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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 13196/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ad integrazione e modifica del proprio precedente provvedimento datato 19 marzo 2021, con cui era stata revocata, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen., la sospensione condizionale della pena, accordata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 20 giugno 2011, irrevocabile dal 7 ottobre 2011: dichiarava estinti, ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., parte dei reati cui si riferiva la pena sospesa complessiva recata dal titolo, ossia quelli che erano stati in esso compresi ai fini della riconosciuta continuazione, ma risultavano anteriormente giudicati mediante separato titolo, già irrevocabile dall'8 luglio 2009; - manteneva ferma la revoca del beneficio della sospensione condizionale, in relazione alla pena riferibile ai reati residui.

2. Ricorre ritualmente per cassazione il condannato.

Il ricorrente deduce, nell'unico motivo, l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive addotte, a sostegno dell'incidente di esecuzione proposto, in una memoria difensiva tempestivamente depositata.

Dette argomentazioni sono riproposte nello sviluppo ulteriore del motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa a definizione dell'autonomo ricorso per cassazione, trattato in data odierna - da Andrisano proposto avverso l'ordinanza 19 marzo 2021, la quale decretava la revoca della sospensione condizionale dell'intera pena oggetto della sentenza del Tribunale di Taranto 20 giugno 2011 - questa Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza stessa, per vizio di natura processuale, ordinando la restituzione degli atti al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.

L'ordinanza in questa sede impugnata accede strettamente a quella annullata e - nella parte che a quest'ultima corrisponde, ossia ove meramente si reitera, ancorché a più limitati effetti, la revoca del beneficio in esame - deve intendersi con essa caducata.

I presupposti per addivenire a tale revoca, contestati dal ricorrente, saranno rivalutati nel giudizio conseguente alla pronuncia di annullamento già adottata.Resta intangibile, evidentemente, la declaratoria di estinzione parziale dei reati, pronunciata ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., non attinta da impugnazione alcuna.

2. Il ricorso in esame, privo ormai del suo oggetto, deve essere pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 03/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ad integrazione e modifica del proprio precedente provvedimento datato 19 marzo 2021, con cui era stata revocata, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen., la sospensione condizionale della pena, accordata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 20 giugno 2011, irrevocabile dal 7 ottobre 2011: dichiarava estinti, ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., parte dei reati cui si riferiva la pena sospesa complessiva recata dal titolo, ossia quelli che erano stati in esso compresi ai fini della riconosciuta continuazione, ma risultavano anteriormente giudicati mediante separato titolo, già irrevocabile dall'8 luglio 2009; - manteneva ferma la revoca del beneficio della sospensione condizionale, in relazione alla pena riferibile ai reati residui. 2. Ricorre ritualmente per cassazione il condannato. Il ricorrente deduce, nell'unico motivo, l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive addotte, a sostegno dell'incidente di esecuzione proposto, in una memoria difensiva tempestivamente depositata. Dette argomentazioni sono riproposte nello sviluppo ulteriore del motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa a definizione dell'autonomo ricorso per cassazione, trattato in data odierna - da Andrisano proposto avverso l'ordinanza 19 marzo 2021, la quale decretava la revoca della sospensione condizionale dell'intera pena oggetto della sentenza del Tribunale di Taranto 20 giugno 2011 - questa Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza stessa, per vizio di natura processuale, ordinando la restituzione degli atti al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio. L'ordinanza in questa sede impugnata accede strettamente a quella annullata e - nella parte che a quest'ultima corrisponde, ossia ove meramente si reitera, ancorché a più limitati effetti, la revoca del beneficio in esame - deve intendersi con essa caducata. I presupposti per addivenire a tale revoca, contestati dal ricorrente, saranno rivalutati nel giudizio conseguente alla pronuncia di annullamento già adottata.Resta intangibile, evidentemente, la declaratoria di estinzione parziale dei reati, pronunciata ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., non attinta da impugnazione alcuna. 2. Il ricorso in esame, privo ormai del suo oggetto, deve essere pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 03/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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