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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36074/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7436/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il primo in Roma al piazzale [OSCURATO:PERSONA] n.9; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4915/28/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 14 aprile 2014, depositata il 19 luglio 2014 e non notificata; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione del cons. [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio ed in subordine il rigetto del ricorso, l'avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la società contribuente; [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 4915/28/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 14 aprile 2014, depositata il 19 luglio 2014 e non notificata, che ha rigettato gli appelli della società contribuente e dell'ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento per maggiori Ires ed Irap relative all'anno di imposta 2004; a seguito del ricorso, la società contribuente si è costituita con controricorso ed ha successivamente depositato memoria con documentazione allegata, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata della lite pendente ex art.6 d.l. n.119/2018 conv.

Dalla

I. n.136/2018;il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio o, in subordine, il rigetto del ricorso; l'Agenzia delle entrate, a sua volta, ha dato atto della regolarità della procedura, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA]: preliminarmente, deve rilevarsi che la società ha presentato domanda di definizione della controversia ex art.6 d.l. n.199/2018 in relazione agli avviso di accertamento, oggetto del giudizio, per Ires ed Irap 2004, con documentazione allegata attestante la presentazione dell'istanza di definizione ed il pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto; la società ha chiesto, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; L'Agenzia delle entrate ha attestato che la domanda di definizione risulta ammissibile e che il pagamento è stato correttamente effettuato, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizi; tanto premesso, può dichiararsi l'estinzione del procedimento e la cessazione della materia del contendere; ai sensi di legge, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate; ,e (tAì ìre Or UCL eActuiAL i Q-v aj-„ 14,,,tA ué.,,i-e't PlZ i v- -.7(2-e-- 2-42.0 i i P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 d.l. n.119/2018 conv. dalla

I. n.136/2018.

Così deciso in Roma, il giorno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7436/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il primo in Roma al piazzale [OSCURATO:PERSONA] n.9; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4915/28/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 14 aprile 2014, depositata il 19 luglio 2014 e non notificata; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione del cons. [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio ed in subordine il rigetto del ricorso, l'avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la società contribuente; [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 4915/28/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 14 aprile 2014, depositata il 19 luglio 2014 e non notificata, che ha rigettato gli appelli della società contribuente e dell'ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento per maggiori Ires ed Irap relative all'anno di imposta 2004; a seguito del ricorso, la società contribuente si è costituita con controricorso ed ha successivamente depositato memoria con documentazione allegata, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata della lite pendente ex art.6 d.l. n.119/2018 conv. Dalla I. n.136/2018;il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio o, in subordine, il rigetto del ricorso; l'Agenzia delle entrate, a sua volta, ha dato atto della regolarità della procedura, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA]: preliminarmente, deve rilevarsi che la società ha presentato domanda di definizione della controversia ex art.6 d.l. n.199/2018 in relazione agli avviso di accertamento, oggetto del giudizio, per Ires ed Irap 2004, con documentazione allegata attestante la presentazione dell'istanza di definizione ed il pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto; la società ha chiesto, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; L'Agenzia delle entrate ha attestato che la domanda di definizione risulta ammissibile e che il pagamento è stato correttamente effettuato, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizi; tanto premesso, può dichiararsi l'estinzione del procedimento e la cessazione della materia del contendere; ai sensi di legge, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate; ,e (tAì ìre Or UCL eActuiAL i Q-v aj-„ 14,,,tA ué.,,i-e't PlZ i v- -.7(2-e-- 2-42.0 i i P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 d.l. n.119/2018 conv. dalla I. n.136/2018. Così deciso in Roma, il giorno 2
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