CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 46136/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
segu.ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ANACLERIA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per furto in una profumeria, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, con la recidiva qualificata (in Bologna, il 12/8/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto recidiva e trattamento sanzionatorio) del tutto reiterativi delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con argomentazioni del tutto congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo perciò omesso un effettivo confronto con dette argomentazioni, del tutto coerenti, peraltro, con i principi di matrice giurisprudenziale (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente