CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02439/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che la Corte di appello ha dato congrua e corretta motivazione non solo della insussistenza di un giustificato motivo, ma anche del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. Al riguardo ha messo in evidenza che i pochi mesi trascorsi tra l'espulsione ed il rientro in Italia dell'imputato e la precedente condanna emessa per la medesima fattispecie di reato, denotano un elevato grado di colpevolezza e la non occasionalità della condotta. Ritenuto che, in tal modo, la Corte territoriale ha espresso valutazioni di merito che non possono essere sottoposte, appunto perché sostenute da adeguata e coerente motivazione, al sindacato di legittimità. Rilevato poi che, quanto al secondo motivo, la relativa censura è inammissibile in quanto inconferente rispetto al tenore della decisione impugnata, la quale ha integralmente confermato la sentenza di primo grado con cui era già stata esclusa la contestata recidiva. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 202