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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 12727/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

4 dalla Corte di appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto, in assenza dirichiesta di trattazione orale;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;preso atto che il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile,perché tardivo, l’appello proposto in data 13 giugno 2019 da [OSCURATO:PERSONA] avverso lapronuncia emessa in data 15/04/2019 dal Tribunale di Foggia che, all’esito di giudizioabbreviato, lo aveva dichiarato responsabile del delitto di ricettazione con condanna allapena di un anno mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa, condizionalmente sospesae con il beneficio della non menzione.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputatoarticolando un unico motivo con il quale si deduce la violazione dell’art. 585, comma 1 bis,cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarata tardività del proposto appello.Tale norma che, secondo il ricorrente, ha natura sostanziale e sarebbe dunqueapplicabile retroattivamente, prevede che i termini previsti per l’impugnazione sono prorogatidi giorni quindici nel caso in cui, come nella specie, l’imputato sia stato dichiarato assente,sicchè il proposto appello doveva intendersi tempestivamente depositato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo proposto manifestamenteinfondato.2.

L’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. f) d.lgs.10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che i termini previsti dalprimo comma dello stesso articolo — vale a dire quelli tradizionali per la presentazione delleimpugnazioni — siano aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensoredell'imputato giudicato in assenza, al fine di consentite a quest’ultimo un più ampio marginetemporale per interloquire con il proprio legale che lo ha rappresentato in ordine allaeventuale impugnazione.L'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 ha disciplinato in via transitoria la materiastabilendo, per quanto qui rileva, che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581,commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1- bis, del codice di procedura penale si applicanoper le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quelladi entrata in vigore del presente decreto».3.

Nel caso in esame, la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data15/04/2019 e depositata in data 19/04/2019 entro il termine ordinario di 15 giorni per ildeposito della motivazione, scadente il 30/04/2019.Da tale ultima data decorreva il termine di 30 giorni per l'impugnazione ex art. 585,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con scadenza il 30/05/2019, mentre l’appello venivapresentato in data 13 giugno 2019 ed era, dunque, tardivo, come correttamente affermatodalla Corte territoriale.Il richiamo del ricorrente alla nuova disciplina di cui all’art. 585, comma 1-bis cod. proc.pen. non si confronta con la richiamata disposizione transitoria che prevede l’operatività deltermine aggiuntivo di quindici giorni solo con riferimento alle impugnazioni avverso lesentenze pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022 ed è, in ogni caso, èmanifestamente non pertinente atteso che, come emerge dagli atti disponibili compulsati dalCollegio in ragione della questione processuale dedotta, l’odierno ricorrente era presente nelgiudizio di primo grado e rendeva dichiarazioni spontanee (cfr verbale udienza del15/04/2019).3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado digiudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 dalla Corte di appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto, in assenza dirichiesta di trattazione orale;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;preso atto che il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile,perché tardivo, l’appello proposto in data 13 giugno 2019 da [OSCURATO:PERSONA] avverso lapronuncia emessa in data 15/04/2019 dal Tribunale di Foggia che, all’esito di giudizioabbreviato, lo aveva dichiarato responsabile del delitto di ricettazione con condanna allapena di un anno mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa, condizionalmente sospesae con il beneficio della non menzione.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputatoarticolando un unico motivo con il quale si deduce la violazione dell’art. 585, comma 1 bis,cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarata tardività del proposto appello.Tale norma che, secondo il ricorrente, ha natura sostanziale e sarebbe dunqueapplicabile retroattivamente, prevede che i termini previsti per l’impugnazione sono prorogatidi giorni quindici nel caso in cui, come nella specie, l’imputato sia stato dichiarato assente,sicchè il proposto appello doveva intendersi tempestivamente depositato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo proposto manifestamenteinfondato.2. L’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. f) d.lgs.10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che i termini previsti dalprimo comma dello stesso articolo — vale a dire quelli tradizionali per la presentazione delleimpugnazioni — siano aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensoredell'imputato giudicato in assenza, al fine di consentite a quest’ultimo un più ampio marginetemporale per interloquire con il proprio legale che lo ha rappresentato in ordine allaeventuale impugnazione.L'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 ha disciplinato in via transitoria la materiastabilendo, per quanto qui rileva, che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581,commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1- bis, del codice di procedura penale si applicanoper le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quelladi entrata in vigore del presente decreto».3. Nel caso in esame, la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data15/04/2019 e depositata in data 19/04/2019 entro il termine ordinario di 15 giorni per ildeposito della motivazione, scadente il 30/04/2019.Da tale ultima data decorreva il termine di 30 giorni per l'impugnazione ex art. 585,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con scadenza il 30/05/2019, mentre l’appello venivapresentato in data 13 giugno 2019 ed era, dunque, tardivo, come correttamente affermatodalla Corte territoriale.Il richiamo del ricorrente alla nuova disciplina di cui all’art. 585, comma 1-bis cod. proc.pen. non si confronta con la richiamata disposizione transitoria che prevede l’operatività deltermine aggiuntivo di quindici giorni solo con riferimento alle impugnazioni avverso lesentenze pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022 ed è, in ogni caso, èmanifestamente non pertinente atteso che, come emerge dagli atti disponibili compulsati dalCollegio in ragione della questione processuale dedotta, l’odierno ricorrente era presente nelgiudizio di primo grado e rendeva dichiarazioni spontanee (cfr verbale udienza del15/04/2019).3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado digiudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]
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