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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46401/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto Kate [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni a fiora dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per REGANZANI [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza , in subordine l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato REGANZANI [OSCURATO:PERSONA] a una pena condizionalmente sospesa per i reati di cui all'art. 189 co. 6 e 7 codice strada, per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi, dopo aver cagionato un sinistro stradale con danni alle persone, e di prestare assistenza ai feriti, applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni tre.

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio motivazionale e violazione di legge in ordine alla valutazione dell'elemento psicologico dei reati che assume non .dimostrato alla luce del fatto che l'imputato non poteva aver avuto consapevolezza delle lesioni subíte dalla MIAN (osservando la difesa che il CATAGNA non ne avrebbe neppure riportate).

Si contesta, in particolare, la valutazione condotta dalla Corte di merito, secondo cui tale consapevolezza sarebbe discesa dalla circostanza che l'auto antagonista si era girata su se stessa, andando a fermarsi in senso opposto a quello di marcia.

Analoghi vizi ha dedotto con il secondo motivo, con riferimento alle parti argomentative riguardanti l'attribuzione delle condotte al REGANZANI.

Si contesta la valutazione del compendio probatorio, anche mediante richiamo alla testimonianza FESTA, carabiniere contattato dallo stesso imputato prima di essere rintracciato dagli organi accertatori, avendo costui confermato che la strada era bagnata ed era buio.

Infine, con un terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto al trattamento sanzionatorio che assume eccessivo, anche in punto sanzione amministrativa, contestando altresì il diniego delle generiche nei confronti di soggetto incensurato.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte e ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza con pronuncia assolutoria, in subordine con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte di merito ha rinviato alla sentenza di primo grado quanto alla ricostruzione dell'accaduto, rilevando che l'imputato, dopo aver cagionato un incidente (a seguito del quale l'auto antagonista era ruotata su ,se stessa, andando a sbattere contro la barriera delimitante la terza corsia e fermandosi in senso contrario a quello di marcia),-. nonostante la violenza della collisione, si era allontanato immediatamente ed era stato rintracciato grazie al fatto che sul posto era rimasta la targa della autovettura.

Era stato anche accertato (anche grazie alla testimonianza delle pp.00. e dell'organo accertatore intervenuto sul posto), che la strada era in buone condizioni, nonostante la pioggia, e che vi era lo spazio per fermare l'auto in sicurezza nelle vicinanze dell'accaduto, come del resto avevano fatto alcuni soggetti terzi, avvicinatisi per accertarsi delle condizioni di coloro che viaggiavano a bordo dell'auto incidentata, con ciò liquidando la tesi difensiva, secondo cui la sosta dopo l'incidente sarebbe stata impedita dalle condizioni della strada.

Inoltre, il REGANZANI - subito dopo l'incidente - si era recato presso una carrozzeria, attendendovi l'arrivo del cognato che aveva poi chiamato un amico carabiniere, il teste FESTA, convincendo l'imputato a presentarsi alla [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva già cercato inutilmente presso il suo domicilio.

Quei giudici hanno ritenuto le censure difensive svincolate dalle prove raccolte, mettendo in evidenza il comportamento dell'imputato, inteso a nascondere le tracce dei reati (per ben due ore), più che a consentirne il compiuto accertamento, al quale egli aveva tentato di sottrarsi anche in sede civile, non denunciando il sinistro.

L'elemento soggettivo dei reati è stato ricollegato dal Tribunale alla violenza della collisione (attestata dalla dinamica dell'incidente e dagli ingenti danni riportati dalle vetture) e la Corte d'appello ha osservato che lo stesso moto rotatorio impresso all'auto delle pp.00. era dimostrativo di come il REGANZANI avesse avuto contezza delle lesioni da queste riportate.

3. I primi due motivi sono manifestamente infondati.

La motivazione rinvenibile nella sentenza censurata, da leggersi unitamente a quella appellata, stante la conformità di giudizio, è congrua, logica e non contraddittoria, oltre che coerente con i dati fattuali esposti nelle sentenze.

Le argomentazioni difensive sono con tutta evidenza meramente ripropositive dei motivi debitamente scrutinati dalla Corte territoriale, non traducendosi in una effettiva critica al ragionamento svolto, ma nella prospettazione di una diversa chiave di lettura di quanto accertato e non contestato; diversa lettura che, tuttavia, è inammissibile in questa sede di legittimità (cfr., in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. unite n. 8825 del 27/10/2016, 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Peraltro, la decisione si pone in termini di perfetta coerenza con i principi di matrice giurisprudenziale, a mente dei quali, affinché il precetto dell'obbligo di fermarsi sia rispettato, occorre che l'agente effettui una fermata che, per le concrete modalità, gli consenta di rendersi conto dell'accaduto ed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti e, comunque, di essere identificato ai fini della compiuta ricostruzione dell'accaduto e di eventuali azioni risarcitorie (cfr. sez. 4, n. 9212 del 11/2/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278606).

Quanto, poi, al reato di omissione di assistenza, esso presuppone, quale antefatto non punibile, un incidente stradale da cui sorge l'obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l'integrità fisica della persona (cfr. sez. 4, n. 21049 del 6/4/2018, Barbieri, Rv. 273255), l'elemento soggettivo potendo essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti (cfr. sez. 4, n. 33772 del 15/6/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271046, in cui, in motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all'elemento volitivo, può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò . stesso il rischio).

Con specifico riferimento, invece, all'elemento soggettivo del reato di fuga, si è da tempo precisato che esso sussiste anche nel caso in cui il conducente si allontani, lasciando l'autovettura sul posto, poiché in tal modo egli ritarda l'accertamento della propria identità personale (cfr. sez. 4,n. 33294 del 14/5/2008, Curia, Rv. 242112).

Nella specie, parte ricorrente si è limitata a riproporre la tesi della inconsapevolezza delle lesioni riportate dalle pp.00. (senza nulla argomentare in ordine al reato di cui all'art. 189, c. 6, codice strada), omettendo ogni confronto con gli argomenti utilizzati dai giudici del doppio grado, quanto alle modalità dell'incidente, alla violenza della collisione e ai danni delle due vetture.

4. Il terzo motivo, infine, non è stato dedotto con il gravame di merito, cosicché esso non è deducibile per la prima volta in questo grado ai sensi dell'art. 606, c. 3, cod. proc. pen., rilevandosi, ad ogni buon conto, quanto al diniego delle generiche, che il Tribunale aveva già evidenziato l'assenza di elementi positivi, dopo aver delineato il quadro complessivo emerso dalle prove, riguardante anche il comportamento tenuto dall'imputato dopo il fatto.

A fronte di tale valutazione, la parte non ha articolato specifiche doglianze con il gravame di merito, limitandosi, nella introduzione, ad affermare che la sentenza di primo grado era ingiusta per avere rigettato anche le istanze volte a ottenere la concessione delle attenuanti, neppure indicate (cfr. pag. 4 dell'appello), neppure accennando alla sanzione amministrativa accessoria.

5. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto Kate [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni a fiora dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per REGANZANI [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza , in subordine l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato REGANZANI [OSCURATO:PERSONA] a una pena condizionalmente sospesa per i reati di cui all'art. 189 co. 6 e 7 codice strada, per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi, dopo aver cagionato un sinistro stradale con danni alle persone, e di prestare assistenza ai feriti, applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni tre. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto vizio motivazionale e violazione di legge in ordine alla valutazione dell'elemento psicologico dei reati che assume non .dimostrato alla luce del fatto che l'imputato non poteva aver avuto consapevolezza delle lesioni subíte dalla MIAN (osservando la difesa che il CATAGNA non ne avrebbe neppure riportate). Si contesta, in particolare, la valutazione condotta dalla Corte di merito, secondo cui tale consapevolezza sarebbe discesa dalla circostanza che l'auto antagonista si era girata su se stessa, andando a fermarsi in senso opposto a quello di marcia. Analoghi vizi ha dedotto con il secondo motivo, con riferimento alle parti argomentative riguardanti l'attribuzione delle condotte al REGANZANI. Si contesta la valutazione del compendio probatorio, anche mediante richiamo alla testimonianza FESTA, carabiniere contattato dallo stesso imputato prima di essere rintracciato dagli organi accertatori, avendo costui confermato che la strada era bagnata ed era buio. Infine, con un terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto al trattamento sanzionatorio che assume eccessivo, anche in punto sanzione amministrativa, contestando altresì il diniego delle generiche nei confronti di soggetto incensurato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte e ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza con pronuncia assolutoria, in subordine con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di merito ha rinviato alla sentenza di primo grado quanto alla ricostruzione dell'accaduto, rilevando che l'imputato, dopo aver cagionato un incidente (a seguito del quale l'auto antagonista era ruotata su ,se stessa, andando a sbattere contro la barriera delimitante la terza corsia e fermandosi in senso contrario a quello di marcia),-. nonostante la violenza della collisione, si era allontanato immediatamente ed era stato rintracciato grazie al fatto che sul posto era rimasta la targa della autovettura. Era stato anche accertato (anche grazie alla testimonianza delle pp.00. e dell'organo accertatore intervenuto sul posto), che la strada era in buone condizioni, nonostante la pioggia, e che vi era lo spazio per fermare l'auto in sicurezza nelle vicinanze dell'accaduto, come del resto avevano fatto alcuni soggetti terzi, avvicinatisi per accertarsi delle condizioni di coloro che viaggiavano a bordo dell'auto incidentata, con ciò liquidando la tesi difensiva, secondo cui la sosta dopo l'incidente sarebbe stata impedita dalle condizioni della strada. Inoltre, il REGANZANI - subito dopo l'incidente - si era recato presso una carrozzeria, attendendovi l'arrivo del cognato che aveva poi chiamato un amico carabiniere, il teste FESTA, convincendo l'imputato a presentarsi alla [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva già cercato inutilmente presso il suo domicilio. Quei giudici hanno ritenuto le censure difensive svincolate dalle prove raccolte, mettendo in evidenza il comportamento dell'imputato, inteso a nascondere le tracce dei reati (per ben due ore), più che a consentirne il compiuto accertamento, al quale egli aveva tentato di sottrarsi anche in sede civile, non denunciando il sinistro. L'elemento soggettivo dei reati è stato ricollegato dal Tribunale alla violenza della collisione (attestata dalla dinamica dell'incidente e dagli ingenti danni riportati dalle vetture) e la Corte d'appello ha osservato che lo stesso moto rotatorio impresso all'auto delle pp.00. era dimostrativo di come il REGANZANI avesse avuto contezza delle lesioni da queste riportate. 3. I primi due motivi sono manifestamente infondati. La motivazione rinvenibile nella sentenza censurata, da leggersi unitamente a quella appellata, stante la conformità di giudizio, è congrua, logica e non contraddittoria, oltre che coerente con i dati fattuali esposti nelle sentenze. Le argomentazioni difensive sono con tutta evidenza meramente ripropositive dei motivi debitamente scrutinati dalla Corte territoriale, non traducendosi in una effettiva critica al ragionamento svolto, ma nella prospettazione di una diversa chiave di lettura di quanto accertato e non contestato; diversa lettura che, tuttavia, è inammissibile in questa sede di legittimità (cfr., in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. unite n. 8825 del 27/10/2016, 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Peraltro, la decisione si pone in termini di perfetta coerenza con i principi di matrice giurisprudenziale, a mente dei quali, affinché il precetto dell'obbligo di fermarsi sia rispettato, occorre che l'agente effettui una fermata che, per le concrete modalità, gli consenta di rendersi conto dell'accaduto ed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti e, comunque, di essere identificato ai fini della compiuta ricostruzione dell'accaduto e di eventuali azioni risarcitorie (cfr. sez. 4, n. 9212 del 11/2/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278606). Quanto, poi, al reato di omissione di assistenza, esso presuppone, quale antefatto non punibile, un incidente stradale da cui sorge l'obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l'integrità fisica della persona (cfr. sez. 4, n. 21049 del 6/4/2018, Barbieri, Rv. 273255), l'elemento soggettivo potendo essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti (cfr. sez. 4, n. 33772 del 15/6/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271046, in cui, in motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all'elemento volitivo, può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò . stesso il rischio). Con specifico riferimento, invece, all'elemento soggettivo del reato di fuga, si è da tempo precisato che esso sussiste anche nel caso in cui il conducente si allontani, lasciando l'autovettura sul posto, poiché in tal modo egli ritarda l'accertamento della propria identità personale (cfr. sez. 4,n. 33294 del 14/5/2008, Curia, Rv. 242112). Nella specie, parte ricorrente si è limitata a riproporre la tesi della inconsapevolezza delle lesioni riportate dalle pp.00. (senza nulla argomentare in ordine al reato di cui all'art. 189, c. 6, codice strada), omettendo ogni confronto con gli argomenti utilizzati dai giudici del doppio grado, quanto alle modalità dell'incidente, alla violenza della collisione e ai danni delle due vetture. 4. Il terzo motivo, infine, non è stato dedotto con il gravame di merito, cosicché esso non è deducibile per la prima volta in questo grado ai sensi dell'art. 606, c. 3, cod. proc. pen., rilevandosi, ad ogni buon conto, quanto al diniego delle generiche, che il Tribunale aveva già evidenziato l'assenza di elementi positivi, dopo aver delineato il quadro complessivo emerso dalle prove, riguardante anche il comportamento tenuto dall'imputato dopo il fatto. A fronte di tale valutazione, la parte non ha articolato specifiche doglianze con il gravame di merito, limitandosi, nella introduzione, ad affermare che la sentenza di primo grado era ingiusta per avere rigettato anche le istanze volte a ottenere la concessione delle attenuanti, neppure indicate (cfr. pag. 4 dell'appello), neppure accennando alla sanzione amministrativa accessoria. 5. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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