CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05255/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 4252 /2020 R.G. proposto da D.O.M.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo,elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] madoriin Roma viale M. Prestinari n.13; –ricorrente – Oggetto:definizione agevolata- sospen- sioneex lege 197/22 contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia,sez. staccata di Brescia, n.2779/23/2019 depositata il 24 giu- gno2019, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della commissione tributaria r egionale della Lombar- dia, sez. staccata di Brescia, veniva rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Brescia n.14/4/2017che, a sua volta, aveva rig ettato il ricorso avverso l’avviso diaccertamento per IVA, IRES, IRAP e accessori relativo all'anno d'im- posta2013 notificato dall’Agenzia delle Entrate. 2.Le operazioni alla base delle riprese erano qualificate dall’Ammini- strazionefinanziaria sulla ba se di p.v.c. nel quadro di accertamento ex art.39comma 1 lett. d) d.P.R. n.600/73 come inesistenti per un impo- nibilecomplessivo di Euro 3.652.368,00 e i giudici del merito, in en- trambii gradi di giudizio ritenevano l’atto impugnato legittimo e le ri- presefondate. 3.Avverso la decisione del giudice d’appello propone ricorso il contri- buenteaffidato ad un unico motivo, mentre l'Agenzia delle Entrate re- sistecon controricorso . 4.La contribuente ha da ultimo depositato istanza di sospensione del giudizioex lege 197/22. Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che la società ricorrente ha deposi- tato, con modalità telematiche, in data 12 gennaio 2023, istanza di sospensioneai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025, in vigore dall'1 gennaio2023. 5.1L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizio ne tributaria in cui è parte l'[OSCURATO:PERSONA] entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore dell a presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia. Il valore della controv ersia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 5.2A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 5.3L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in c aso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico del la parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia. Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 6.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, de lla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (10 luglio2023). P.Q.M. LaCorte sospende