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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01758/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del 23 gennaio 2017 del Tribunale di Brindisi, che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesione personale e minaccia grave e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, al quale è stata assegnata una provvisionale.

In particolare, la Corte di appello ha ritenuto eccessiva la pena alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e l'ha conseguentemente ridotta, applicando i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna e confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 603, comma 2, e 236, comma 1, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di emettere l'ordinanza in ordine alla richiesta del difensore di rinnovazione parziale dell'istruttoria per acquisire documentazione scoperta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.

La documentazione era rilevante per accertare le qualità morali della persona offesa e quindi la sua credibilità.

La Corte di appello, senza previamente sentire le parti sulla richiesta istruttoria, aveva emesso la sentenza senza pronunciarsi sulla istanza, né accogliendola, né rigettandola, neppure motivando sul punto nella sentenza.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, anche per effetto del travisamento della prova, in ordine alla affermazione della sua penale responsabilità per i reati ascrittigli.

Entrambi i giudici del merito avevano travisato le prove, omettendo di prenderle in considerazione o stravolgendone il significato.

La Corte di appello aveva ritenuto credibile la deposizione della persona offesa, il cui contenuto in realtà era inverosimile e ricco di contraddizioni e comunque contrastante con le deposizioni degli altri testi di accusa Prisco e Giovine ed anche con le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza del bar, dalle quali risultava che il Rubino si era allontanato da solo dall'esercizio commerciale.

La Corte di appello aveva ritenuto inattendibili i testi indotti dalla difesa, Tanzariello e [OSCURATO:PERSONA], giudicando inverosimile la versione dei fatti da essi riferita, che invece trovava riscontro nella deposizione dei testi Giovine e Prisco.

La Corte di appello aveva pure ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero riscontrate dagli esiti della perizia; in realtà, il perito aveva affermato che le lesioni riportate dal Rubino erano compatibili sia con la dinamica da lui riferita, sia con quella di una caduta accidentale, come sostenuto dall'imputato.

Infine, la Corte di appello asserisce, a conferma della versione dei fatti riportata dalla persona offesa, che solo quest'ultima ha riportato lesioni personali, omettendo di prendere in considerazione la documentazione medica dalla quale risultava che il Melpignano aveva riportato lesioni personali al naso; 2 /7(7 tale circostanza confermava la versione sostenuta dall'imputato, secondo il quale il Rubino lo aveva aggredito colpendolo al volto e poi era scivolato colpendo terra con il volto e riportando le lesioni personali che erano state contestate all'imputato.

Inoltre, la ricostruzione del fatto operata dalle due sentenze di merito risulta illogica, poiché se il Melpignano aveva colpito con una testata al volto il Rubino, quest'ultimo avrebbe dovuto cadere all'indietro, riportando lesioni nella parte posteriore della testa, che invece non erano state refertate.

Infine, se, come riferito dalla teste Giovine, il Rubino fosse caduto con il volto a terra a seguito della testata, il Melpignano avrebbe potuto colpirlo con calci e pugni solo sulla parte posteriore del capo, ma l'assenza . di lesioni in tale parte del corpo smentiva la sua deposizione testimoniale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114).

Nel caso di specie la richiesta istruttoria è stata implicitamente rigettata, avendo la Corte di appello deciso sulla penale responsabilità dell'imputato senza acquisire la documentazione offerta.

Peraltro, in caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello, in presenza di istanza di parte, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 39663 del 07/10/2010, Cascarino, Rv. 248437).

Tuttavia, nel caso di specie, nel motivo di ricorso non chiarisce il contenuto della documentazione di cui è stata chiesta l'acquisizione e le ragioni per le quali essa avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a valutare diversamente l'attendibilità della persona offesa, cosicché il motivo di ricorso risulta generico, non consentendo esso di valutare se la documentazione suddetta fosse o meno superflua o irrilevante ai fini della decisione di merito.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Non sussiste il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché la Corte territoriale ha fornito, in ordine ai motivi di appello volti a contrastare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, adeguata motivazione che risulta esente da contraddittorietà o manifesta illogicità.

Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Laddove, peraltro, il ricorrente si duole del travisamento di talune delle prove poste a base della decisione, deve osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

Inoltre, questa Corte ha affermato, in tema di ricorso per cassazione, che la condizione della specifica indicazione degli «altri atti del processo», con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 4 , n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384, che ha ritenuto inammissibile il ricorso che prospettava il vizio di motivazione rispetto a una serie di certificati medici non allegati e di cui non era stato riportato né il contenuto specifico, né la sede e il momento della relativa produzione).

Nel caso di specie il ricorrente non ha in alcun modo rispettato detto onere formale, cosicché, in applicazione di detto principio, il motivo di ricorso deve, anche sotto tale profilo, essere dichiarato inammissibile.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del 23 gennaio 2017 del Tribunale di Brindisi, che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesione personale e minaccia grave e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, al quale è stata assegnata una provvisionale. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto eccessiva la pena alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e l'ha conseguentemente ridotta, applicando i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna e confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 603, comma 2, e 236, comma 1, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di emettere l'ordinanza in ordine alla richiesta del difensore di rinnovazione parziale dell'istruttoria per acquisire documentazione scoperta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. La documentazione era rilevante per accertare le qualità morali della persona offesa e quindi la sua credibilità. La Corte di appello, senza previamente sentire le parti sulla richiesta istruttoria, aveva emesso la sentenza senza pronunciarsi sulla istanza, né accogliendola, né rigettandola, neppure motivando sul punto nella sentenza. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, anche per effetto del travisamento della prova, in ordine alla affermazione della sua penale responsabilità per i reati ascrittigli. Entrambi i giudici del merito avevano travisato le prove, omettendo di prenderle in considerazione o stravolgendone il significato. La Corte di appello aveva ritenuto credibile la deposizione della persona offesa, il cui contenuto in realtà era inverosimile e ricco di contraddizioni e comunque contrastante con le deposizioni degli altri testi di accusa Prisco e Giovine ed anche con le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza del bar, dalle quali risultava che il Rubino si era allontanato da solo dall'esercizio commerciale. La Corte di appello aveva ritenuto inattendibili i testi indotti dalla difesa, Tanzariello e [OSCURATO:PERSONA], giudicando inverosimile la versione dei fatti da essi riferita, che invece trovava riscontro nella deposizione dei testi Giovine e Prisco. La Corte di appello aveva pure ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero riscontrate dagli esiti della perizia; in realtà, il perito aveva affermato che le lesioni riportate dal Rubino erano compatibili sia con la dinamica da lui riferita, sia con quella di una caduta accidentale, come sostenuto dall'imputato. Infine, la Corte di appello asserisce, a conferma della versione dei fatti riportata dalla persona offesa, che solo quest'ultima ha riportato lesioni personali, omettendo di prendere in considerazione la documentazione medica dalla quale risultava che il Melpignano aveva riportato lesioni personali al naso; 2 /7(7 tale circostanza confermava la versione sostenuta dall'imputato, secondo il quale il Rubino lo aveva aggredito colpendolo al volto e poi era scivolato colpendo terra con il volto e riportando le lesioni personali che erano state contestate all'imputato. Inoltre, la ricostruzione del fatto operata dalle due sentenze di merito risulta illogica, poiché se il Melpignano aveva colpito con una testata al volto il Rubino, quest'ultimo avrebbe dovuto cadere all'indietro, riportando lesioni nella parte posteriore della testa, che invece non erano state refertate. Infine, se, come riferito dalla teste Giovine, il Rubino fosse caduto con il volto a terra a seguito della testata, il Melpignano avrebbe potuto colpirlo con calci e pugni solo sulla parte posteriore del capo, ma l'assenza . di lesioni in tale parte del corpo smentiva la sua deposizione testimoniale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114). Nel caso di specie la richiesta istruttoria è stata implicitamente rigettata, avendo la Corte di appello deciso sulla penale responsabilità dell'imputato senza acquisire la documentazione offerta. Peraltro, in caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello, in presenza di istanza di parte, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 39663 del 07/10/2010, Cascarino, Rv. 248437). Tuttavia, nel caso di specie, nel motivo di ricorso non chiarisce il contenuto della documentazione di cui è stata chiesta l'acquisizione e le ragioni per le quali essa avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a valutare diversamente l'attendibilità della persona offesa, cosicché il motivo di ricorso risulta generico, non consentendo esso di valutare se la documentazione suddetta fosse o meno superflua o irrilevante ai fini della decisione di merito. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Non sussiste il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché la Corte territoriale ha fornito, in ordine ai motivi di appello volti a contrastare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, adeguata motivazione che risulta esente da contraddittorietà o manifesta illogicità. Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Laddove, peraltro, il ricorrente si duole del travisamento di talune delle prove poste a base della decisione, deve osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Inoltre, questa Corte ha affermato, in tema di ricorso per cassazione, che la condizione della specifica indicazione degli «altri atti del processo», con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 4 , n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384, che ha ritenuto inammissibile il ricorso che prospettava il vizio di motivazione rispetto a una serie di certificati medici non allegati e di cui non era stato riportato né il contenuto specifico, né la sede e il momento della relativa produzione). Nel caso di specie il ricorrente non ha in alcun modo rispettato detto onere formale, cosicché, in applicazione di detto principio, il motivo di ricorso deve, anche sotto tale profilo, essere dichiarato inammissibile. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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