogni ulteriore indagine; 5. pertanto il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli [OSCURATO:PERSONA] e Asoni dichiaratisi antistatari; nulla per le spese in favore dell’intimato Consorzio che non ha svolto attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); Ric. 2021 n. 04100 sez. ML - ud. 24-02-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4100/2021 Numero sezionale 2085/2022 Numero di raccolta generale 18478/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 04100 sez. ML - ud. 24-02-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S