CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03346/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29211-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 582/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNA, depositata il 20/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 29211 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- Rg 29211 2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:SOCIETA] in persona liq. Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in lig., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], di avviso di accertamento per [OSCURATO:PERSONA] anno 2008, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. La CTR ha ritenuto che la CTP avesse correttamente individuato l'Ufficio competente ad emettere l'accertamento in quello di Bologna, in quanto la sede effettiva della contribuente era ubicata a Funo di Argelato (BO), tenuto conto del concreto svolgimento dell'attività in tale luogo, della visura storica, da cui risulta l'iscrizione alla camera di commercio di Modena, con provenienza Bologna del 18 dicembre 2013; dell'accesso effettuato nei locali siti presso il [OSCURATO:PERSONA] di Argelato il 15 ottobre 2013, dovendosi ivi individuare il centro di interessi della società (richiama Cass. 20504/2014). La società contribuente è rimasta intimata. Considerato che: Con l'unico motivo si deduce violazione degli artt. 31 e 58 co. 3 del d.p.r. 600/73 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente localizzato l'Ufficio competente territorialmente ad emettere l'avviso di accertamento. Il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affrontato il tema di cui alla presente controversia affermando il principio secondo cui la competenza territoriale degli uffici dell'Amministrazione finanziaria è determinata (ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972) sulla base del domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, anche in variazione rispetto alle precedenti indicazioni, sicché, in ragione del principio di affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario, il contribuente che abbia indicato il domicilio fiscale in luogo diverso da quello precedente, non può invocare tale difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato. Tale principio è riferibile, oltre che alla legittimazione a emettere l'avviso di accertamento, anche alla legittimazione a procedere alla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di attività rientranti nel novero, rispettivamente, degli accertamenti e controlli riguardanti le imposte sui redditi e della competenza «ad ogni altro effetto di cui al [...] decreto» del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché alla legittimazione a procedere alla conseguente eventuale iscrizione a ruolo (Cass.4412/2020). È stato altresì statuito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell'Ufficio accertatore è determinata dall'art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente; nel caso in cui questi abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e non abbia mai comunicato in modo formale all'Amministrazione il proprio mutamento di domicilio fiscale, resta competente, per il principio dell'affidamento, l'Ufficio in relazione all'ultimo domicilio fiscale noto, con riguardo all'anagrafe tributaria del Comune, a nulla rilevando gli altri elementi fattuali (Cass.n. 23362/2020) La CTR non si è adeguata ai superiori principi laddove non ha preso atto che la [OSCURATO:SOCIETA] fin dal primo grado di giudizio aveva la propria sede legale (dalla sua costituzione 7.10.2004 al 2.3.2010) in Savignano sul Panaro (MO) [OSCURATO:PERSONA] 8, per cui per l'anno 2008 l'Ufficio accertatore competente era l'Agenzia delle entrate ufficio provinciale di Modena. Erroneamente pertanto la CTR ha valorizzato la circostanza che la società aveva aperto una sede operativa ad Argelato (BO) dal 5.5.2008 e che ivi era stato eseguito l'accesso, trattandosi di criterio sussidiario rispetto a quelli che presidiano il criterio di elezione per identificare l'ufficio competente ad emanare l'accertamento. La sentenza, che non si è attenuta ai superiori principi, va conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'[OSCURATO:PERSONA], anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'[OSCURATO:PERSONA]. Roma, 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]