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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17757/2026

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esso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-Numero registro generale 13123/2021Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 17757/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 774/2020 pubblicatail 12/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d'appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] nella controversia con la [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza edassistenza forense (la [OSCURATO:PERSONA]) ed ADER.2.

La controversia ha per oggetto l’opposizione alla cartella di pagamentorelativa ai contributi soggettivi ed integrativi pretesi dalla [OSCURATO:PERSONA] per glianni 2011 e 2012, nonché sanzioni per il ritardato invio delle relativedichiarazioni reddituali.3.

Il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione proposta dall’avvocatoIorda.4.

La Corte territoriale ha confermato la sentenza appellata per lemedesime ragioni in fatto ed in diritto già ritenute dal primo giudice.5.

Per la Cassazione della sentenza ricorre l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con ricorsoaffidato a due motivi ai quali la [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustratoda memoria.

ADER è rimasta intimata.6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo (art.360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione dell’art.1366 cod. civ. nell’interpretazionedella volontà espressa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con la comunicazione datata23/12/2014 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dellasentenza.Numero registro generale 13123/2021Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 17757/2026Data pubblicazione 03/06/20262.

Con riferimento alla asserita violazione dell’art.1366 cod. civ., il Collegiointende dare continuità al costante orientamento di legittimità in tema dicensura relativa alla violazione dei canoni ermeneutici ex artt.1361 esegg. cod. civ., secondo il quale non è sufficiente l'astratto riferimento alleregole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione deicanoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delleconsiderazioni attraverso cui il giudice si è discostato dagli stessi; con laprecisazione che la censura di violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, non possa risolversiin una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che sisostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione,«per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i profili, quelladata dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazionepossibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili,interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibilidue o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra»(Cass. n.27419/2020).3.

Tanto premesso, la censura è inammissibile per una pluralità di ragionitra loro concorrenti.4.

La Corte territoriale ha ritenuto che la e-mail del 23/12/2014 fossesuperflua, e dunque irrilevante al fine della decisione, perché «i datidifformi erano desumibili proprio dalla domanda di pensione presentatadallo stesso IORDA».

Sotto questo profilo la censura non si confronta conla ratio decidendi, ed è comunque priva di decisività.5.

Deve poi rilevarsi che il ricorrente nemmeno prospetta quale sarebbein concreto la violazione del canone di interpretazione secondo buona fedenel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale.

Prospettazione necessaria -ed anzi: indispensabile - in considerazione del fatto che la CorteNumero registro generale 13123/2021Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 17757/2026Data pubblicazione 03/06/2026territoriale ha sostanzialmente ritenuto contraria a buona fede la rispostadell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], siccome «evasiva e polemica».6.

Nella sua parte finale la censura è poi inammissibile, ex art.348-terultimo comma cod. proc. civ., perché la Corte territoriale ha confermato inparte qua la motivazione del giudice di prime cure ed il ricorrente non haprospettato alcuna specifica difformità tra le ragioni di fatto e di dirittodelle due pronunce.7.

I rilievi sopra svolti conducono alla inammissibilità del primo mezzo.8.

Con il secondo motivo (art.360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione degli artt.1363, 1366 e 1369 cod. civ.nell'interpretazione della volontà espressa dall’ente previdenziale con lacomunicazione datata 12/12/2016 oltre che omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione circa un punto fondamentale dellacontroversia.9.

In disparte dalle ragioni di inammissibilità che affliggono anche ilsecondo mezzo per le ragioni già sopra esposte, il Collegio rileva chepreliminare ed assorbente è la inammissibilità della censura per la suanovità.10.

Dalla motivazione nella sentenza in questa sede impugnata non risultainfatti che nei gradi di merito il ricorrente avesse censuratol'interpretazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per leragioni dedotte nel ricorso per cassazione.

Al contrario, risulta che neigradi di merito ricorrente si fosse limitato a censurare l'irregolarità di talecomunicazione perché effettuata ad un indirizzo PEC non riferibile alricorrente.11.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, ai quali il Collegiointende dare continuità, i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendumdel giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dallerichieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuoveNumero registro generale 13123/2021Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 17757/2026Data pubblicazione 03/06/2026questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto noncompiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali delgiudizio di legittimità (Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004;Cass. n. 2967 del 2001).

Pertanto, secondo il costante insegnamento diquesta Corte (cfr. Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 6542 del 2004),qualora una determinata questione giuridica - che implichi unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede dilegittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novitàdella censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa (Cass. Sez.

II 24/01/2019 n.2038).12.

P.Q.M13.

Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro4.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 13123/2021Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 17757/2026Data pubblicazione 03/06/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-Numero registro generale 13123/2021Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 17757/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 774/2020 pubblicatail 12/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d'appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] nella controversia con la [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza edassistenza forense (la [OSCURATO:PERSONA]) ed ADER.2. La controversia ha per oggetto l’opposizione alla cartella di pagamentorelativa ai contributi soggettivi ed integrativi pretesi dalla [OSCURATO:PERSONA] per glianni 2011 e 2012, nonché sanzioni per il ritardato invio delle relativedichiarazioni reddituali.3. Il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione proposta dall’avvocatoIorda.4. La Corte territoriale ha confermato la sentenza appellata per lemedesime ragioni in fatto ed in diritto già ritenute dal primo giudice.5. Per la Cassazione della sentenza ricorre l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con ricorsoaffidato a due motivi ai quali la [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustratoda memoria. ADER è rimasta intimata.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione dell’art.1366 cod. civ. nell’interpretazionedella volontà espressa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con la comunicazione datata23/12/2014 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dellasentenza.Numero registro generale 13123/2021Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 17757/2026Data pubblicazione 03/06/20262. Con riferimento alla asserita violazione dell’art.1366 cod. civ., il Collegiointende dare continuità al costante orientamento di legittimità in tema dicensura relativa alla violazione dei canoni ermeneutici ex artt.1361 esegg. cod. civ., secondo il quale non è sufficiente l'astratto riferimento alleregole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione deicanoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delleconsiderazioni attraverso cui il giudice si è discostato dagli stessi; con laprecisazione che la censura di violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, non possa risolversiin una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che sisostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione,«per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i profili, quelladata dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazionepossibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili,interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibilidue o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra»(Cass. n.27419/2020).3. Tanto premesso, la censura è inammissibile per una pluralità di ragionitra loro concorrenti.4. La Corte territoriale ha ritenuto che la e-mail del 23/12/2014 fossesuperflua, e dunque irrilevante al fine della decisione, perché «i datidifformi erano desumibili proprio dalla domanda di pensione presentatadallo stesso IORDA». Sotto questo profilo la censura non si confronta conla ratio decidendi, ed è comunque priva di decisività.5. Deve poi rilevarsi che il ricorrente nemmeno prospetta quale sarebbein concreto la violazione del canone di interpretazione secondo buona fedenel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale. Prospettazione necessaria -ed anzi: indispensabile - in considerazione del fatto che la CorteNumero registro generale 13123/2021Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 17757/2026Data pubblicazione 03/06/2026territoriale ha sostanzialmente ritenuto contraria a buona fede la rispostadell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], siccome «evasiva e polemica».6. Nella sua parte finale la censura è poi inammissibile, ex art.348-terultimo comma cod. proc. civ., perché la Corte territoriale ha confermato inparte qua la motivazione del giudice di prime cure ed il ricorrente non haprospettato alcuna specifica difformità tra le ragioni di fatto e di dirittodelle due pronunce.7. I rilievi sopra svolti conducono alla inammissibilità del primo mezzo.8. Con il secondo motivo (art.360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione degli artt.1363, 1366 e 1369 cod. civ.nell'interpretazione della volontà espressa dall’ente previdenziale con lacomunicazione datata 12/12/2016 oltre che omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione circa un punto fondamentale dellacontroversia.9. In disparte dalle ragioni di inammissibilità che affliggono anche ilsecondo mezzo per le ragioni già sopra esposte, il Collegio rileva chepreliminare ed assorbente è la inammissibilità della censura per la suanovità.10. Dalla motivazione nella sentenza in questa sede impugnata non risultainfatti che nei gradi di merito il ricorrente avesse censuratol'interpretazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per leragioni dedotte nel ricorso per cassazione. Al contrario, risulta che neigradi di merito ricorrente si fosse limitato a censurare l'irregolarità di talecomunicazione perché effettuata ad un indirizzo PEC non riferibile alricorrente.11. Secondo il costante orientamento di questa Corte, ai quali il Collegiointende dare continuità, i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendumdel giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dallerichieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuoveNumero registro generale 13123/2021Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 17757/2026Data pubblicazione 03/06/2026questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto noncompiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali delgiudizio di legittimità (Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004;Cass. n. 2967 del 2001). Pertanto, secondo il costante insegnamento diquesta Corte (cfr. Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 6542 del 2004),qualora una determinata questione giuridica - che implichi unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede dilegittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novitàdella censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa (Cass. Sez. II 24/01/2019 n.2038).12. P.Q.M13. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro4.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 13123/2021Numero sezionale 2299/2026Numero di raccolta generale 17757/2026Data pubblicazione 03/06/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteRossana Mancino
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