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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13163/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4971/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1277/30/14, depositata il 30 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 1277/30/14 del 30/07/2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (AE) nei confronti della sentenza n. 61/08/13 della Commissione tributaria provinciale di Treviso (di seguito CTP) che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso un avviso di accertamento per IRES e IRAP relative all’anno d’imposta 2008.

1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’«antieconomicità ed elusività dell’operazione che interessava la deduzione degli ammortamenti riguardanti una fattura per acquisto dei brevetti da una società statunitense, brevetti, tra l’altro, già oggetto di una concessione d’uso».

1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che l’emissione dell’avviso di accertamento era avvenuta in violazione dell’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212, non essendo stato redatto il processo verbale di chiusura delle operazioni, da cui decorreva il termine di sessanta giorni entro il quale la società contribuente avrebbe potuto interloquire con l’Ufficio, facendo valere i propri diritti.

Ne conseguiva la nullità dell’avviso di accertamento.

2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente evidenziato che la controricorrente eccepisce l’inammissibilità dell’appello di AE in quanto l’Ufficio si sarebbe limitato a chiedere l’annullamento della sentenza impugnata senza insistere per la declaratoria di legittimità dell’avviso di accertamento opposto.

1.1. L’eccezione è inammissibile e, comunque, infondata.

1.2. Posto che non si tratta di un motivo di ricorso incidentale, ma semplicemente di una eccezione di giudicato interno, va evidenziato che tale eccezione avrebbe dovuto essere formulata tempestivamente in sede di appello.

1.3. In ogni caso, la questione controversa è costituita dalla legittimità dell’avviso di accertamento, sicché la richiesta di integrale annullamento della sentenza di primo grado non può che comportare la legittimità dell’atto impugnato.

2. Con l’unico motivo di ricorso AE contesta la falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, nonché degli artt. 32 e 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’accesso mirato implichi la redazione di un processo verbale di constatazione di chiusura delle operazioni, essendo, invece, sufficiente un verbale di accesso, dalla sottoscrizione del quale da parte del contribuente decorrono i termini per l’esercizio delle garanzie procedimentali.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Secondo una lettura della sentenza impugnata che questa Corte ritiene corretta, la CTR ha ritenuto che: a) l’accesso mirato sui luoghi al fine di acquisire documentazione relativa all’anno d’imposta 2008 costituisce a tutti gli effetti una verifica, con la conseguente applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000; b) a conclusione di tale accesso i verificatori avrebbero dovuto redigere un processo verbale di constatazione di chiusura delle operazioni, in modo da consentire alla società contribuente di presentare osservazioni nei successivi sessanta giorni; c) non essendo stato redatto tale processo verbale l’avviso di accertamento emesso è nullo.

2.3. Orbene, posto che l’accesso mirato è pur sempre un accesso sui luoghi che determina l’applicazione delle garanzie di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (cfr. Cass. n. 11589 del 04/05/2021; Cass. n. 12094 del 08/05/2019), AE osserva condivisibilmente che il verbale di accesso è stato comunque redatto e che il rispetto del termine di sessanta giorni di cui alla menzionata disposizione decorre da quel verbale (cfr. Cass. n. 38045 del 02/12/2021;Cass. n. 1497 del 23/01/2020).

2.4. Peraltro, poiché dalle trascrizioni effettuate dalla ricorrente risulta unicamente l’emissione di un verbale di accesso del 04/10/2010 ma non si evince la data in cui è stato notificato alla società contribuente l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, al fine di verificare in fatto il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla legge e per l’esame delle ulteriori questioni poste dalla ricorrente e rimaste assorbite.

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4971/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1277/30/14, depositata il 30 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 1277/30/14 del 30/07/2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (AE) nei confronti della sentenza n. 61/08/13 della Commissione tributaria provinciale di Treviso (di seguito CTP) che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso un avviso di accertamento per IRES e IRAP relative all’anno d’imposta 2008. 1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’«antieconomicità ed elusività dell’operazione che interessava la deduzione degli ammortamenti riguardanti una fattura per acquisto dei brevetti da una società statunitense, brevetti, tra l’altro, già oggetto di una concessione d’uso». 1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che l’emissione dell’avviso di accertamento era avvenuta in violazione dell’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212, non essendo stato redatto il processo verbale di chiusura delle operazioni, da cui decorreva il termine di sessanta giorni entro il quale la società contribuente avrebbe potuto interloquire con l’Ufficio, facendo valere i propri diritti. Ne conseguiva la nullità dell’avviso di accertamento. 2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che la controricorrente eccepisce l’inammissibilità dell’appello di AE in quanto l’Ufficio si sarebbe limitato a chiedere l’annullamento della sentenza impugnata senza insistere per la declaratoria di legittimità dell’avviso di accertamento opposto. 1.1. L’eccezione è inammissibile e, comunque, infondata. 1.2. Posto che non si tratta di un motivo di ricorso incidentale, ma semplicemente di una eccezione di giudicato interno, va evidenziato che tale eccezione avrebbe dovuto essere formulata tempestivamente in sede di appello. 1.3. In ogni caso, la questione controversa è costituita dalla legittimità dell’avviso di accertamento, sicché la richiesta di integrale annullamento della sentenza di primo grado non può che comportare la legittimità dell’atto impugnato. 2. Con l’unico motivo di ricorso AE contesta la falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, nonché degli artt. 32 e 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’accesso mirato implichi la redazione di un processo verbale di constatazione di chiusura delle operazioni, essendo, invece, sufficiente un verbale di accesso, dalla sottoscrizione del quale da parte del contribuente decorrono i termini per l’esercizio delle garanzie procedimentali. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Secondo una lettura della sentenza impugnata che questa Corte ritiene corretta, la CTR ha ritenuto che: a) l’accesso mirato sui luoghi al fine di acquisire documentazione relativa all’anno d’imposta 2008 costituisce a tutti gli effetti una verifica, con la conseguente applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000; b) a conclusione di tale accesso i verificatori avrebbero dovuto redigere un processo verbale di constatazione di chiusura delle operazioni, in modo da consentire alla società contribuente di presentare osservazioni nei successivi sessanta giorni; c) non essendo stato redatto tale processo verbale l’avviso di accertamento emesso è nullo. 2.3. Orbene, posto che l’accesso mirato è pur sempre un accesso sui luoghi che determina l’applicazione delle garanzie di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (cfr. Cass. n. 11589 del 04/05/2021; Cass. n. 12094 del 08/05/2019), AE osserva condivisibilmente che il verbale di accesso è stato comunque redatto e che il rispetto del termine di sessanta giorni di cui alla menzionata disposizione decorre da quel verbale (cfr. Cass. n. 38045 del 02/12/2021;Cass. n. 1497 del 23/01/2020). 2.4. Peraltro, poiché dalle trascrizioni effettuate dalla ricorrente risulta unicamente l’emissione di un verbale di accesso del 04/10/2010 ma non si evince la data in cui è stato notificato alla società contribuente l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, al fine di verificare in fatto il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla legge e per l’esame delle ulteriori questioni poste dalla ricorrente e rimaste assorbite. 3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, i
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