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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 agosto 1997

Cassazione n. 08891/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza descritta in epigrafe, resa ai sensi dell'ad 444 e ss ritenuto che le censure prospettate sono tutti inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dalli impugnazione in esame che pone temi riguardanti le argomentazioni sottese al trattamento punitivo- in punto di recidiva e diniego dele generiche- all'evidenza estranei all' ipotesi di avvenuta applicazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); ritenuto che alla inammissibilità, decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art 616 cpp, definite dal dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza descritta in epigrafe, resa ai sensi dell'ad 444 e ss ritenuto che le censure prospettate sono tutti inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dalli impugnazione in esame che pone temi riguardanti le argomentazioni sottese al trattamento punitivo- in punto di recidiva e diniego dele generiche- all'evidenza estranei all' ipotesi di avvenuta applicazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); ritenuto che alla inammissibilità, decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art 616 cpp, definite dal dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08891/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris