Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11183/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/01/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto ex art. 41 legge n. 159 del 2011, il Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione, nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della relazione dell'amministratore giudiziario, perquanto qui di rilievo, aveva disposto la cessazione, la messa in liquidazione e la chiusura di alcune società sottoposte a sequestro «di interesse di [OSCURATO:PERSONA], Mia no [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

Avverso il decreto, avevano proposto appello [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di amministratrice e socia di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della Yaya in Wonderland s.r.I., della MM Elettronica, della TDC Electronics s.r.I., della Clephy s.r.I.), nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soci di alcune delle società in questione).

La Corte di appello di Roma, con provvedimento del 13 gennaio 2025, ha dichiarato inammissibili gli appelli.

2. Avverso il decreto della Corte di appello, hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] nonché, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I due atti difensivi possono essere esposti unitariamente, essendo entrambi articolati in due motivi che propongono le medesime questioni.

2.1. Con un primo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 127 e 591 cod. proc. pen. e 10, 27 e 41 d.lgs. n. 159 del 2011.

Rappresentano che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, fondando la decisione su due argomenti: l'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 non include espressamente, tra i provvedimenti impugnabili, quelli adottati ai sensi dell'art. 41, comma 1-sexies; il decreto appellato non è autonomamente impugnabile, avendo natura meramente interlocutoria e gestoria, che lo rende insuscettibile di determinare la stabile pretermissione della situazione giuridica che, con la proposizione dell'appello, la parte intendeva tutelare.

I ricorrenti ritengono infondate entrambe le argomentazioni.

Quanto alla prima, contestano l'interpretazione della Corte territoriale, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente ampliato il novero degli atti impugnabili, anche in assenza di una specifica previsione normativa, quando si tratti di provvedimenti aventi effetti ablativi o comunque idonei a incidere in modo stabile su situazioni giuridiche soggettive.

La Corte di appello, pur menzionando tale orientamento giurisprudenziale, lo avrebbe «liquidato frettolosamente», ritenendolo non pertinente e, comunque, non vincolante, in quanto frutto di un'interpretazione analogica ritenuta non consentita.

I ricorrenti reputano tale assunto non condivisibile, atteso che: nel diritto penale non vige alcun divieto di analogia in «bonam partem»; la funzione nomofilattica della Corte di cassazione legittima letture estensive delle norme, soprattutto quando finalizzate a garantire una tutela giurisdizionale effettiva. 2Quanto alla seconda argomentazione, i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto «della circostanza che, in pendenza di sequestro di prevenzione, la gestione societaria, e con essa l'adozione di provvedimenti volti a evitare la liquidazione giudiziale, è del tutto sottratta ai soci per essere integralmente demandata all'amministratore giudiziario».

2.2. Con un secondo motivo, deducono il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 127 cod. proc. pen.

Sostengono che la decisione del Tribunale sarebbe basata sulle osservazioni depositate dall'Amministratore giudiziario 1'8 marzo 2024, ossia tre giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, senza che le parti e i difensori fossero stati previamente avvisati di tale deposito.

Tale circostanza avrebbe determinato una violazione dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., richiamato integralmente dall'art. 41, comma 1-sexies, del d.lgs. n. 159 del 2011, che impone il rispetto dei termini per il deposito di memorie e documenti.

I ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto sembrerebbe emergere dal provvedimento impugnato, l'udienza fissata per la discussione non sarebbe stata rinviata dal Tribunale.

Invero, la discussione, fissata per I'll marzo 2024, si sarebbe svolta proprio in quella data, nonostante il deposito tardivo delle osservazioni.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere accolti.

1.1. Il primo motivo dei ricorsi è fondato.

1.1.1. Va rilevato che non vi è uniformità nella giurisprudenza di questa Corte in merito all'impugnabilità del provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Secondo un primo orientamento, «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento con cui il tribunale competente approvi il programma di gestione dell'azienda sequestrata ovvero disponga la messa in liquidazione dell'impresa ex art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. non è autonomamente impugnabile, avendo natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria» (Sez. 1, n. 36343 del 08/02/2022, Lucariello, Rv. 283480).

Tale orientamento, invoca l'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., che «consacra, a livello positivo, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, 3che informa l'intero orizzonte penalistico e si traduce nella concorrente necessità che la legge indichi quali provvedimenti siano soggetti a gravame ed attraverso quale strumento».

Tale principio sarebbe «valevole anche nel settore delle misure di prevenzione» e potrebbe essere derogato solo nel caso «di provvedimenti che incidono su diritti soggettivi di rango primario».

La deroga, inoltre, potrebbe riguardare solo le ipotesi in cui «la decisione abbia sicura attitudine alla definizione della situazione controversa, sia, cioè, idonea ad incidere, in modo tendenzialmente definitivo», dovendosi al contrario escludere qualsiasi possibilità di impugnazione quando si tratti «di provvedimenti di natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria, che non sono suscettibili di determinare la stabile pretermissione della situazione giuridica della cui salvaguardia si discute».

Nel caso del provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011, l'ordinamento non prevede espressamente l'impugnabilità e non sarebbe ammessa alcuna deroga al principio di tassatività, attesa la «natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria» del provvedimento.

Con tale provvedimento, infatti, «il Tribunale, lungi dal disporre, in via definitiva ed irrevocabile sulla sorte delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria», si limita «a delibare, condividendole, le proposte formulate dall'amministratore in ordine alla possibilità di proseguire utilmente l'attività delle società sottoposte a confisca».

Da esso, pertanto, non scaturirebbe, in alcun modo, «il definitivo ed irreparabile pregiudizio per le prerogative» dei soggetti interessati.

Un diverso orientamento è stato elaborato da Sez. 1, n. 6340 del 4/11/2020, Sanicola, Rv. 280525, che, trattando incidentalmente la questione, ha ipotizzato, al riguardo, l'impugnabilità del provvedimento di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011 - in quanto incidente in maniera definitiva su diritti soggettivi ed avente, pertanto, al di là della qualificazione come decreto, natura di sentenza - in forza del disposto dell'art. 111, comma 7, Cost. e per sola violazione di legge.

Altro orientamento giurisprudenziale, invece, ritiene che i provvedimenti adottati dal tribunale ex art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 siano impugnabili dinanzi alla Corte di appello, il cui decreto decisorio sarebbe poi ricorribile per cassazione (cfr. Sez. 1, n. 20161 del 28/02/2022, Piccirillo, Rv. 283090; Sez. 2, n. 28922 del 09/07/2020, Spada, Rv. 279702).

Tale orientamento - richiamando i principi generali elaborati da Sez.

U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 in tema di rimedi impugnatori nell'ambito del procedimento di prevenzione, con specifico riguardo alle misure patrimoniali - è pervenuto all'affermazione che, anche rispetto ai provvedimenti adottati dal tribunale ex art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011, e in particolare, per quel che qui interessa, rispetto alla messa in liquidazione della società sottoposta a confisca di prevenzione, vige il principio del doppio grado di impugnazione.

41.1.2. [OSCURATO:PERSONA] collegio ritiene di dare seguito a quest'ultimo orientamento, in quanto più rispondente alle esigenze di tutela delle posizioni giuridiche incise dai provvedimenti in questione e maggiormente coerente con i principi espressi da Sezioni Unite Ricchiuto.

Tale pronuncia assume una rilevanza fondamentale nel tema oggetto della controversia giurisprudenziale, atteso che le Sezioni Unite, nella sentenza richiamata, hanno affrontato la specifica questione al loro esame - l'impugnabilità del provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - affidandosi «ad una ricostruzione ad ampio raggio del sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali».

All'esito di tale ricostruzione, le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella previsione dell'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 la «norma generale di impugnazione, anche per il merito, delle misure di prevenzione personale, ... estensibile anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impug nazione».

Le Sezioni Unite partono dal dato positivo costituito dall'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, che espressamente prevede solo per una serie di provvedimenti afferenti alle misure patrimoniali un sistema di posticipata comunicazione alle parti interessate, «finalizzato all'esercizio del potere di impugnazione secondo la disciplina dell'art. 10 d.lgs. n. 159/2011 (che è la norma fondamentale delle impugnazioni, collocata nel Capo II dedicato alle misure di prevenzione personali)».

Le Sezioni Unite, tuttavia, all'esito di una rigorosa ricostruzione storica del quadro normativo, escludono che possa individuarsi una volontà certa del legislatore di limitare l'impugnabilità ai soli provvedimenti indicati nell'art. 27, atteso che gli interventi normativi in materia si erano succeduti «in maniera occasionale».

Escludono, cioè, che l'art. 27 «tracci un perimetro chiuso», lasciando, invece, «libero, in punto di impugnabilità, uno spazio che è possibile ed anzi doveroso occupare, col ricorso al principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione, che è quello elaborato nell'art. 10 citato».

Sistema «che, col doppio grado di giudizio - il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge - si pone come quello generale e di riferimento a tutela degli interessi perseguiti dal corpo normativo, aventi tanto natura pubblicistica, quanto garanzia costituzionale come la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata».

Rilevano, poi, che la giurisprudenza di legittimità, «in sintonia con una certa parte della dottrina, non ha mancato di fare ricorso, nella materia delle 5impugnazioni che qui interessa, al principio della interpretazione analogica, alla stregua dell'art. 12 preleggi, quando si è trattato di sopperire ad una lacuna o a una deficienza del sistema in relazione ad un caso analogo».

In tali situazioni, infatti, «il divieto di applicazione analogica di cui all'art. 14 susseguente non opera perché il precetto che viene in considerazione (nel caso particolare l'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011) non è strutturato in modo tale da dare luogo ad una eccezione rispetto ad una regola generale».

Ricordano, a dimostrazione di tale assunto, «la copertura, appunto per via analogica, del regime di impugnabilità della confisca e del controllo giudiziario adottati alla scadenza della amministrazione giudiziaria (originario art. 34, comma 7, d.lgs. n. 159/2011, che fu ritenuto, dalla giurisprudenza, assoggettabile al regime di cui all'art. 27 d.lgs. cit. il quale a sua volta rimandava all'art. 10 stesso d.lgs.)».

Per le Sezioni Unite, come già appunto fatto in passato, per colmare le lacune nella tutela della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata, deve farsi ricorso, superando irragionevoli disparità di trattamento di situazioni analoghe, all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 quale «norma generale di impugnazione» per il «merito» delle misure di prevenzione personali, suscettibile di estensione «anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione».

Ebbene, applicando i principi elaborati da Sezioni Unite Ricchiuto, non pare dubbio a questo [OSCURATO:PERSONA] che si debba fare ricorso all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011, riconoscendo il doppio grado di giudizio - il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge -, anche per riconoscere l'impugnabilità del provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Anche rispetto a tale tipo di provvedimento sussistono quelle esigenze di garanzia della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata che giustificano l'estensione dell'applicazione della «norma generale di impugnazione» delle misure di prevenzione.

Si tratta, invero, di un provvedimento che può portare alla liquidazione dell'impresa, con il massimo sacrificio della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata.

Anche rispetto a tali ipotesi appare irragionevole la disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, derivante da un assetto normativo che non consenta l'impugnabilità dei provvedimenti previsti dall'art. 41, ma la preveda per provvedimenti in qualche misura meno incidenti sulla libertà di iniziativa economica e sulla proprietà privata, quali quelli applicativi della misura del controllo giudiziario.

1.1.2. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene condivisibili gli altri due orientamenti giurisprudenziali sopra esposti. 6Il primo si basa, essenzialmente, su due argomentazioni: l'art. 27 del d.lgs. n. 159 del 2011 non prevede espressamente l'impugnabilità del provvedimento in questione; il provvedimento ha «natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria».

Entrambi gli argomenti, però, si rivelano non coerenti con la visione ermeneutica delle Sezioni Unite, nella citata sentenza Sez.

U, Ricchiuto.

Quanto al primo, va ricordato come le Sezioni Unite abbiano escluso che l'art. 27 citato «tracci un perimetro chiuso», lasciando, invece, «libero, in punto di impugnabilità, uno spazio che è possibile ed anzi doveroso occupare, col ricorso al principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione, che è quello elaborato nell'art. 10 citato».

Quanto al secondo argomento, va rilevato che le Sezioni Unite hanno legato la necessità di fare ricorso all'art. 10 cit. all'esigenza di porre rimedio a «provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino vulnus a posizioni garantite costituzionalmente», quali la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata.

Il criterio, dunque, non è quello utilizzato dall'orientamento qui non condiviso - ossia la natura non «interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria» del provvedimento -, ma quello del vulnus alla libertà di iniziativa economica e la proprietà privata.

Ebbene, non è seriamente discutibile che il provvedimento previsto dall'art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011 possa arrecare un tale tipo di vulnus, atteso che, come detto, esso può portare alla liquidazione dell'impresa, con il massimo sacrificio della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata.

Va rilevato, inoltre, che il riferimento alla natura non interlocutoria o gestoria del provvedimento non solo non trova riscontro in Sezioni Unite Ricchiuto, ma pare poco coerente con il sistema delle impugnazioni previsto in materia, che consente l'impugnabilità anche di provvedimenti che si limitino a disporre il solo controllo dell'attività gestoria e non giungano - come invece la messa in liquidazione - a porre le basi per la definitiva cessazione della stessa attività imprenditoriale, espressione dei principi di libertà di iniziativa economica e di proprietà.

Neppure può ritenersi condivisibile il secondo degli orientamenti sopraesposti, ossia quello che ritiene impugnabile il provvedimento ex art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011 per sola violazione di legge, in forza del disposto dell'art. 111, comma 7, Cost.

Tale orientamento risulta poco coerente con i principi espressi da Sezioni Unite Ricchiuto e al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione delineato da tale pronuncia, basato sull'art. 10 e sul «doppio grado di giudizio, il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge». 7Va, peraltro, evidenziato che proprio Sezioni Unite Ricchiuto hanno sottolineato che «la evocazione della regola generale sulla impugnazione con ricorso, di cui all'art. 111, comma 7, Cost., è un fuor d'opera se si considera che i provvedimenti dei quali si discute non attengono alla materia della libertà personale e non hanno il connotato della definitività proprio delle sentenze», in quel caso perché temporanei e rivedibili e aggiornabili in base al mutamento della situazione di fatto.

1.1.3. Si ritiene, dunque, che il provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 cit. debba andare soggetto al mezzo di impugnazione generale previsto dall'art. 10 d.lgs. n.159 del 2011, con «doppio grado di giudizio, il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge».

Nel caso in esame, il decreto del Tribunale di Roma, contestato dai ricorrenti, dispone la messa in liquidazione delle società e rispetto a esso, aderendo ai principi espressi da Sezioni Unite Ricchiuto, deve essere garantito il doppio giudizio di merito.

Deve conludersi, pertanto, che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento con cui il Tribunale competente disponga la messa in liquidazione dell'impresa ex art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. è impugnabile dinanzi alla Corte d'appello anche per il merito.

1.2. Il secondo motivo dei ricorsi, essendo attinente a presunti vizi della procedura seguita davanti al Tribunale, risulta assorbito.

2. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato, con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1704/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 17831/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/01/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto ex art. 41 legge n. 159 del 2011, il Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione, nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della relazione dell'amministratore giudiziario, perquanto qui di rilievo, aveva disposto la cessazione, la messa in liquidazione e la chiusura di alcune società sottoposte a sequestro «di interesse di [OSCURATO:PERSONA], Mia no [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

Avverso il decreto, avevano proposto appello [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di amministratrice e socia di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della Yaya in Wonderland s.r.I., della MM Elettronica, della TDC Electronics s.r.I., della Clephy s.r.I.), nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soci di alcune delle società in questione).

La Corte di appello di Roma, con provvedimento del 13 gennaio 2025, ha dichiarato inammissibili gli appelli.

2. Avverso il decreto della Corte di appello, hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] nonché, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I due atti difensivi possono essere esposti unitariamente, essendo entrambi articolati in due motivi che propongono le medesime questioni.

2.1. Con un primo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 127 e 591 cod. proc. pen. e 10, 27 e 41 d.lgs. n. 159 del 2011.

Rappresentano che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, fondando la decisione su due argomenti: l'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 non include espressamente, tra i provvedimenti impugnabili, quelli adottati ai sensi dell'art. 41, comma 1-sexies; il decreto appellato non è autonomamente impugnabile, avendo natura meramente interlocutoria e gestoria, che lo rende insuscettibile di determinare la stabile pretermissione della situazione giuridica che, con la proposizione dell'appello, la parte intendeva tutelare.

I ricorrenti ritengono infondate entrambe le argomentazioni.

Quanto alla prima, contestano l'interpretazione della Corte territoriale, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente ampliato il novero degli atti impugnabili, anche in assenza di una specifica previsione normativa, quando si tratti di provvedimenti aventi effetti ablativi o comunque idonei a incidere in modo stabile su situazioni giuridiche soggettive.

La Corte di appello, pur menzionando tale orientamento giurisprudenziale, lo avrebbe «liquidato frettolosamente», ritenendolo non pertinente e, comunque, non vincolante, in quanto frutto di un'interpretazione analogica ritenuta non consentita.

I ricorrenti reputano tale assunto non condivisibile, atteso che: nel diritto penale non vige alcun divieto di analogia in «bonam partem»; la funzione nomofilattica della Corte di cassazione legittima letture estensive delle norme, soprattutto quando finalizzate a garantire una tutela giurisdizionale effettiva. 2Quanto alla seconda argomentazione, i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto «della circostanza che, in pendenza di sequestro di prevenzione, la gestione societaria, e con essa l'adozione di provvedimenti volti a evitare la liquidazione giudiziale, è del tutto sottratta ai soci per essere integralmente demandata all'amministratore giudiziario».

2.2. Con un secondo motivo, deducono il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 127 cod. proc. pen.

Sostengono che la decisione del Tribunale sarebbe basata sulle osservazioni depositate dall'Amministratore giudiziario 1'8 marzo 2024, ossia tre giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, senza che le parti e i difensori fossero stati previamente avvisati di tale deposito.

Tale circostanza avrebbe determinato una violazione dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., richiamato integralmente dall'art. 41, comma 1-sexies, del d.lgs. n. 159 del 2011, che impone il rispetto dei termini per il deposito di memorie e documenti.

I ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto sembrerebbe emergere dal provvedimento impugnato, l'udienza fissata per la discussione non sarebbe stata rinviata dal Tribunale.

Invero, la discussione, fissata per I'll marzo 2024, si sarebbe svolta proprio in quella data, nonostante il deposito tardivo delle osservazioni.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere accolti.

1.1. Il primo motivo dei ricorsi è fondato.

1.1.1. Va rilevato che non vi è uniformità nella giurisprudenza di questa Corte in merito all'impugnabilità del provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Secondo un primo orientamento, «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento con cui il tribunale competente approvi il programma di gestione dell'azienda sequestrata ovvero disponga la messa in liquidazione dell'impresa ex art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. non è autonomamente impugnabile, avendo natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria» (Sez. 1, n. 36343 del 08/02/2022, Lucariello, Rv. 283480).

Tale orientamento, invoca l'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., che «consacra, a livello positivo, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, 3che informa l'intero orizzonte penalistico e si traduce nella concorrente necessità che la legge indichi quali provvedimenti siano soggetti a gravame ed attraverso quale strumento».

Tale principio sarebbe «valevole anche nel settore delle misure di prevenzione» e potrebbe essere derogato solo nel caso «di provvedimenti che incidono su diritti soggettivi di rango primario».

La deroga, inoltre, potrebbe riguardare solo le ipotesi in cui «la decisione abbia sicura attitudine alla definizione della situazione controversa, sia, cioè, idonea ad incidere, in modo tendenzialmente definitivo», dovendosi al contrario escludere qualsiasi possibilità di impugnazione quando si tratti «di provvedimenti di natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria, che non sono suscettibili di determinare la stabile pretermissione della situazione giuridica della cui salvaguardia si discute».

Nel caso del provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011, l'ordinamento non prevede espressamente l'impugnabilità e non sarebbe ammessa alcuna deroga al principio di tassatività, attesa la «natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria» del provvedimento.

Con tale provvedimento, infatti, «il Tribunale, lungi dal disporre, in via definitiva ed irrevocabile sulla sorte delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria», si limita «a delibare, condividendole, le proposte formulate dall'amministratore in ordine alla possibilità di proseguire utilmente l'attività delle società sottoposte a confisca».

Da esso, pertanto, non scaturirebbe, in alcun modo, «il definitivo ed irreparabile pregiudizio per le prerogative» dei soggetti interessati.

Un diverso orientamento è stato elaborato da Sez. 1, n. 6340 del 4/11/2020, Sanicola, Rv. 280525, che, trattando incidentalmente la questione, ha ipotizzato, al riguardo, l'impugnabilità del provvedimento di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011 - in quanto incidente in maniera definitiva su diritti soggettivi ed avente, pertanto, al di là della qualificazione come decreto, natura di sentenza - in forza del disposto dell'art. 111, comma 7, Cost. e per sola violazione di legge.

Altro orientamento giurisprudenziale, invece, ritiene che i provvedimenti adottati dal tribunale ex art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 siano impugnabili dinanzi alla Corte di appello, il cui decreto decisorio sarebbe poi ricorribile per cassazione (cfr. Sez. 1, n. 20161 del 28/02/2022, Piccirillo, Rv. 283090; Sez. 2, n. 28922 del 09/07/2020, Spada, Rv. 279702).

Tale orientamento - richiamando i principi generali elaborati da Sez.

U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 in tema di rimedi impugnatori nell'ambito del procedimento di prevenzione, con specifico riguardo alle misure patrimoniali - è pervenuto all'affermazione che, anche rispetto ai provvedimenti adottati dal tribunale ex art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011, e in particolare, per quel che qui interessa, rispetto alla messa in liquidazione della società sottoposta a confisca di prevenzione, vige il principio del doppio grado di impugnazione.

41.1.2. [OSCURATO:PERSONA] collegio ritiene di dare seguito a quest'ultimo orientamento, in quanto più rispondente alle esigenze di tutela delle posizioni giuridiche incise dai provvedimenti in questione e maggiormente coerente con i principi espressi da Sezioni Unite Ricchiuto.

Tale pronuncia assume una rilevanza fondamentale nel tema oggetto della controversia giurisprudenziale, atteso che le Sezioni Unite, nella sentenza richiamata, hanno affrontato la specifica questione al loro esame - l'impugnabilità del provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - affidandosi «ad una ricostruzione ad ampio raggio del sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali».

All'esito di tale ricostruzione, le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella previsione dell'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 la «norma generale di impugnazione, anche per il merito, delle misure di prevenzione personale, ... estensibile anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impug nazione».

Le Sezioni Unite partono dal dato positivo costituito dall'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, che espressamente prevede solo per una serie di provvedimenti afferenti alle misure patrimoniali un sistema di posticipata comunicazione alle parti interessate, «finalizzato all'esercizio del potere di impugnazione secondo la disciplina dell'art. 10 d.lgs. n. 159/2011 (che è la norma fondamentale delle impugnazioni, collocata nel Capo II dedicato alle misure di prevenzione personali)».

Le Sezioni Unite, tuttavia, all'esito di una rigorosa ricostruzione storica del quadro normativo, escludono che possa individuarsi una volontà certa del legislatore di limitare l'impugnabilità ai soli provvedimenti indicati nell'art. 27, atteso che gli interventi normativi in materia si erano succeduti «in maniera occasionale».

Escludono, cioè, che l'art. 27 «tracci un perimetro chiuso», lasciando, invece, «libero, in punto di impugnabilità, uno spazio che è possibile ed anzi doveroso occupare, col ricorso al principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione, che è quello elaborato nell'art. 10 citato».

Sistema «che, col doppio grado di giudizio - il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge - si pone come quello generale e di riferimento a tutela degli interessi perseguiti dal corpo normativo, aventi tanto natura pubblicistica, quanto garanzia costituzionale come la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata».

Rilevano, poi, che la giurisprudenza di legittimità, «in sintonia con una certa parte della dottrina, non ha mancato di fare ricorso, nella materia delle 5impugnazioni che qui interessa, al principio della interpretazione analogica, alla stregua dell'art. 12 preleggi, quando si è trattato di sopperire ad una lacuna o a una deficienza del sistema in relazione ad un caso analogo».

In tali situazioni, infatti, «il divieto di applicazione analogica di cui all'art. 14 susseguente non opera perché il precetto che viene in considerazione (nel caso particolare l'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011) non è strutturato in modo tale da dare luogo ad una eccezione rispetto ad una regola generale».

Ricordano, a dimostrazione di tale assunto, «la copertura, appunto per via analogica, del regime di impugnabilità della confisca e del controllo giudiziario adottati alla scadenza della amministrazione giudiziaria (originario art. 34, comma 7, d.lgs. n. 159/2011, che fu ritenuto, dalla giurisprudenza, assoggettabile al regime di cui all'art. 27 d.lgs. cit. il quale a sua volta rimandava all'art. 10 stesso d.lgs.)».

Per le Sezioni Unite, come già appunto fatto in passato, per colmare le lacune nella tutela della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata, deve farsi ricorso, superando irragionevoli disparità di trattamento di situazioni analoghe, all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 quale «norma generale di impugnazione» per il «merito» delle misure di prevenzione personali, suscettibile di estensione «anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione».

Ebbene, applicando i principi elaborati da Sezioni Unite Ricchiuto, non pare dubbio a questo [OSCURATO:PERSONA] che si debba fare ricorso all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011, riconoscendo il doppio grado di giudizio - il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge -, anche per riconoscere l'impugnabilità del provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Anche rispetto a tale tipo di provvedimento sussistono quelle esigenze di garanzia della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata che giustificano l'estensione dell'applicazione della «norma generale di impugnazione» delle misure di prevenzione.

Si tratta, invero, di un provvedimento che può portare alla liquidazione dell'impresa, con il massimo sacrificio della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata.

Anche rispetto a tali ipotesi appare irragionevole la disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, derivante da un assetto normativo che non consenta l'impugnabilità dei provvedimenti previsti dall'art. 41, ma la preveda per provvedimenti in qualche misura meno incidenti sulla libertà di iniziativa economica e sulla proprietà privata, quali quelli applicativi della misura del controllo giudiziario.

1.1.2. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene condivisibili gli altri due orientamenti giurisprudenziali sopra esposti. 6Il primo si basa, essenzialmente, su due argomentazioni: l'art. 27 del d.lgs. n. 159 del 2011 non prevede espressamente l'impugnabilità del provvedimento in questione; il provvedimento ha «natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria».

Entrambi gli argomenti, però, si rivelano non coerenti con la visione ermeneutica delle Sezioni Unite, nella citata sentenza Sez.

U, Ricchiuto.

Quanto al primo, va ricordato come le Sezioni Unite abbiano escluso che l'art. 27 citato «tracci un perimetro chiuso», lasciando, invece, «libero, in punto di impugnabilità, uno spazio che è possibile ed anzi doveroso occupare, col ricorso al principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione, che è quello elaborato nell'art. 10 citato».

Quanto al secondo argomento, va rilevato che le Sezioni Unite hanno legato la necessità di fare ricorso all'art. 10 cit. all'esigenza di porre rimedio a «provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino vulnus a posizioni garantite costituzionalmente», quali la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata.

Il criterio, dunque, non è quello utilizzato dall'orientamento qui non condiviso - ossia la natura non «interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria» del provvedimento -, ma quello del vulnus alla libertà di iniziativa economica e la proprietà privata.

Ebbene, non è seriamente discutibile che il provvedimento previsto dall'art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011 possa arrecare un tale tipo di vulnus, atteso che, come detto, esso può portare alla liquidazione dell'impresa, con il massimo sacrificio della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata.

Va rilevato, inoltre, che il riferimento alla natura non interlocutoria o gestoria del provvedimento non solo non trova riscontro in Sezioni Unite Ricchiuto, ma pare poco coerente con il sistema delle impugnazioni previsto in materia, che consente l'impugnabilità anche di provvedimenti che si limitino a disporre il solo controllo dell'attività gestoria e non giungano - come invece la messa in liquidazione - a porre le basi per la definitiva cessazione della stessa attività imprenditoriale, espressione dei principi di libertà di iniziativa economica e di proprietà.

Neppure può ritenersi condivisibile il secondo degli orientamenti sopraesposti, ossia quello che ritiene impugnabile il provvedimento ex art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011 per sola violazione di legge, in forza del disposto dell'art. 111, comma 7, Cost.

Tale orientamento risulta poco coerente con i principi espressi da Sezioni Unite Ricchiuto e al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione delineato da tale pronuncia, basato sull'art. 10 e sul «doppio grado di giudizio, il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge». 7Va, peraltro, evidenziato che proprio Sezioni Unite Ricchiuto hanno sottolineato che «la evocazione della regola generale sulla impugnazione con ricorso, di cui all'art. 111, comma 7, Cost., è un fuor d'opera se si considera che i provvedimenti dei quali si discute non attengono alla materia della libertà personale e non hanno il connotato della definitività proprio delle sentenze», in quel caso perché temporanei e rivedibili e aggiornabili in base al mutamento della situazione di fatto.

1.1.3. Si ritiene, dunque, che il provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 cit. debba andare soggetto al mezzo di impugnazione generale previsto dall'art. 10 d.lgs. n.159 del 2011, con «doppio grado di giudizio, il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge».

Nel caso in esame, il decreto del Tribunale di Roma, contestato dai ricorrenti, dispone la messa in liquidazione delle società e rispetto a esso, aderendo ai principi espressi da Sezioni Unite Ricchiuto, deve essere garantito il doppio giudizio di merito.

Deve conludersi, pertanto, che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento con cui il Tribunale competente disponga la messa in liquidazione dell'impresa ex art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. è impugnabile dinanzi alla Corte d'appello anche per il merito.

1.2. Il secondo motivo dei ricorsi, essendo attinente a presunti vizi della procedura seguita davanti al Tribunale, risulta assorbito.

2. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato, con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente lo [OSCURATO:PERSONA] i 1 5 7.02s LE RIA_ E RIO ._7nte 8P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente lo [OSCURATO:PERSONA] i 1 5 7.02s LE RIA_ E RIO ._7nte 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
       SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/01/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto  ex art. 41 legge n. 159 del 2011, il Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione, nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della relazione dell'amministratore giudiziario, perquanto qui di rilievo, aveva disposto la cessazione, la messa in liquidazione e la chiusura di alcune società sottoposte a sequestro «di interesse di [OSCURATO:PERSONA], Mia no [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». Avverso il decreto, avevano proposto appello [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di amministratrice e socia di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della Yaya in Wonderland s.r.I., della MM Elettronica, della TDC Electronics s.r.I., della Clephy s.r.I.), nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soci di alcune delle società in questione). La Corte di appello di Roma, con provvedimento del 13 gennaio 2025, ha dichiarato inammissibili gli appelli. 2. Avverso il decreto della Corte di appello, hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] nonché, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I due atti difensivi possono essere esposti unitariamente, essendo entrambi articolati in due motivi che propongono le medesime questioni. 2.1. Con un primo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 127 e 591 cod. proc. pen. e 10, 27 e 41 d.lgs. n. 159 del 2011. Rappresentano che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, fondando la decisione su due argomenti: l'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 non include espressamente, tra i provvedimenti impugnabili, quelli adottati ai sensi dell'art. 41, comma  1-sexies;  il decreto appellato non è autonomamente impugnabile, avendo natura meramente interlocutoria e gestoria, che lo rende insuscettibile di determinare la stabile pretermissione della situazione giuridica che, con la proposizione dell'appello, la parte intendeva tutelare. I ricorrenti ritengono infondate entrambe le argomentazioni. Quanto alla prima, contestano l'interpretazione della Corte territoriale, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente ampliato il novero degli atti impugnabili, anche in assenza di una specifica previsione normativa, quando si tratti di provvedimenti aventi effetti ablativi o comunque idonei a incidere in modo stabile su situazioni giuridiche soggettive. La Corte di appello, pur menzionando tale orientamento giurisprudenziale, lo avrebbe «liquidato frettolosamente», ritenendolo non pertinente e, comunque, non vincolante, in quanto frutto di un'interpretazione analogica ritenuta non consentita. I ricorrenti reputano tale assunto non condivisibile, atteso che: nel diritto penale non vige alcun divieto di analogia in  «bonam partem»;  la funzione nomofilattica della Corte di cassazione legittima letture estensive delle norme, soprattutto quando finalizzate a garantire una tutela giurisdizionale effettiva. 2Quanto alla seconda argomentazione, i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto «della circostanza che, in pendenza di sequestro di prevenzione, la gestione societaria, e con essa l'adozione di provvedimenti volti a evitare la liquidazione giudiziale, è del tutto sottratta ai soci per essere integralmente demandata all'amministratore giudiziario». 2.2. Con un secondo motivo, deducono il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 127 cod. proc. pen. Sostengono che la decisione del Tribunale sarebbe basata sulle osservazioni depositate dall'Amministratore giudiziario 1'8 marzo 2024, ossia tre giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, senza che le parti e i difensori fossero stati previamente avvisati di tale deposito. Tale circostanza avrebbe determinato una violazione dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., richiamato integralmente dall'art. 41, comma  1-sexies, del d.lgs. n. 159 del 2011, che impone il  rispetto dei termini per il deposito di memorie e documenti. I ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto sembrerebbe emergere dal provvedimento impugnato, l'udienza fissata per la discussione non sarebbe stata rinviata dal Tribunale. Invero, la discussione, fissata per I'll marzo 2024,  si sarebbe svolta proprio in quella data, nonostante il deposito tardivo delle osservazioni. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare i  ricorsi.                  [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere accolti. 1.1. Il primo motivo dei ricorsi è fondato. 1.1.1. Va rilevato che non vi è uniformità nella giurisprudenza di questa Corte in merito all'impugnabilità del provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo un primo orientamento, «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento con cui il tribunale competente approvi il programma di gestione dell'azienda sequestrata ovvero disponga la messa in liquidazione dell'impresa  ex  art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. non è autonomamente impugnabile, avendo natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria» (Sez. 1, n. 36343 del 08/02/2022, Lucariello, Rv. 283480). Tale orientamento, invoca l'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., che «consacra, a livello positivo, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, 3che informa l'intero orizzonte penalistico e si traduce nella concorrente necessità che la legge indichi quali provvedimenti siano soggetti a gravame ed attraverso quale strumento». Tale principio sarebbe «valevole anche nel settore delle misure di prevenzione» e potrebbe essere derogato solo nel caso «di provvedimenti che incidono su diritti soggettivi di rango primario». La deroga, inoltre, potrebbe riguardare solo le ipotesi in cui «la decisione abbia sicura attitudine alla definizione della situazione controversa, sia, cioè, idonea ad incidere, in modo tendenzialmente definitivo», dovendosi al contrario escludere qualsiasi possibilità di impugnazione quando si tratti «di provvedimenti di natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria, che non sono suscettibili di determinare la stabile pretermissione della situazione giuridica della cui salvaguardia si discute». Nel caso del provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011, l'ordinamento non prevede espressamente l'impugnabilità e non sarebbe ammessa alcuna deroga al principio di tassatività, attesa la «natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria» del provvedimento. Con tale provvedimento, infatti, «il Tribunale, lungi dal disporre, in via definitiva ed irrevocabile sulla sorte delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria», si limita «a delibare, condividendole, le proposte formulate dall'amministratore in ordine alla possibilità di proseguire utilmente l'attività delle società sottoposte a confisca». Da esso, pertanto, non scaturirebbe, in alcun modo, «il definitivo ed irreparabile pregiudizio per le prerogative» dei soggetti interessati. Un diverso orientamento è stato elaborato da Sez. 1, n. 6340 del 4/11/2020, Sanicola, Rv. 280525, che, trattando incidentalmente la questione, ha ipotizzato, al riguardo, l'impugnabilità del provvedimento di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011 - in quanto incidente in maniera definitiva su diritti soggettivi ed avente, pertanto, al di là della qualificazione come decreto, natura di sentenza - in forza del disposto dell'art. 111, comma 7, Cost. e per sola violazione di legge. Altro orientamento giurisprudenziale, invece, ritiene che i provvedimenti adottati dal tribunale  ex  art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 siano impugnabili dinanzi alla Corte di appello, il cui decreto decisorio sarebbe poi ricorribile per cassazione (cfr. Sez. 1, n. 20161 del 28/02/2022, Piccirillo, Rv. 283090; Sez. 2, n. 28922 del 09/07/2020, Spada, Rv. 279702). Tale orientamento - richiamando i principi generali elaborati da Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 in tema di rimedi impugnatori nell'ambito del procedimento di prevenzione, con specifico riguardo alle misure patrimoniali - è pervenuto all'affermazione che, anche rispetto ai provvedimenti adottati dal tribunale  ex art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011, e in particolare, per quel che qui interessa, rispetto alla messa in liquidazione della società sottoposta a confisca di prevenzione, vige il principio del doppio grado di impugnazione. 41.1.2. [OSCURATO:PERSONA] collegio ritiene di dare seguito a quest'ultimo orientamento, in quanto più rispondente alle esigenze di tutela delle posizioni giuridiche incise dai provvedimenti in questione e maggiormente coerente con i principi espressi da Sezioni Unite Ricchiuto. Tale pronuncia assume una rilevanza fondamentale nel tema oggetto della controversia giurisprudenziale, atteso che le Sezioni Unite, nella sentenza richiamata, hanno affrontato la specifica questione al loro esame - l'impugnabilità del provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto  ex  art.  34-bis,  comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - affidandosi «ad una ricostruzione ad ampio raggio del sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali». All'esito di tale ricostruzione, le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella previsione dell'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 la «norma generale di impugnazione, anche per il merito, delle misure di prevenzione personale, ... estensibile anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impug nazione». Le Sezioni Unite partono dal dato positivo costituito dall'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, che espressamente prevede solo per una serie di provvedimenti afferenti alle misure patrimoniali un sistema di posticipata comunicazione alle parti interessate, «finalizzato all'esercizio del potere di impugnazione secondo la disciplina dell'art. 10 d.lgs. n. 159/2011 (che è la norma fondamentale delle impugnazioni, collocata nel Capo II dedicato alle misure di prevenzione personali)». Le Sezioni Unite, tuttavia, all'esito di una rigorosa ricostruzione storica del quadro normativo, escludono che possa individuarsi una volontà certa del legislatore di limitare l'impugnabilità ai soli provvedimenti indicati nell'art. 27, atteso che gli interventi normativi in materia si erano succeduti «in maniera occasionale». Escludono, cioè, che l'art. 27 «tracci un perimetro chiuso», lasciando, invece, «libero, in punto di impugnabilità, uno spazio che è possibile ed anzi doveroso occupare, col ricorso al principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione, che è quello elaborato nell'art. 10 citato». Sistema «che, col doppio grado di giudizio - il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge - si pone come quello generale e di riferimento a tutela degli interessi perseguiti dal corpo normativo, aventi tanto natura pubblicistica, quanto garanzia costituzionale come la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata». Rilevano, poi, che la giurisprudenza di legittimità, «in sintonia con una certa parte della dottrina, non ha mancato di fare ricorso, nella materia delle 5impugnazioni che qui interessa, al principio della interpretazione analogica, alla stregua dell'art. 12 preleggi, quando si è trattato di sopperire ad una lacuna o a una deficienza del sistema in relazione ad un caso analogo». In tali situazioni, infatti, «il divieto di applicazione analogica di cui all'art. 14 susseguente non opera perché il precetto che viene in considerazione (nel caso particolare l'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011) non è strutturato in modo tale da dare luogo ad una eccezione rispetto ad una regola generale». Ricordano, a dimostrazione di tale assunto, «la copertura, appunto per via analogica, del regime di impugnabilità della confisca e del controllo giudiziario adottati alla scadenza della amministrazione giudiziaria (originario art. 34, comma 7, d.lgs. n. 159/2011, che fu ritenuto, dalla giurisprudenza, assoggettabile al regime di cui all'art. 27 d.lgs. cit. il  quale a sua volta rimandava all'art. 10 stesso d.lgs.)». Per le Sezioni Unite, come già appunto fatto in passato, per colmare le lacune nella tutela della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata, deve farsi ricorso, superando irragionevoli disparità di trattamento di situazioni analoghe, all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 quale «norma generale di impugnazione» per il «merito» delle misure di prevenzione personali, suscettibile di estensione «anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione». Ebbene, applicando i principi elaborati da Sezioni Unite Ricchiuto, non pare dubbio a questo [OSCURATO:PERSONA] che si debba fare ricorso all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011, riconoscendo il doppio grado di giudizio - il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge -, anche per riconoscere l'impugnabilità del provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011. Anche rispetto a tale tipo di provvedimento sussistono quelle esigenze di garanzia della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata che giustificano l'estensione dell'applicazione della «norma generale di impugnazione» delle misure di prevenzione. Si tratta, invero, di un provvedimento che può portare alla liquidazione dell'impresa, con il massimo sacrificio della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata. Anche rispetto a tali ipotesi appare irragionevole la disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, derivante da un assetto normativo che non consenta l'impugnabilità dei provvedimenti previsti dall'art. 41, ma la preveda per provvedimenti in qualche misura meno incidenti sulla libertà di iniziativa economica e sulla proprietà privata, quali quelli applicativi della misura del controllo giudiziario. 1.1.2. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene condivisibili gli altri due orientamenti giurisprudenziali sopra esposti.         6Il primo si basa, essenzialmente, su due argomentazioni: l'art. 27 del d.lgs. n. 159 del 2011 non prevede espressamente l'impugnabilità del provvedimento in questione; il provvedimento ha «natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria». Entrambi gli argomenti, però, si rivelano non coerenti con la visione ermeneutica delle Sezioni Unite, nella citata sentenza Sez. U, Ricchiuto. Quanto al primo, va ricordato come le Sezioni Unite abbiano escluso che l'art. 27 citato «tracci un perimetro chiuso», lasciando, invece, «libero, in punto di impugnabilità, uno spazio che è possibile ed anzi doveroso occupare, col ricorso al principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione, che è quello elaborato nell'art. 10 citato». Quanto al secondo argomento, va rilevato che le Sezioni Unite hanno legato la necessità di fare ricorso all'art. 10 cit. all'esigenza di porre rimedio a «provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino vulnus a posizioni garantite costituzionalmente», quali la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata. Il criterio, dunque, non è quello utilizzato dall'orientamento qui non condiviso - ossia la natura non «interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria» del provvedimento -, ma quello del vulnus alla libertà di iniziativa economica e la proprietà privata. Ebbene, non è seriamente discutibile che il provvedimento previsto dall'art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011 possa arrecare un tale tipo di vulnus, atteso che, come detto, esso può portare alla liquidazione dell'impresa, con il massimo sacrificio della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata. Va rilevato, inoltre, che il riferimento alla natura non interlocutoria o gestoria del provvedimento non solo non trova riscontro in Sezioni Unite Ricchiuto, ma pare poco coerente con il sistema delle impugnazioni previsto in materia, che consente l'impugnabilità anche di provvedimenti che si limitino a disporre il solo controllo dell'attività gestoria e non giungano - come invece la messa in liquidazione - a porre le basi per la definitiva cessazione della stessa attività imprenditoriale, espressione dei principi di libertà di iniziativa economica e di proprietà. Neppure può ritenersi condivisibile il secondo degli orientamenti sopraesposti, ossia quello che ritiene impugnabile il provvedimento  ex art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011 per sola violazione di legge, in forza del disposto dell'art. 111, comma 7, Cost. Tale orientamento risulta poco coerente con i principi espressi da Sezioni Unite Ricchiuto e al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione delineato da tale pronuncia, basato sull'art. 10 e sul «doppio grado di giudizio, il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge». 7Va, peraltro, evidenziato che proprio Sezioni Unite Ricchiuto hanno sottolineato che «la evocazione della regola generale sulla impugnazione con ricorso, di cui all'art. 111, comma 7, Cost., è un fuor d'opera se si considera che i provvedimenti dei quali si discute non attengono alla materia della libertà personale e non hanno il connotato della definitività proprio delle sentenze», in quel caso perché temporanei e rivedibili e aggiornabili in base al mutamento della situazione di fatto. 1.1.3. Si ritiene, dunque, che il provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 cit. debba andare soggetto al mezzo di impugnazione generale previsto dall'art. 10 d.lgs. n.159 del 2011, con «doppio grado di giudizio, il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge». Nel caso in esame, il decreto del Tribunale di Roma, contestato dai ricorrenti, dispone la messa in liquidazione delle società e rispetto a esso, aderendo ai principi espressi da Sezioni Unite Ricchiuto, deve essere garantito il doppio giudizio di merito. Deve conludersi, pertanto, che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento con cui il Tribunale competente disponga la messa in liquidazione dell'impresa  ex  art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. è impugnabile dinanzi alla Corte d'appello anche per il merito. 1.2. Il secondo motivo dei ricorsi, essendo attinente a presunti vizi della procedura seguita davanti al Tribunale, risulta assorbito. 2. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato, con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA]           -  Presidente -       Sent. n. sez. 1704/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                                 R.G.N. 17831/2025 [OSCURATO:PERSONA]            -  Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente       SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/01/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto  ex art. 41 legge n. 159 del 2011, il Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione, nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della relazione dell'amministratore giudiziario, perquanto qui di rilievo, aveva disposto la cessazione, la messa in liquidazione e la chiusura di alcune società sottoposte a sequestro «di interesse di [OSCURATO:PERSONA], Mia no [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». Avverso il decreto, avevano proposto appello [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di amministratrice e socia di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della Yaya in Wonderland s.r.I., della MM Elettronica, della TDC Electronics s.r.I., della Clephy s.r.I.), nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soci di alcune delle società in questione). La Corte di appello di Roma, con provvedimento del 13 gennaio 2025, ha dichiarato inammissibili gli appelli. 2. Avverso il decreto della Corte di appello, hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] nonché, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I due atti difensivi possono essere esposti unitariamente, essendo entrambi articolati in due motivi che propongono le medesime questioni. 2.1. Con un primo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 127 e 591 cod. proc. pen. e 10, 27 e 41 d.lgs. n. 159 del 2011. Rappresentano che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, fondando la decisione su due argomenti: l'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 non include espressamente, tra i provvedimenti impugnabili, quelli adottati ai sensi dell'art. 41, comma  1-sexies;  il decreto appellato non è autonomamente impugnabile, avendo natura meramente interlocutoria e gestoria, che lo rende insuscettibile di determinare la stabile pretermissione della situazione giuridica che, con la proposizione dell'appello, la parte intendeva tutelare. I ricorrenti ritengono infondate entrambe le argomentazioni. Quanto alla prima, contestano l'interpretazione della Corte territoriale, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente ampliato il novero degli atti impugnabili, anche in assenza di una specifica previsione normativa, quando si tratti di provvedimenti aventi effetti ablativi o comunque idonei a incidere in modo stabile su situazioni giuridiche soggettive. La Corte di appello, pur menzionando tale orientamento giurisprudenziale, lo avrebbe «liquidato frettolosamente», ritenendolo non pertinente e, comunque, non vincolante, in quanto frutto di un'interpretazione analogica ritenuta non consentita. I ricorrenti reputano tale assunto non condivisibile, atteso che: nel diritto penale non vige alcun divieto di analogia in  «bonam partem»;  la funzione nomofilattica della Corte di cassazione legittima letture estensive delle norme, soprattutto quando finalizzate a garantire una tutela giurisdizionale effettiva. 2Quanto alla seconda argomentazione, i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto «della circostanza che, in pendenza di sequestro di prevenzione, la gestione societaria, e con essa l'adozione di provvedimenti volti a evitare la liquidazione giudiziale, è del tutto sottratta ai soci per essere integralmente demandata all'amministratore giudiziario». 2.2. Con un secondo motivo, deducono il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 127 cod. proc. pen. Sostengono che la decisione del Tribunale sarebbe basata sulle osservazioni depositate dall'Amministratore giudiziario 1'8 marzo 2024, ossia tre giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, senza che le parti e i difensori fossero stati previamente avvisati di tale deposito. Tale circostanza avrebbe determinato una violazione dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., richiamato integralmente dall'art. 41, comma  1-sexies, del d.lgs. n. 159 del 2011, che impone il  rispetto dei termini per il deposito di memorie e documenti. I ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto sembrerebbe emergere dal provvedimento impugnato, l'udienza fissata per la discussione non sarebbe stata rinviata dal Tribunale. Invero, la discussione, fissata per I'll marzo 2024,  si sarebbe svolta proprio in quella data, nonostante il deposito tardivo delle osservazioni. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare i  ricorsi.                  [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere accolti. 1.1. Il primo motivo dei ricorsi è fondato. 1.1.1. Va rilevato che non vi è uniformità nella giurisprudenza di questa Corte in merito all'impugnabilità del provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo un primo orientamento, «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento con cui il tribunale competente approvi il programma di gestione dell'azienda sequestrata ovvero disponga la messa in liquidazione dell'impresa  ex  art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. non è autonomamente impugnabile, avendo natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria» (Sez. 1, n. 36343 del 08/02/2022, Lucariello, Rv. 283480). Tale orientamento, invoca l'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., che «consacra, a livello positivo, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, 3che informa l'intero orizzonte penalistico e si traduce nella concorrente necessità che la legge indichi quali provvedimenti siano soggetti a gravame ed attraverso quale strumento». Tale principio sarebbe «valevole anche nel settore delle misure di prevenzione» e potrebbe essere derogato solo nel caso «di provvedimenti che incidono su diritti soggettivi di rango primario». La deroga, inoltre, potrebbe riguardare solo le ipotesi in cui «la decisione abbia sicura attitudine alla definizione della situazione controversa, sia, cioè, idonea ad incidere, in modo tendenzialmente definitivo», dovendosi al contrario escludere qualsiasi possibilità di impugnazione quando si tratti «di provvedimenti di natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria, che non sono suscettibili di determinare la stabile pretermissione della situazione giuridica della cui salvaguardia si discute». Nel caso del provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011, l'ordinamento non prevede espressamente l'impugnabilità e non sarebbe ammessa alcuna deroga al principio di tassatività, attesa la «natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria» del provvedimento. Con tale provvedimento, infatti, «il Tribunale, lungi dal disporre, in via definitiva ed irrevocabile sulla sorte delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria», si limita «a delibare, condividendole, le proposte formulate dall'amministratore in ordine alla possibilità di proseguire utilmente l'attività delle società sottoposte a confisca». Da esso, pertanto, non scaturirebbe, in alcun modo, «il definitivo ed irreparabile pregiudizio per le prerogative» dei soggetti interessati. Un diverso orientamento è stato elaborato da Sez. 1, n. 6340 del 4/11/2020, Sanicola, Rv. 280525, che, trattando incidentalmente la questione, ha ipotizzato, al riguardo, l'impugnabilità del provvedimento di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011 - in quanto incidente in maniera definitiva su diritti soggettivi ed avente, pertanto, al di là della qualificazione come decreto, natura di sentenza - in forza del disposto dell'art. 111, comma 7, Cost. e per sola violazione di legge. Altro orientamento giurisprudenziale, invece, ritiene che i provvedimenti adottati dal tribunale  ex  art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 siano impugnabili dinanzi alla Corte di appello, il cui decreto decisorio sarebbe poi ricorribile per cassazione (cfr. Sez. 1, n. 20161 del 28/02/2022, Piccirillo, Rv. 283090; Sez. 2, n. 28922 del 09/07/2020, Spada, Rv. 279702). Tale orientamento - richiamando i principi generali elaborati da Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 in tema di rimedi impugnatori nell'ambito del procedimento di prevenzione, con specifico riguardo alle misure patrimoniali - è pervenuto all'affermazione che, anche rispetto ai provvedimenti adottati dal tribunale  ex art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011, e in particolare, per quel che qui interessa, rispetto alla messa in liquidazione della società sottoposta a confisca di prevenzione, vige il principio del doppio grado di impugnazione. 41.1.2. [OSCURATO:PERSONA] collegio ritiene di dare seguito a quest'ultimo orientamento, in quanto più rispondente alle esigenze di tutela delle posizioni giuridiche incise dai provvedimenti in questione e maggiormente coerente con i principi espressi da Sezioni Unite Ricchiuto. Tale pronuncia assume una rilevanza fondamentale nel tema oggetto della controversia giurisprudenziale, atteso che le Sezioni Unite, nella sentenza richiamata, hanno affrontato la specifica questione al loro esame - l'impugnabilità del provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto  ex  art.  34-bis,  comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - affidandosi «ad una ricostruzione ad ampio raggio del sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali». All'esito di tale ricostruzione, le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella previsione dell'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 la «norma generale di impugnazione, anche per il merito, delle misure di prevenzione personale, ... estensibile anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impug nazione». Le Sezioni Unite partono dal dato positivo costituito dall'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, che espressamente prevede solo per una serie di provvedimenti afferenti alle misure patrimoniali un sistema di posticipata comunicazione alle parti interessate, «finalizzato all'esercizio del potere di impugnazione secondo la disciplina dell'art. 10 d.lgs. n. 159/2011 (che è la norma fondamentale delle impugnazioni, collocata nel Capo II dedicato alle misure di prevenzione personali)». Le Sezioni Unite, tuttavia, all'esito di una rigorosa ricostruzione storica del quadro normativo, escludono che possa individuarsi una volontà certa del legislatore di limitare l'impugnabilità ai soli provvedimenti indicati nell'art. 27, atteso che gli interventi normativi in materia si erano succeduti «in maniera occasionale». Escludono, cioè, che l'art. 27 «tracci un perimetro chiuso», lasciando, invece, «libero, in punto di impugnabilità, uno spazio che è possibile ed anzi doveroso occupare, col ricorso al principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione, che è quello elaborato nell'art. 10 citato». Sistema «che, col doppio grado di giudizio - il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge - si pone come quello generale e di riferimento a tutela degli interessi perseguiti dal corpo normativo, aventi tanto natura pubblicistica, quanto garanzia costituzionale come la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata». Rilevano, poi, che la giurisprudenza di legittimità, «in sintonia con una certa parte della dottrina, non ha mancato di fare ricorso, nella materia delle 5impugnazioni che qui interessa, al principio della interpretazione analogica, alla stregua dell'art. 12 preleggi, quando si è trattato di sopperire ad una lacuna o a una deficienza del sistema in relazione ad un caso analogo». In tali situazioni, infatti, «il divieto di applicazione analogica di cui all'art. 14 susseguente non opera perché il precetto che viene in considerazione (nel caso particolare l'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011) non è strutturato in modo tale da dare luogo ad una eccezione rispetto ad una regola generale». Ricordano, a dimostrazione di tale assunto, «la copertura, appunto per via analogica, del regime di impugnabilità della confisca e del controllo giudiziario adottati alla scadenza della amministrazione giudiziaria (originario art. 34, comma 7, d.lgs. n. 159/2011, che fu ritenuto, dalla giurisprudenza, assoggettabile al regime di cui all'art. 27 d.lgs. cit. il  quale a sua volta rimandava all'art. 10 stesso d.lgs.)». Per le Sezioni Unite, come già appunto fatto in passato, per colmare le lacune nella tutela della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata, deve farsi ricorso, superando irragionevoli disparità di trattamento di situazioni analoghe, all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 quale «norma generale di impugnazione» per il «merito» delle misure di prevenzione personali, suscettibile di estensione «anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione». Ebbene, applicando i principi elaborati da Sezioni Unite Ricchiuto, non pare dubbio a questo [OSCURATO:PERSONA] che si debba fare ricorso all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011, riconoscendo il doppio grado di giudizio - il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge -, anche per riconoscere l'impugnabilità del provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 159 del 2011. Anche rispetto a tale tipo di provvedimento sussistono quelle esigenze di garanzia della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata che giustificano l'estensione dell'applicazione della «norma generale di impugnazione» delle misure di prevenzione. Si tratta, invero, di un provvedimento che può portare alla liquidazione dell'impresa, con il massimo sacrificio della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata. Anche rispetto a tali ipotesi appare irragionevole la disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, derivante da un assetto normativo che non consenta l'impugnabilità dei provvedimenti previsti dall'art. 41, ma la preveda per provvedimenti in qualche misura meno incidenti sulla libertà di iniziativa economica e sulla proprietà privata, quali quelli applicativi della misura del controllo giudiziario. 1.1.2. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene condivisibili gli altri due orientamenti giurisprudenziali sopra esposti.         6Il primo si basa, essenzialmente, su due argomentazioni: l'art. 27 del d.lgs. n. 159 del 2011 non prevede espressamente l'impugnabilità del provvedimento in questione; il provvedimento ha «natura interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria». Entrambi gli argomenti, però, si rivelano non coerenti con la visione ermeneutica delle Sezioni Unite, nella citata sentenza Sez. U, Ricchiuto. Quanto al primo, va ricordato come le Sezioni Unite abbiano escluso che l'art. 27 citato «tracci un perimetro chiuso», lasciando, invece, «libero, in punto di impugnabilità, uno spazio che è possibile ed anzi doveroso occupare, col ricorso al principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione, che è quello elaborato nell'art. 10 citato». Quanto al secondo argomento, va rilevato che le Sezioni Unite hanno legato la necessità di fare ricorso all'art. 10 cit. all'esigenza di porre rimedio a «provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino vulnus a posizioni garantite costituzionalmente», quali la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata. Il criterio, dunque, non è quello utilizzato dall'orientamento qui non condiviso - ossia la natura non «interlocutoria o a vocazione essenzialmente gestoria» del provvedimento -, ma quello del vulnus alla libertà di iniziativa economica e la proprietà privata. Ebbene, non è seriamente discutibile che il provvedimento previsto dall'art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011 possa arrecare un tale tipo di vulnus, atteso che, come detto, esso può portare alla liquidazione dell'impresa, con il massimo sacrificio della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata. Va rilevato, inoltre, che il riferimento alla natura non interlocutoria o gestoria del provvedimento non solo non trova riscontro in Sezioni Unite Ricchiuto, ma pare poco coerente con il sistema delle impugnazioni previsto in materia, che consente l'impugnabilità anche di provvedimenti che si limitino a disporre il solo controllo dell'attività gestoria e non giungano - come invece la messa in liquidazione - a porre le basi per la definitiva cessazione della stessa attività imprenditoriale, espressione dei principi di libertà di iniziativa economica e di proprietà. Neppure può ritenersi condivisibile il secondo degli orientamenti sopraesposti, ossia quello che ritiene impugnabile il provvedimento  ex art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011 per sola violazione di legge, in forza del disposto dell'art. 111, comma 7, Cost. Tale orientamento risulta poco coerente con i principi espressi da Sezioni Unite Ricchiuto e al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione delineato da tale pronuncia, basato sull'art. 10 e sul «doppio grado di giudizio, il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge». 7Va, peraltro, evidenziato che proprio Sezioni Unite Ricchiuto hanno sottolineato che «la evocazione della regola generale sulla impugnazione con ricorso, di cui all'art. 111, comma 7, Cost., è un fuor d'opera se si considera che i provvedimenti dei quali si discute non attengono alla materia della libertà personale e non hanno il connotato della definitività proprio delle sentenze», in quel caso perché temporanei e rivedibili e aggiornabili in base al mutamento della situazione di fatto. 1.1.3. Si ritiene, dunque, che il provvedimento di messa in liquidazione di cui all'art. 41 cit. debba andare soggetto al mezzo di impugnazione generale previsto dall'art. 10 d.lgs. n.159 del 2011, con «doppio grado di giudizio, il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge». Nel caso in esame, il decreto del Tribunale di Roma, contestato dai ricorrenti, dispone la messa in liquidazione delle società e rispetto a esso, aderendo ai principi espressi da Sezioni Unite Ricchiuto, deve essere garantito il doppio giudizio di merito. Deve conludersi, pertanto, che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento con cui il Tribunale competente disponga la messa in liquidazione dell'impresa  ex  art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. è impugnabile dinanzi alla Corte d'appello anche per il merito. 1.2. Il secondo motivo dei ricorsi, essendo attinente a presunti vizi della procedura seguita davanti al Tribunale, risulta assorbito. 2. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato, con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.   P.Q.MIl Consigliere estensore                         Il Presidente lo                         [OSCURATO:PERSONA] i 1   5       7.02s LE RIA_        E RIO ._7nte 8P.Q.MIl Consigliere estensore                         Il Presidente lo                         [OSCURATO:PERSONA] i 1   5       7.02s LE RIA_        E RIO ._7nte 8
Decreto Cassazione n. 11183/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris