Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18280/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ricorso dall’AvvocatoErnesto Stajano e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio del primo difensore in Roma, via Sardegna n. 14, i qualidichiarano di ricevere le comunicazioni e le notificazioni agli indirizzi diposta elettronica certificata indicati.-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] intimato -1 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/2026avverso la sentenza del tribunale di Sassari n. 590/2024, depositata in data9/5/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] esponeva che, a fronte del contratto diutenza con Abbanoa, aveva ricevuto fattura, con cui era stataunilateralmente inserita la voce «conguaglio delle partite pregresse2005/2011».Rilevava che gli veniva chiesto, quale utente della fornitura delservizio per uso domestico residenziale, il pagamento di euro 69,69.Chiedeva l’accertamento negativo del credito di Abbanoa.2.

Il giudice di pace respingeva l’eccezione di difetto digiurisdizione del giudice ordinario sollevata da Abbanoa, mentreaccoglieva la domanda con riferimento alle partite pregresse.3.

Il tribunale di Sassari, con sentenza n. 590/2024, depositatail 9/5/2024, rigettava l’appello articolato da Abbanoa in quanto, purnon essendo prescritto il diritto dell’utente, tuttavia l’appello erainfondato nel merito.Ad avviso del tribunale, Abbanoa avrebbe dovuto dimostrare, perconseguire il pagamento retroattivo dei conguagli, che i costi eranodovuti a circostanze impreviste e imprevedibili, mentre nonspettavano se gli stessi erano dovuti a errori di gestione, diamministrazione o di pianificazione; l’onere della relativa provagravava sul gestore.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneAbbanoa s.p.a., depositando anche memoria.5.

E’ rimasto intimato l’attore.2 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/2026CONSIDERATO CHE:1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c..

Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto epronunciato, vizio di Ultrapetizione.

Nullità della sentenza».Per la ricorrente, il tribunale avrebbe violato il principio dellacorrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto, mentre l’attoresi era limitato a contestare la legittimità delle somme richieste daAbbanoa, a titolo di partite pregresse, il tribunale ha inveceaffermato erroneamente la mancata dimostrazione dei fattoriimprevisti o imprevedibili da parte dell’ente gestore.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c..

Violazione o falsa applicazione degliarticoli 115 e 116 c.p.c.: omessa valutazione prove documentali.Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

Nullità dellasentenza.

Violazione o falsa applicazione di legge in relazione agliarticoli 2935 e 2948 primo comma n. 4 c.c., articoli 142, comma 3,e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 direttiva 2000/60/CE; art. 21,commi 13 e 19 del d.lgs. n. 201/2011, convertito con modificazionidalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 10 decreto-legge n.70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.106; art. 3 DPCM 22 luglio 2012; delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR; delibera 26 giugno 2014, n. 18, dell’ente d’ambitodella Sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (par.B.16)».La sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui haposto a carico della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la prova circa la sussistenzadei costi «imprevisti» avendo in realtà il gestore già dato la provadella legittimità degli importi richiesti a titolo di partite pregresse,3 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/2026con conseguente assolvimento dell’onere della prova sullo stessoincombente.L’erroneità della decisione del tribunale dovrebbe rinvenirsi nellaomessa valutazione della documentazione depositata, attestante lalegittimità degli importi richiesti in fattura, non potendosi richiederel’allegazione di ulteriori elementi in relazione ai «costi imprevedibili».Anzi, dai documenti prodotti emergerebbe che i valori sono statiquantificati dall’autorità amministrativa di riferimento e che i costi«non sono certamente imputabili a mala gestio del gestore».3.

Il secondo motivo è fondato, nei termini che seguono, conassorbimento del primo.4.

Effettivamente, il tribunale, in relazione alle partite pregressee dunque, ai conguagli, in relazione agli anni 2005-2015, conriferimento ai costi derivanti da «circostanze impreviste eimprevedibili» (ma non da «errore di gestione, di amministrazione odi pianificazione»), ha ritenuto che Abbanoa non avesse fornito laprova in ordine alla sussistenza, nel caso in esame, di circostanzeche avessero il carattere di imprevedibilità.5.

In ausilio alla corretta interpretazione della problematica e,soprattutto, alla valutazione – da parte del giudice di merito - dellasufficienza della documentazione prodotta da parte di Abbanoasovviene la recente sentenza di questa Corte, a sezioni unite, n.23858 del 26/8/2025, a mente della quale, in tema di servizio idricointegrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art.31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, eche dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da partedegli Enti d'ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitateagli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1agosto 1996, con cui è stato istituito e regolamentato il "metodo4 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/2026tariffario normalizzato", dal momento che, da un lato, il citato art.31 assume autonomo valore precettivo con esclusivo riguardoall'individuazione della data entro cui i relativi conguagli andavanoapprovati; dall'altro, l'addebito dei conguagli riferiti a partitepregresse non può implicare la violazione dei principi di irretroattivitàdegli atti amministrativi e di affidamento nell'esecuzione delcontratto di somministrazione.6.

La chiave di volta del sistema viene rinvenuta nel metodonormalizzato introdotto dall’art. 13 della legge n. 36 del 1994 (leggeGalli).Il pagamento dei conguagli trova la sua base giuridica proprio intale disposizione normativa, a prescindere dalle modifiche legislativesuccessive, non venendo in rilievo alcuna retroattività normativa(Cass., n. 1109 del 2026; Cass., n. 1110 del 2026; Cass. n. 1106 del2026).In particolare, l’art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36(Disposizioni in materia di risorse idriche) stabiliva al comma 2, finoall’entrata in vigore del d.lg.s n. 152 del 2006: «La tariffa èdeterminata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e delservizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza dellaremunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle areedi salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale deicosti di investimento e di esercizio».Poi, al comma 3, dell’art. 13, che «il Ministro dei lavori pubblici,d’intesa con il Ministro dell’ambiente, su proposta del comitato divigilanza di cui all’art. 21, sentite le autorità di bacino di rilievonazionale, nonché la conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo5 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/2026e determinare la tariffa di riferimento.

La tariffa di riferimento èarticolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento aparticolari situazioni idrogeologiche [dal 13 giugno 1999 «ed infunzione del contenimento del consumo»].7.

Il metodo normalizzato è stato introdotto, proprio in(Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo ela determinazione della tariffa di riferimento del servizio idricointegrato).7.1.

L’incipit è rappresentato dall’art. 3 del decreto del 1° agosto1996, nel quale si scolpisce la «tariffa di riferimento» del servizioidrico integrato.Essa è «lo strumento per consentire la realizzazione di adeguatilivelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi diinvestimento nell’equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimentodei costi al consumo, il miglioramento dell’efficienza della gestione ela tutela dell’interesse dell’utenza».L’art. 3 del decreto ministeriale citato individua i «costioperativi», tra i quali inserisce: «costi per materie di consumo emerci»; «costi per godimento di beni di terzi», «costo delpersonale», «variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci», «accantonamento per rischi, nellamisura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali», «altriaccantonamenti», «oneri diversi di gestione».Si chiarisce poi che «in quest’ultima voce deve essere iscrittoogni costo della produzione non ricompreso in quellispecificatamente previsti dall’elencazione di cui sopra e ogni altrocomponente negativo del reddito che non abbia natura finanziaria,straordinaria o fiscale».6 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/20267.2.

Soprattutto, all’art. 8 del decreto ministeriale 1° agosto1996, si prevede espressamente la possibilità di revisioni triennali,proprio nella prospettiva di un consuntivo ex post, in linea con ladifesa di Abbanoa.L’art. 8 citato prevede, infatti, che «[n]ella convenzione per laconcessione della gestione, l’Ambito titolare della funzione deve fral’altro stabilire la disciplina dei seguenti elementi: […] 8) La revisionetriennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verificadella corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata,per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizioovvero dell’effettuazione degli investimenti».Inoltre, l’ATO «ferma restando la verifica triennalenell’applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenirenel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del pianofinanziario e gestionale in ordine a:a) raggiungimento dei livelli diservizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti,valutando le variazioni al limite di prezzo “K” o le penalizzazionirimborsi […] b) corrispondenza tra l’incasso derivantedall’applicazione della struttura tariffaria e l’incasso previsto pereffetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, alfine di apportare le seguenti variazioni; c) rispondenza dei costioperativi alle variazioni strutturali della produzione e delladistribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni di cuiall’art. 6».7.3.

All’art. 9 del decreto ministeriale del 1996 si prevede inoltreche «il concessionario è tenuto a redigere il conto economico e lostato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio idrico integratoseparatamente da quelli di altre gestione».Il gestore deve inoltre comunicare «[…] f2) gli scostamentirispetto al piano e le relative motivazioni».7 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/20268.

Ciò premesso, questa Corte, a sezioni unite, con la sentenzan. 23858 del 2025, ha precisato proprio l’esistenza, all’interno delmetodo normalizzato (in vigore nel periodo dal 2005 al 2011), dimeccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazioni delcorrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livelloIl metodo normalizzato, dunque, «contemplava elementicorrettivi che rendevano possibile la revisione del prezzo praticatoall’utente tenendo conto dell’equilibrio della gestione (e quindi delrapporto tra ricavi e costi): è sul punto la ricorrente ha evidenziato,nella sua memoria, che la commissione nazionale di vigilanza sullerisorse idriche – Co.Vi.Ri. - nella relazione annuale al Parlamentosullo stato dei servizi idrici del 2007 ebbe a sottolineare come ilmetodo tariffario normalizzato consentisse revisioni tariffarie atte adassicurare al gestore il recupero di ricavi che non gli era statopossibile conseguire in ragione del price cap».Pertanto, la spettanza dei conguagli «discende proprio dalmancato attuarsi delle rettifiche tariffarie».8.1.

Le Sezioni Unite hanno tenuto conto anche della successivadelibera AEEGSI n. 643 del 2013.L’art. 31 dell’allegato A, nel regolare la quantificazione e ilriconoscimento delle partite pregresse, ha previsto al primo commache «3.1.

Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti altrasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo delsettore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedentideterminazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti ecomunicati all’Autorità.» Il secondo comma dello stesso articolo haprecisato, poi, che «3.2.

Al fine di favorire la massima trasparenzaper gli utenti, la riscossione dei conguagli di cui al precedente comma8 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/202631.1 deve attenersi alle seguenti regole: a) i conguagli devonoessere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deveessere diviso per i metri cubi erogati nell’anno (a -2), ed il risultatocosì ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degliutenti nel medesimo anno; b) i conguagli devono essere evidenziatiin bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l’anno in corso;c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento deiconguagli».In attuazione di tale previsione il Commissario straordinariodell’Ente di Ambito della Sardegna ha approvato, con la delibera n.18 del 26 giugno 2014, il riconoscimento e la quantificazione deiconguagli relativi alle partite pregresse, relative cioè a fornitureprecedenti al 2012-2013.8.2.

La Corte, a sezioni unite, ha disegnato il rapporto tra taledelibera del 2013 ed il metodo normalizzato che ha disciplinato glianni 2005/2011.Si è precisato, dunque, che l’art. 31 della delibera643/2013/R/idr della AEEGSI disciplina le modalità di recupero deiconguagli eventualmente spettanti nei periodi precedenti altrasferimento all’autorità delle funzioni di regolazione controllo delsettore, ma non prevede, in via generale, la spettanza dei conguaglistessi, non incidendo la norma sulla disciplina relativa alladeterminazione e all’aggiornamento delle tariffe fino al 2010.8.3.

Al contrario, i conguagli attuabili in base al citato art. 13«vanno quindi individuati prendendo in considerazione le dinamichetariffarie previste dal metodo normalizzato che era in vigore nell’arcodi tempo che qui interessa è che dava attuazione una tariffa in cuidoveva essere assicurata, come si è visto, la copertura integrale deicosti di investimento di esercizio».9 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/2026Nella delibera del 2013 si prevedeva che i conguagli dovevanoessere quantificati ed approvati dagli enti d’ambito entro il30/6/2014, sicché la stessa legittimava «i conguagli che nelprecedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare: eciò in quanto le pertinenti determinazioni degli enti d’ambito nonerano state adottate prima del subentro di AEEGSI e della modificadel metodo tariffario».normalizzato, l’art. 31 della delibera n. 643 del 2013 – per la Corte- assume autonomo valore precettivo «con esclusivo riguardoall’individuazione della data entro cui conguagli relativi andavanoapprovati, senza affatto legalizzare il recupero di importi diversi oulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al metodotariffario vigente all’epoca in cui si collocavano le partite pregresseda conguagliare».L’Ente d’ambito della Sardegna aveva quantificato le partite diconguaglio fino al 2010 per un importo complessivo di euro88.780.000,00, sicché risulta evidente che tale quantificazione erastata adottata in base al precedente metodo tariffario, mentre talemetodo è stato sostituito con la delibera n. 585 del 2012, che avevadato vita al «metodo tariffario transitorio» (MTT), poi superato dal«metodo tariffario idrico» (MTI) con la delibera n. 643 del 2013.8.4.

Proprio in applicazione del metodo normalizzato - precisaquesta Corte – l’Ente d’ambito ha ritenuto si fosse generata unapartita di credito, a titolo di conguaglio, in favore del gestore delservizio idrico.L’art. 31, comma 1, della delibera n. 643 del 2013 non ha portataretroattiva, ma - a giudizio di questa Corte - «ha semplicementeconsentito la liquidazione “ora per allora” di importi che, in base almetodo normalizzato, avrebbero dovuto riversarsi sull’utente10 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/2026una “tariffa integrativa retroattiva applicata sui consumi effettuati inanni precedenti” […], quanto, piuttosto, l’applicazione di conguagliche nel previgente sistema regolatorio erano a carico sull’utente,nella forma dell’adeguamento di prezzo».Non v’è neppure lesione dell’affidamento dell’utente, che avvisosemplicemente posticipato il recupero, da parte del gestore, disomme che quest’ultimo avrebbe potuto conseguire prima, se solol’Ente d’ambito vi avesse provveduto tempestivamente, convertendoi conguagli in aumenti tariffari.9. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà pertanto accertare che gli importiData pubblicazione 19/01/2026 quantificati dall’Ente d’Ambito sianorispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nellavigenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto stabilitodal d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo diriferimento.10.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, conrinvio al tribunale di Sassari, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulla determinazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo;cassa la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Sassari, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio2026Il PresidenteMauro Di Marzio11 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso dall’AvvocatoErnesto Stajano e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio del primo difensore in Roma, via Sardegna n. 14, i qualidichiarano di ricevere le comunicazioni e le notificazioni agli indirizzi diposta elettronica certificata indicati.-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] intimato -1 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/2026avverso la sentenza del tribunale di Sassari n. 590/2024, depositata in data9/5/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] esponeva che, a fronte del contratto diutenza con Abbanoa, aveva ricevuto fattura, con cui era stataunilateralmente inserita la voce «conguaglio delle partite pregresse2005/2011».Rilevava che gli veniva chiesto, quale utente della fornitura delservizio per uso domestico residenziale, il pagamento di euro 69,69.Chiedeva l’accertamento negativo del credito di Abbanoa.2. Il giudice di pace respingeva l’eccezione di difetto digiurisdizione del giudice ordinario sollevata da Abbanoa, mentreaccoglieva la domanda con riferimento alle partite pregresse.3. Il tribunale di Sassari, con sentenza n. 590/2024, depositatail 9/5/2024, rigettava l’appello articolato da Abbanoa in quanto, purnon essendo prescritto il diritto dell’utente, tuttavia l’appello erainfondato nel merito.Ad avviso del tribunale, Abbanoa avrebbe dovuto dimostrare, perconseguire il pagamento retroattivo dei conguagli, che i costi eranodovuti a circostanze impreviste e imprevedibili, mentre nonspettavano se gli stessi erano dovuti a errori di gestione, diamministrazione o di pianificazione; l’onere della relativa provagravava sul gestore.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneAbbanoa s.p.a., depositando anche memoria.5. E’ rimasto intimato l’attore.2 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/2026CONSIDERATO CHE:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c.. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto epronunciato, vizio di Ultrapetizione. Nullità della sentenza».Per la ricorrente, il tribunale avrebbe violato il principio dellacorrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto, mentre l’attoresi era limitato a contestare la legittimità delle somme richieste daAbbanoa, a titolo di partite pregresse, il tribunale ha inveceaffermato erroneamente la mancata dimostrazione dei fattoriimprevisti o imprevedibili da parte dell’ente gestore.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.. Violazione o falsa applicazione degliarticoli 115 e 116 c.p.c.: omessa valutazione prove documentali.Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. Nullità dellasentenza. Violazione o falsa applicazione di legge in relazione agliarticoli 2935 e 2948 primo comma n. 4 c.c., articoli 142, comma 3,e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 direttiva 2000/60/CE; art. 21,commi 13 e 19 del d.lgs. n. 201/2011, convertito con modificazionidalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 10 decreto-legge n.70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.106; art. 3 DPCM 22 luglio 2012; delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR; delibera 26 giugno 2014, n. 18, dell’ente d’ambitodella Sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (par.B.16)».La sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui haposto a carico della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la prova circa la sussistenzadei costi «imprevisti» avendo in realtà il gestore già dato la provadella legittimità degli importi richiesti a titolo di partite pregresse,3 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/2026con conseguente assolvimento dell’onere della prova sullo stessoincombente.L’erroneità della decisione del tribunale dovrebbe rinvenirsi nellaomessa valutazione della documentazione depositata, attestante lalegittimità degli importi richiesti in fattura, non potendosi richiederel’allegazione di ulteriori elementi in relazione ai «costi imprevedibili».Anzi, dai documenti prodotti emergerebbe che i valori sono statiquantificati dall’autorità amministrativa di riferimento e che i costi«non sono certamente imputabili a mala gestio del gestore».3. Il secondo motivo è fondato, nei termini che seguono, conassorbimento del primo.4. Effettivamente, il tribunale, in relazione alle partite pregressee dunque, ai conguagli, in relazione agli anni 2005-2015, conriferimento ai costi derivanti da «circostanze impreviste eimprevedibili» (ma non da «errore di gestione, di amministrazione odi pianificazione»), ha ritenuto che Abbanoa non avesse fornito laprova in ordine alla sussistenza, nel caso in esame, di circostanzeche avessero il carattere di imprevedibilità.5. In ausilio alla corretta interpretazione della problematica e,soprattutto, alla valutazione – da parte del giudice di merito - dellasufficienza della documentazione prodotta da parte di Abbanoasovviene la recente sentenza di questa Corte, a sezioni unite, n.23858 del 26/8/2025, a mente della quale, in tema di servizio idricointegrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art.31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, eche dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da partedegli Enti d'ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitateagli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1agosto 1996, con cui è stato istituito e regolamentato il "metodo4 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/2026tariffario normalizzato", dal momento che, da un lato, il citato art.31 assume autonomo valore precettivo con esclusivo riguardoall'individuazione della data entro cui i relativi conguagli andavanoapprovati; dall'altro, l'addebito dei conguagli riferiti a partitepregresse non può implicare la violazione dei principi di irretroattivitàdegli atti amministrativi e di affidamento nell'esecuzione delcontratto di somministrazione.6. La chiave di volta del sistema viene rinvenuta nel metodonormalizzato introdotto dall’art. 13 della legge n. 36 del 1994 (leggeGalli).Il pagamento dei conguagli trova la sua base giuridica proprio intale disposizione normativa, a prescindere dalle modifiche legislativesuccessive, non venendo in rilievo alcuna retroattività normativa(Cass., n. 1109 del 2026; Cass., n. 1110 del 2026; Cass. n. 1106 del2026).In particolare, l’art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36(Disposizioni in materia di risorse idriche) stabiliva al comma 2, finoall’entrata in vigore del d.lg.s n. 152 del 2006: «La tariffa èdeterminata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e delservizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza dellaremunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle areedi salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale deicosti di investimento e di esercizio».Poi, al comma 3, dell’art. 13, che «il Ministro dei lavori pubblici,d’intesa con il Ministro dell’ambiente, su proposta del comitato divigilanza di cui all’art. 21, sentite le autorità di bacino di rilievonazionale, nonché la conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo5 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/2026e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento èarticolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento aparticolari situazioni idrogeologiche [dal 13 giugno 1999 «ed infunzione del contenimento del consumo»].7. Il metodo normalizzato è stato introdotto, proprio in(Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo ela determinazione della tariffa di riferimento del servizio idricointegrato).7.1. L’incipit è rappresentato dall’art. 3 del decreto del 1° agosto1996, nel quale si scolpisce la «tariffa di riferimento» del servizioidrico integrato.Essa è «lo strumento per consentire la realizzazione di adeguatilivelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi diinvestimento nell’equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimentodei costi al consumo, il miglioramento dell’efficienza della gestione ela tutela dell’interesse dell’utenza».L’art. 3 del decreto ministeriale citato individua i «costioperativi», tra i quali inserisce: «costi per materie di consumo emerci»; «costi per godimento di beni di terzi», «costo delpersonale», «variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci», «accantonamento per rischi, nellamisura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali», «altriaccantonamenti», «oneri diversi di gestione».Si chiarisce poi che «in quest’ultima voce deve essere iscrittoogni costo della produzione non ricompreso in quellispecificatamente previsti dall’elencazione di cui sopra e ogni altrocomponente negativo del reddito che non abbia natura finanziaria,straordinaria o fiscale».6 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/20267.2. Soprattutto, all’art. 8 del decreto ministeriale 1° agosto1996, si prevede espressamente la possibilità di revisioni triennali,proprio nella prospettiva di un consuntivo ex post, in linea con ladifesa di Abbanoa.L’art. 8 citato prevede, infatti, che «[n]ella convenzione per laconcessione della gestione, l’Ambito titolare della funzione deve fral’altro stabilire la disciplina dei seguenti elementi: […] 8) La revisionetriennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verificadella corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata,per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizioovvero dell’effettuazione degli investimenti».Inoltre, l’ATO «ferma restando la verifica triennalenell’applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenirenel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del pianofinanziario e gestionale in ordine a:a) raggiungimento dei livelli diservizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti,valutando le variazioni al limite di prezzo “K” o le penalizzazionirimborsi […] b) corrispondenza tra l’incasso derivantedall’applicazione della struttura tariffaria e l’incasso previsto pereffetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, alfine di apportare le seguenti variazioni; c) rispondenza dei costioperativi alle variazioni strutturali della produzione e delladistribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni di cuiall’art. 6».7.3. All’art. 9 del decreto ministeriale del 1996 si prevede inoltreche «il concessionario è tenuto a redigere il conto economico e lostato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio idrico integratoseparatamente da quelli di altre gestione».Il gestore deve inoltre comunicare «[…] f2) gli scostamentirispetto al piano e le relative motivazioni».7 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/20268. Ciò premesso, questa Corte, a sezioni unite, con la sentenzan. 23858 del 2025, ha precisato proprio l’esistenza, all’interno delmetodo normalizzato (in vigore nel periodo dal 2005 al 2011), dimeccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazioni delcorrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livelloIl metodo normalizzato, dunque, «contemplava elementicorrettivi che rendevano possibile la revisione del prezzo praticatoall’utente tenendo conto dell’equilibrio della gestione (e quindi delrapporto tra ricavi e costi): è sul punto la ricorrente ha evidenziato,nella sua memoria, che la commissione nazionale di vigilanza sullerisorse idriche – Co.Vi.Ri. - nella relazione annuale al Parlamentosullo stato dei servizi idrici del 2007 ebbe a sottolineare come ilmetodo tariffario normalizzato consentisse revisioni tariffarie atte adassicurare al gestore il recupero di ricavi che non gli era statopossibile conseguire in ragione del price cap».Pertanto, la spettanza dei conguagli «discende proprio dalmancato attuarsi delle rettifiche tariffarie».8.1. Le Sezioni Unite hanno tenuto conto anche della successivadelibera AEEGSI n. 643 del 2013.L’art. 31 dell’allegato A, nel regolare la quantificazione e ilriconoscimento delle partite pregresse, ha previsto al primo commache «3.1. Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti altrasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo delsettore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedentideterminazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti ecomunicati all’Autorità.» Il secondo comma dello stesso articolo haprecisato, poi, che «3.2. Al fine di favorire la massima trasparenzaper gli utenti, la riscossione dei conguagli di cui al precedente comma8 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/202631.1 deve attenersi alle seguenti regole: a) i conguagli devonoessere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deveessere diviso per i metri cubi erogati nell’anno (a -2), ed il risultatocosì ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degliutenti nel medesimo anno; b) i conguagli devono essere evidenziatiin bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l’anno in corso;c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento deiconguagli».In attuazione di tale previsione il Commissario straordinariodell’Ente di Ambito della Sardegna ha approvato, con la delibera n.18 del 26 giugno 2014, il riconoscimento e la quantificazione deiconguagli relativi alle partite pregresse, relative cioè a fornitureprecedenti al 2012-2013.8.2. La Corte, a sezioni unite, ha disegnato il rapporto tra taledelibera del 2013 ed il metodo normalizzato che ha disciplinato glianni 2005/2011.Si è precisato, dunque, che l’art. 31 della delibera643/2013/R/idr della AEEGSI disciplina le modalità di recupero deiconguagli eventualmente spettanti nei periodi precedenti altrasferimento all’autorità delle funzioni di regolazione controllo delsettore, ma non prevede, in via generale, la spettanza dei conguaglistessi, non incidendo la norma sulla disciplina relativa alladeterminazione e all’aggiornamento delle tariffe fino al 2010.8.3. Al contrario, i conguagli attuabili in base al citato art. 13«vanno quindi individuati prendendo in considerazione le dinamichetariffarie previste dal metodo normalizzato che era in vigore nell’arcodi tempo che qui interessa è che dava attuazione una tariffa in cuidoveva essere assicurata, come si è visto, la copertura integrale deicosti di investimento di esercizio».9 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/2026Nella delibera del 2013 si prevedeva che i conguagli dovevanoessere quantificati ed approvati dagli enti d’ambito entro il30/6/2014, sicché la stessa legittimava «i conguagli che nelprecedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare: eciò in quanto le pertinenti determinazioni degli enti d’ambito nonerano state adottate prima del subentro di AEEGSI e della modificadel metodo tariffario».normalizzato, l’art. 31 della delibera n. 643 del 2013 – per la Corte- assume autonomo valore precettivo «con esclusivo riguardoall’individuazione della data entro cui conguagli relativi andavanoapprovati, senza affatto legalizzare il recupero di importi diversi oulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al metodotariffario vigente all’epoca in cui si collocavano le partite pregresseda conguagliare».L’Ente d’ambito della Sardegna aveva quantificato le partite diconguaglio fino al 2010 per un importo complessivo di euro88.780.000,00, sicché risulta evidente che tale quantificazione erastata adottata in base al precedente metodo tariffario, mentre talemetodo è stato sostituito con la delibera n. 585 del 2012, che avevadato vita al «metodo tariffario transitorio» (MTT), poi superato dal«metodo tariffario idrico» (MTI) con la delibera n. 643 del 2013.8.4. Proprio in applicazione del metodo normalizzato - precisaquesta Corte – l’Ente d’ambito ha ritenuto si fosse generata unapartita di credito, a titolo di conguaglio, in favore del gestore delservizio idrico.L’art. 31, comma 1, della delibera n. 643 del 2013 non ha portataretroattiva, ma - a giudizio di questa Corte - «ha semplicementeconsentito la liquidazione “ora per allora” di importi che, in base almetodo normalizzato, avrebbero dovuto riversarsi sull’utente10 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25587/2024Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 18280/2026Data pubblicazione 06/06/2026una “tariffa integrativa retroattiva applicata sui consumi effettuati inanni precedenti” […], quanto, piuttosto, l’applicazione di conguagliche nel previgente sistema regolatorio erano a carico sull’utente,nella forma dell’adeguamento di prezzo».Non v’è neppure lesione dell’affidamento dell’utente, che avvisosemplicemente posticipato il recupero, da parte del gestore, disomme che quest’ultimo avrebbe potuto conseguire prima, se solol’Ente d’ambito vi avesse provveduto tempestivamente, convertendoi conguagli in aumenti tariffari.9. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà pertanto accertare che gli importiData pubblicazione 19/01/2026 quantificati dall’Ente d’Ambito sianorispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nellavigenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto stabilitodal d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo diriferimento.10. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, conrinvio al tribunale di Sassari, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulla determinazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo;cassa la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Sassari, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio2026Il PresidenteMauro Di Marzio11 RG n. 25587/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 18280/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris