CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CL 1966) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CL. 1978) ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( INDIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto a Cremona per estinzione del reato per prescrizione, l'annullamento della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] detto Vichy (1978) e [OSCURATO:PERSONA] detto Jimmy limitatamente alle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio. Inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] detto Vichy (1978) e [OSCURATO:PERSONA] detto Jimmy nel resto. Inammissibilità dei ricorsi di Venturini, Ettofi, [OSCURATO:PERSONA] (1966), [OSCURATO:PERSONA], Vallenari, Zagaria e Negrin. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MANTOVA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] (CL. 1978) ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che preliminarmente deposita ordinanza di correzione di errore materiale della Corte di Appello di Brescia del 09/06/2020 e conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] (CL.1966) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VERONA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente per pratica forense la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] del Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Roma T. P77215 [OSCURATO:PERSONA] 1. Le decisioni di merito emesse nei confronti degli attuali ricorrenti sono rappresentate da quella emessa dal Tribunale di Mantova il 14 aprile 2016 e da quella emessa dalla Corte di Appello Brescia in datali febbraio 2020 . 1.1 I ricorrenti sono : [OSCURATO:PERSONA], E"[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del 1966, [OSCURATO:PERSONA] del 1978 (Vichy), [OSCURATO:PERSONA] (Nikka), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio è stata ritenuta sussistente, nei modi che si diranno, la condotta di reato prevista e punita dall'art.12 d.lgs. n.286 del 1998, in riferimento alla formalizzazione di richieste di manodopera straniera in realtà non necessaria per le attività degli imprenditori richiedenti. 2. Giova riepilogare le contestazioni relative ai singoli ricorrenti, nonché gli esiti dei giudizi di merito, sia pure in sintesi schematica. a) per [OSCURATO:PERSONA] rileva il capo B (si tratta di atti diretti a procurare l'ingresso illegale di 21 persone, commessi da quattro persone in concorso, con finalità di profitto, realizzati con predisposizione di domande di assunzione ideologicamente false; il nulla osta non è stato rilasciato per autonoma decisione della p.a.; fatti avvenuti tra giugno e settembre del 2008) . Condanna in primo grado ad anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 325.000 di multa (con diniego delle circostanze attenuanti generiche - ritenuta la disposizione dell'art.12 nel testo vigente post 2004 ed ante 2009). Il secondo grado mantiene ferma la sola aggravante del fine di lucro ed applica attenuanti generiche : condanna ad anni 3 di reclusione ed euro 35.000 di multa ; b) per [OSCURATO:PERSONA] il capo G (si tratta di atti diretti a procurare l'ingresso illegale di un numero di persone inferiore a cinque [così come descritto] commessi da tre o più persone in concorso, con finalità di profitto - predisposizione di domande di assunzione ideologicamente false - il nulla osta non è stato rilasciato per autonoma decisione della p.a. - avvenuti tra luglio e settembre del 2008) . Condanna in primo grado ad anni 5 di reclusione ed euro 420.000 di multa, in secondo grado con attenuanti generiche anni 3 di reclusione ed euro 280.000 di multa. c) per [OSCURATO:PERSONA] il capo I (si tratta di atti diretti atti diretti a procurare l'ingresso illegale di 127 persone, commessi da sei persone in concorso, con finalità di profitto - predisposizione di domande di assunzione ideologicamente false - il nulla osta è stato ottenuto per alcuni - fatti avvenuti tra febbraio e dicembre del 2008). Condanna in primo grado anni 7 di reclusione ed euro 2.000.000 di multa, in secondo grado con attenuanti generiche anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 1.220.000 di multa ; d) per [OSCURATO:PERSONA] del 1966 il capo C7 ( si tratta di atti diretti a procurare l'ingresso illegale di un numero di persone non inferiore a cinque, commessi da tre o più persone in concorso, con finalità di profitto - predisposizione di domande di assunzione ideologicamente false - fatti avvenuti tra settembre e novembre del 2008). Condanna in primo grado anni 6 di reclusione ed euro 75.000 di multa, in appello anni 4 e mesi sei ed euro 75.000 di multa ; e) per [OSCURATO:PERSONA] del 78 detto vichy il capo H1 ( si tratta di atti diretti a procurare l'ingresso illegale di 73 persone, commessi da otto persone in concorso, con finalità di profitto - predisposizione di domande di assunzione ideologicamente false, con alcuni visti rilasciati - tra marzo 2008 e gennaio del 2009). Condanna in primo grado ad anni 6 di reclusione ed euro 150.000 di multa; in appello anni 5 di reclusione ed euro 150.000 di multa f) per [OSCURATO:PERSONA] detto Nikka stesso capo H1. Condanna in primo grado anni 6 di reclusione ed euro 150.000 di multa; in appello anni 5 di reclusione ed euro 150.000 di multa ; g) per [OSCURATO:PERSONA] stesso capo H1 . Condanna in primo grado anni 6 di reclusione ed euro 150.000 di multa; in appello anni 5 di reclusione ed euro 150.000 di multa ; h) per [OSCURATO:PERSONA] il capo H4 ( si tratta di atti diretti a procurare l'ingresso illegale di 20 persone, commessi da quattro persone in concorso, con finalità di profitto - predisposizione di domande di assunzione ideologicamente false, due delle quali accolte - fatti avvenuti tra febbraio e marzo del 2008) . Condanna in primo grado ad anni 5 di reclusione ed euro 325.000 di multa; in appello con attenuanti generiche anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 216.000 di multa ;i) per [OSCURATO:PERSONA] il capo A4 ( si tratta di atti diretti a procurare l'ingresso illegale di 50 persone, commessi da sei persone in concorso, con finalità di profitto - predisposizione di domande di assunzione ideologicamente false, nessun nulla osta rilasciato tra le domande fatte a nome di [OSCURATO:PERSONA], ma 15 accolte tra quelle a nome del padre con sei ingressi effettivi- fatti avvenuti tra settembre e novembre del 2008). Condanna in primo grado anni 6 di reclusione ed euro 800.000 di multa; in appello con attenuanti generiche anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 500.000 di multa ; i) per [OSCURATO:PERSONA] il capo H7 ( si tratta di atti diretti a procurare l'ingresso illegale di 62 persone, commessi da tre persone in concorso, con finalità di profitto - nessun nulla osta rilasciato - predisposizione di domande di assunzione per lavoratori subordinati ideologicamente false nel dicembre del 2007) . Condanna in primo grado ad anni 5 e mesi 5 di reclusione ed euro 950.000 di multa; in appello anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 950.000 di multa ; 3. Il Tribunale nella premessa in diritto evidenzia che i fatti sono stati commessi vigente la versione della disposizione incriminatrice antecedente alla novellazione apportata con legge n.94 del 2009. In tesi, ad essere rilevante a fini di ricorrenza della circostanza aggravante ad effetto speciale del comma 3 dell'art.12 (con pena edittale massima di anni 15, minima di anni 4) è la finalità di profitto, mentre le altre ipotesi (numero dei soggetti favoriti / numero dei concorrenti) sono aggravanti comuni (comma 3 bis ). Il Tribunale afferma, altresì', di seguire l'orientamento interpretativo che impone di applicare l' aggravante comune del comma 3 bis lett.a ( numero dei favoriti) solo nelle ipotesi di «avvenuto» ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato, mentre ritiene configurabile anche nella ipotesi di mancato ingresso l'aggravante (sempre comune) relativa al numero dei concorrenti (lett. cbis) . Va ricordato che nella posteriore versione (2009) della previsione incriminatrice il fine di profitto resta configurato in termini di aggravante ad effetto speciale (con incremento della pena base da un terzo alla metà) ma le altre aggravanti prima comuni diventano ad effetto speciale e possono concorrere con il fine di profitto.Il Tribunale, pertanto, lì dove il fatto risulti commesso da tre o più persone (o lì dove vi sia stato l'ingresso effettivo di più persone), ritiene più favorevole la disciplina vigente al momento del fatto. 3.1 Dopo aver spiegato la genesi delle attività di indagine e indicato il funzionamento del 'sistema', accertato in ragione delle dichiarazioni inizialmente rese da [OSCURATO:PERSONA] (cui hanno fatto seguito intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione, perquisizioni, sequestri e le ammissioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - vedi pag. 51 -), il Tribunale esamina i singoli capi di imputazione e perviene alla affermazione di responsabilità degli attuali ricorrenti. 3.2 La Corte di Appello in premessa ribadisce che è da ritenersi più favorevole la disciplina normativa vigente al momento del fatto (pre 2009) . Vengono respinte le doglianze in tema di qualificazione giuridica e/o responsabilità, con sole rimodulazioni del trattamento sanzionatorio. In particolare : quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale disattende i motivi in punto di responsabilità e conferma la ricorrenza delle aggravanti (oltre al fine di lucro, il numero delle persone destinatarie della condotta e più concorrenti), con sola applicazione delle attenuanti generiche in riferimento alla pena base minima del comma 3, pari ad anni 4 . quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] vi è conferma della responsabilità ed esclusione delle aggravanti relative al numero dei concorrenti e delle persone (resta il solo fine di lucro) . Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche e determinata la pena nel minimo edittale del comma 3 (anni 4) con riduzione ad anni tre ed euro 35.000 di multa . quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] del '66 la Corte conferma responsabilità e qualificazione dei fatti e si limita a ridurre l'entità della pena, senza concedere circostanze attenuanti generiche, ferma restando la compresenza di fine di lucro e del numero dei favoriti . quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte conferma il giudizio di responsabilità nonché le aggravanti del fine di profitto e del numero dei concorrenti, applica le circostanze attenuanti generiche prevalenti, con i risultati indicati in premessa; quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] detto Vichi, [OSCURATO:PERSONA] detto Jimmy e [OSCURATO:PERSONA] la Corte di secondo grado conferma responsabilità e ricorrenza del fine di profitto e delle due ulteriori circostanze aggravanti, senza concedere attenuanti generiche con rimodulazione della pena; quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale conferma responsabilità e sussistenza delle aggravanti (sia il fine di lucro che quelle relative al numero delle persone e dei favoriti) con mera applicazione delle circostanze attenuanti generiche (sulla pena risultante dalle aggravanti). quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] viene confermata la penale responsabilità, il fine di lucro e l'aggravante del numero dei concorrenti (quella del numero dei favoriti era stata esclusa in primo grado), senza concessione delle circostanze attenuanti generiche, con rimodulazione del trattamento sanzionatorio ; quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si conferma il giudizio di responsabilità, le aggravanti tutte (fine di profitto, numero dei favoriti e numero dei concorrenti) e si applicano le circostanze attenuanti generiche. 4. Avverso detta sentenza sono stati proposti più atti di ricorso, di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione della presente sentenza, ai sensi dell'art.173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. . 4.1 Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in punto di responsabilità. Si tratterebbe di un reato impossibile perché le domande, pur se presentate, mai potevano essere accolte in ragione del fatto che la sua impresa, per il tipo di attività esercitata, non poteva assumere lavoratori stagionali. Al secondo e al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento a quanto previsto dall'art. 2 cod.pen. . Erra la Corte a ritenere più favorevole la disciplina vigente al momento del fatto. In realtà per il Cremona, che ha il solo fine di lucro, sarebbe più favorevole quoad poenam la disciplina posteriore, con pena massima in sette anni e mezzo e conseguente estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 4.2 II ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 17 giugno 2020 non viene illustrato nei suoi contenuti, essendo intervenuta rituale rinunzia con atto del 19 settembre 2022. 4.3 Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Al primo motivo deduce vizio del procedimento per genericità della contestazione, non essendo stati identificati gli imprenditori compiacenti. Al secondo motivo deduce erronea applicazione di legge per carenza di offensività della condotta. Al terzo motivo evidenzia la insussistenza della aggravante del numero dei favoriti. Al quarto motivo deduce erronea applicazione di legge in rapporto alla ricorrenza della finalità di profitto, che non sarebbe dimostrata in fatto. Al quinto e sesto motivo deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione circa il numero dei concorrenti, sicché il reato - senza le aggravanti - sarebbe prescritto. Al settimo motivo deduce erronea applicazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio. 4.4 Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] del 1966. Con unico motivo deduce vizio di motivazione in riferimento alla ricorrenza del fine di profitto. 4.5 Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] del 1978. Con più motivi si deduce erronea applicazione di legge in punto di sussistenza del concorso criminoso, ricorrenza delle aggravanti e diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4.6 Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. . Si deduce vizio di motivazione in riferimento alla consapevolezza in capo al ricorrente della falsità dei nulla-osta, già rilasciati e secondo l'accusa acquistati dal ricorrente . La condotta non sarebbe sostenuta dal necessario coefficiente psicologico . Si ritiene altresì non motivata la finalità di profitto. Si ritiene erronea la motivazione in punto di ricorrenza della aggravante del numero dei concorrenti. 4.7 Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] più motivi si deduce erronea applicazione di legge in punto di sussistenza del concorso criminoso, ricorrenza delle aggravanti e diniego delle circostanze attenuanti generiche. Impugna altresì la revoca della pena sospesa (allega documentazione in proposito).4.8 Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità (con particolare riferimento alla carenza di elemento psicologico del reato) ed in tema di qualificazione giuridica del fatto. 4.9 Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla possibilità di applicare le aggravanti 'comuni' anche nei casi in cui non vi sia stato l'ingresso nel territorio nazionale nonché in punto di determinazione della pena pecuniaria. 4.10 Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità ed in punto di ricorrenza della aggravante del numero dei concorrenti . Viene altresì ritenuto privo di motivazione adeguata il diniego delle circostanze attenuanti generiche . I temi di doglianza sono ripresi con motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], al secondo motivo. E' altresì fondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] detto Nikka. Sono fondati, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] detto Vichy, [OSCURATO:PERSONA] detto Jimmy e [OSCURATO:PERSONA]. Vi è rinunzia al ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 66, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. In premessa va affermato - in via generale e per tutte le posizioni dei ricorrenti - che la condotta di favoreggiamento della immigrazione clandestina, nei casi come quelli oggetto dei giudizi di merito, si consuma, per costante orientamento interpretativo, con la presentazione delle domande ideologicamente false. Le condotte sono state, da tale punto di vista, correttamente considerate punibili ed inquadrate nella fattispecie di cui all'art. 12 d.lgs. n.286 del 1998. Va peraltro evidenziato che i fatti sono antecedenti alla modifica normativa del testo della disposizione, adottata con legge numero 94 del 15 luglio 2009.Correttamente, dunque, si è ritenuta applicabile la 'versione' dell'art. 12 d.lgs.n.286 del 1998 derivante dalle modifiche apportate con d.l. n. 241 del 14.9.2004 (con. con legge n. 271 del 12 novembre 2004), salve le precisazioni che si diranno a proposito del [OSCURATO:PERSONA]. La pena prevista dal comma 1 di tale disposizione era quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa fino ad euro 15.000 per ogni persona; il fine di profitto era collocato nel testo del comma 3, con innalzamento della sanzione alla fascia 4/12 anni (aggravante ad effetto speciale) e con fissazione della pena pecuniaria ad euro 15.000 per persona; le ulteriori aggravanti (numero dei concorrenti/numero delle persone favorite) non erano ad effetto speciale ma la loro sussistenza determinava divieto di bilanciamento con le attenuanti (co. 3 quater) salva l'ipotesi di cui agli arrt. 98 e 114 cod.pen. . In tale complesso quadro regolativo, la condotta risulta costruita (v. Sez. I n. 28819 del 22.5.2014 rv 259915 e successive) in termini di equiparazione tra ipotesi consumata (effettivo ingresso) e ipotesi tentata (atti diretti a procurare l'ingresso) e pertanto la falsità ideologica delle domande risulta condotta punibile (in quanto rende astrattamente possibile il rilascio del visto) e consente l'applicazione delle circostanze aggravanti correlate alle caratteristiche del fatto (che nel caso in esame, con le precisazioni che si diranno, risultano essere rappresentate dal fine di profitto, dal numero dei concorrenti e dal numero dei soggetti potenzialmente favoriti). 3. Ciò posto, venendo all'esame degli atti di ricorso, va rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La legge numero 94 del 15 luglio 2009 ha diversamente modulato il regime delle circostanze aggravanti, con la conseguenza di rendere «meno grave» la ricorrenza del mero fine di profitto (v. comma 3 ter lett. b) in assenza di altre aggravanti (la pena massima post 2009 è pari a sette anni e mezzo, in luogo di dodici). Essendo stata esclusa, per tale imputato, la ricorrenza di altre circostanze aggravanti, la disciplina più favorevole va dunque individuata in quella posteriore ai fatti commessi, con estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Trattasi di situazione processuale che non si estende alla condizione degli altri ricorrenti, posto che il Cremona - all'esito dei giudizi di merito - è l'unico ad aver visto l'applicazione del 'solo' fine di lucro nell'ambito delle ritenute aggravanti. Dato quanto detto al paragrafo 1, in tema di natura del reato e momento consumativo, non può addivenirsi a pronunzia più favorevole, dato che la condotta posta in essere dal Cremona va ritenuta idonea a trarre in inganno l'autorità competente al rilascio del visto e tanto basta a rendere, in astratto, punibile il comportamento teso a procurare l'ingresso degli stranieri indicati in sede di richiesta. La sentenza, in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. 4. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta rituale rinunzia. Da ciò deriva la inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare in euro cinquecento. 5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile per genericità, trattandosi - in sostanza - della riproposizione dei motivi di appello, senza il dovuto confronto con le argomentazioni esposte nella decisione impugnata (da pag. 83 a pag. 86). Tale modalità di formulazione del ricorso per cassazione è - di per sè - non consentita, posto che la riproposizione dei motivi di appello, prescindendo dai contenuti della decisione impugnata, finisce con il ricadere nel vizio di genericità, oltre che nella impropria richiesta, rivolta a questa Corte di legittimità, di rivalutazione di aspetti che attengono al merito (v. sul tema Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013, rv 254584; Sez. IV n. 38202 del 7.7.2016, rv 267611). Va ricordato, in ogni caso, che il coinvolgimento nei fatti di cui al capo G di [OSCURATO:PERSONA] deriva dalla interpretazione dei contenuti di conversazioni oggetto di captazione, ulteriormente validati in chiave accusatoria dal rinvenimento di documentazione in sede di perquisizione domiciliare (ben 38 ricevute di inoltro telematico di domande di nulla-osta). In sede di interrogatorio risulta altresì che il ricorrente ha ammesso il ruolo di 'segnalatore' (sia pure negando il fine di lucro), che il fine di lucro è stato ampiamente dimostrato in riferimento alla posizione del Livraghi (essendo emerso dalle suddette captazioni di conversazioni), che la esistenza di almeno un altro imprenditore coinvolto (emergente dalle captazioni) impone di applicare la disciplina incriminatrice (ricorrenza dell'aggravante del numero dei concorrenti) vigente al momento del fatto, che sono state concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti. Non vi è pertanto alcun punto del ricorso che superi il vaglio di ammissibilità. 6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] del 1966 è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero, quanto alla ricorrenza del fine di lucro - unico aspetto contestato - va rilevato che la ricostruzione dell'intero capo C7 è avvenuta sulla base dell'analisi di più conversazioni oggetto di captazione, cui si è unito il rinvenimento di documentazione in sede di perquisizione. Quanto alla interpretazione dei contenuti delle captazioni va ribadito il costante orientamento espresso nella presente sede di legittimità (v. Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715) per cui è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova (indicazione del contenuto in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. H n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190), aspetti che nella decisione impugnata non si rinvengono. La Corte di secondo grado, nel caso in esame, ha motivato in maniera congrua e pienamente logica circa il contesto complessivo delle attività poste in essere dai protagonisti della vicenda, con finalità di profitto, sicchè la doglianza pecca, ulteriormente, per genericità. 7. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] detto Vichy e [OSCURATO:PERSONA] detto Jimmy sono fondati in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e inammissibili nel resto. La revoca della pena sospesa per il secondo è un punto di ricorso superato dalla decisione emessa dalla stessa Corte di Appello in data 9 giugno 2020, come documentato dalla difesa. Ed invero, quanto alle doglianze in punto di responsabilità concorsuale si tratta di motivi in fatto, da ritenersi non consentiti in sede di legittimità. Anche in tal caso le condotte sono state ricostruite in riferimento a contenuti di captazioni altamente indicative del ruolo svolto, in una con le dichiarazioni rese dal Negrin. Quanto alla interpretazione dei contenuti delle captazioni va ribadito il costante orientamento espresso nella presente sede di legittimità (v. Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715) per cui è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova (indicazione del contenuto in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. H n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190), aspetti che nella decisione impugnata non si rinvengono. Vanno pertanto dichiarati inammissibili i motivi di ricorso relativi alla affermazione di responsabilità e alla ricorrenza delle circostanze aggravanti.Per converso, non vi è motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, concesse a soggetti gravati da analoga, se non inferiore, quota di coinvolgimento nel fatto. Su tale punto, pertanto, la decisione impugnata va annullata con rinvio, come da dispositivo. 8. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni che seguono. Ed invero si è già precisato - al par.1 - che nella costruzione della fattispecie incriminatrice in termini di equiparazione tra tentativo (atti diretti a procurare l'ingresso) ed eventuale raggiungimento dello scopo, ad integrare la condotta punibile è la mera presentazione delle domande di assunzione ideologicamente false. L'intera vicenda scrutinata in sede di merito sì incentra sulla ricostruzione dei rapporti intervenuti tra soggetti 'segnalatori' delle persone interessate ad ottenere il visto di ingresso, mediatori interessati ed imprenditori compiacenti (a nome dei quali venivano presentate le domande) . Il concorso di persone nel reato è stato dunque ritenuto in tutte le occasioni in cui le condotte sono state univocamente orientate alla presentazione delle domande, momento che segna la rilevanza penale del fatto e consente di ritenere consumato il reato di cui all'art. 12 d.lgs. n.286 del 1998. Ma nel caso del [OSCURATO:PERSONA] non vi è alcuna condotta causalmente orientata alla presentazione delle domande di manodopera, in riferimento al capo H1. Balwinder, per come risulta dalla ricostruzione dei fatti, acquista (dietro corrispettivo) da Vallenari e Livraghi sei nulla-osta già rilasciati (sulla base di domande 'gestite' da costoro) nel luglio del 2008 ed è pertanto del tutto estraneo alla fase antecedente, che vede il reato già consumato. La condotta del Balwinder, pertanto, oltre a difettare del 'dolo di concorso' , è condotta del tutto diversa ed autonoma rispetto a quella dei coimputati e non può ritenersi inclusa nella fattispecie concorsuale, per come descritta nella contestazione. La rilevanza penale non può essere apoditticamente ritenuta sussistente ricorrendo alla generica evocazione della «trama dei comportamenti idonei al raggiungimento dello scopo» (v. pag. 88 sent. impugnata), perché accede ad un reato già consumato da altri soggetti e si pone come possibile momento di apertura di una nuova serie causale se - ed in quanto - ne sia derivata una attivazione ulteriore del Balwinder assistita dalla consapevolezza della sottostante frode e tesa a contattare i destinatari dei nulla-osta già rilasciati, in tal modo favorendone l'ingresso in Italia. Su tali aspetti non vi è alcuna argomentazione nella decisione impugnata e da ciò deriva l'annullamento con rinvio, come da dispositivo. 9. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché teso alla riproposizione dei motivi di appello, senza adeguato confronto con i contenuti della decisione impugnata. Quanto alla affermazione di responsabilità, entrambe le decisioni di merito hanno evidenziato come la piena consapevolezza della falsità ideologica delle domande sottoscritte dalla Vallenari (le cui condotte accedono alla rete relazionale gestita dal padre Sergio) emerge dai contenuti delle conversazioni oggetto di captazione, con particolare riferimento alla tenuta della 'contabilità parallela' derivante dai corrispettivi ricevuti per il rilascio dei visti (v. pag. 92 della decisione impugnata). Non vi è pertanto alcuna illogicità rilevabile in sede di legittimità, dovendosi anche in tal caso richiamare il costante orientamento espresso nella presente sede di legittimità (v. Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715) per cui è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova (indicazione del contenuto in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. H n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190), aspetti che nella decisione impugnata non si rinvengono. In diritto, la ricorrenza della circostanza aggravante del numero dei soggetti favoriti prescinde dalla verifica dell'effettivo ingresso come affermato da Sez. U n.40982 del 2018. Non vi è pertanto alcun punto del ricorso che superi il vaglio di ammissibilità. 10. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile per genericità, trattandosi - in sostanza - della riproposizione dei motivi di appello, senza il dovuto confronto con le argomentazioni esposte nella decisione impugnata (da pag. 83 a pag. 86). Tale modalità di formulazione del ricorso per cassazione è - di per sè - non consentita, posto che la riproposizione dei motivi di appello, prescindendo dai contenuti della decisione impugnata, finisce con il ricadere nel vizio di genericità, oltre che nella impropria richiesta, rivolta a questa Corte di legittimità, di rivalutazione di aspetti che attengono al merito (v. sul tema Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013, rv 254584; Sez. IV n. 38202 del 7.7.2016, rv 267611). 6- 11. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non sostenuto da motivazione adeguata . Va infatti rilevato che la posizione del ricorrente non appare dissimile - nella complessiva vicenda oggetto di giudizio - da quella di coimputati che hanno visto la concessione del beneficio, né le condizioni soggettive dell'imputato sostengono simile diversificazione. Le restanti doglianze risultano essere esclusivamente in fatto e sollevano profili non valutabili nella presente sede di legittimità, a fronte di motivazione non illogica, o si rivolgono a temi in diritto già oggetto di valutazione al par.1 della presente sentenza. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 12. In riferimento ai ricorsi dichiarati inammissibili - fermo restando quanto già detto per il rinunziante Negrin - va disposta la condanna dei ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 66, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si reputa equo quantificare in euro tremila per ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] detto Vichy e [OSCURATO:PERSONA] detto Jimmy limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] detto Vichy e [OSCURATO:PERSONA] detto Jimmy nel resto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] detto Nikka con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia.4 ec- Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione del