CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 maggio 2021
Cassazione n. 03750/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di ignoti n. 812/2021 avverso il decreto emesso in data 07/05/2021 dal G.i.p. del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Catania dichiarava il non luogo a provvedere sulla richiesta di convalida, formulata dal P.M. presso il medesimo Tribunale, del decreto di acquisizione in via d'urgenza dei dati relativi al traffico telefonico e telematico nel procedimento a cario di ignoti per i reati di cui agli artt. 615-ter e 56, 629 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, deducendo l'abnormità strutturale e funzionale del decreto del G.i.p.. Si censura il provvedimento per avere escluso la produzione di immediati effetti applicativi ad opera della sentenza della Corte di Giustizia UE - Grande Camera, nella causa C-746-18, per la mancata determinazione delle forme gravi di criminalità per le quali poter richiedere, anche in assenza di interventi legislativi, l'acquisizione dei dati di traffico. Al riguardo, il ricorrente evidenzia la possibilità di far ricorso all'argomento a fortiori, essendo per il delitto di tentata estorsione consentito anche il ricorso alle intercettazioni telefoniche e telematiche, e sottolinea che la sentenza della Corte di Giustizia aveva altresì demandato il controllo preventivo (o, in via d'urgenza, successivo) ad una Autorità indipendente o al Giudice, e che anche per tale aspetto la pronuncia doveva essere ritenuta immediatamente applicabile. In tale contesto, il ricorrente rileva l'abnormità strutturale (non avendo il G.i.p. il potere di non applicare l'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003) e funzionale (avendo il decreto dato luogo ad una stasi delle indagini preliminari. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che il decreto si poneva in linea con alcune pronunce di questa Suprema Corte che avevano ritenuto necessario un intervento del legislatore, alla luce della indeterminatezza delle espressioni utilizzate dalla Corte di Giustizia per legittimare l'ingerenza dell'autorità pubblica nella vita privata dei cittadini. Avuto poi riguardo all'entrata in vigore del d.l. n. 132 del 2021, il Procuratore Generale solleva una perplessità in ordine alla persistenza dell'interesse a ricorrere, essendo comunque la richiesta rinnovabile alla luce della nuova normativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve anzitutto qui ricordarsi che la materia oggetto dell'odierno ricorso è stata disciplinata, dopo la presentazione di quest'ultimo, dal decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla 23 novembre 2021 n. 179. Come è noto, l'intervento del legislatore è stato determinato dalla necessità di adeguare la disciplina dell'acquisizione dei dati di traffico "esterno" telefonico o telematico a fini di indagine penale, contenuta nell'art. 132 d.lgs. n.196 del 2003, ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE — Grande Camera, 2 marzo 2021, causa c-746/18: si è quindi inteso perseguire l'intento di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità, e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale. Tale intervento si è quindi concretizzato nel prevedere che l'acquisizione venga preceduta dall'autorizzazione del giudice (ovvero che quest'ultimo convalidi l'eventuale decreto di acquisizione urgente emesso dal Pubblico Ministero): autorizzazione concedibile ove i tabulati risultino "rilevanti per l'accertamento dei fatti", e sempre che sussistano sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 cod. proc. pen., e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi (cfr. art. 132, comma 3, lett. a, d. Igs. N. 196, cit., come modificato dal richiamato decreto-legge e dalla relativa legge di conversione). È opportuno altresì evidenziare che quest'ultima ha modificato il decreto- legge introducendo un regime transitorio ad hoc, in chiara deroga al principio tempus regit actum che regola la materia processuale, per le acquisizioni effettuate - come nel caso oggetto dell'odierno ricorso - in epoca anteriore alla novella legislativa, che ha espressamente previsto (inserendo il nuovo comma 3- quater nel citato art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003) l'inutilizzabilità dei dati acquisiti in assenza di autorizzazione o convalida. Si è in particolare stabilito (art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132 del 2021, introdotto dalla legge di conversione) che i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali (cfr. supra) può essere emesso il decreto di autorizzazione (o di convalida) del giudice. 2. In ragione di tale nuovo assetto normativo, le acquisizioni effettuate dal P.M. ricorrente devono ritenersi utilizzabili, essendo state disposte in un procedimento per reati (artt. 615, commi primo e secondo, e 56, 629 cod. pen.) compresi nel novero indicato dalla novella. È tuttavia opportuno evidenziare, nonostante tale pur assorbente rilievo, che il provvedimento del G.i.p. catanese oggetto dell'odierna impugnazione - con il quale era stato dichiarato il "non luogo a provvedere" sulla richiesta del P.M. di convalida del decreto di acquisizione urgente - risulta non solo privo di connotazioni di abnormità rispetto al quadro normativo preesistente all'intervento del legislatore, ma anzi del tutto in linea con le pronunce di questa Suprema Corte che avevano sancito la necessità di quell'intervento, per dare attuazione concreta ai principi affermati dalla richiamata sentenza della Grande Camera. È stato in particolare posto in rilievo (Sez. 2, n. 33116 del 02/07/2021, Avram) il fatto che «l'impostazione della CGUE debba essere confrontata con l'assetto normativo attualmente delineatosi nel nostro ordinamento e, in particolare, con il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di acquisizione dei dati contenuti nei cd. tabulati telefonici, la disciplina italiana di conservazione dei dati di cui all'art. 132 d. Igs. 196/2003 deve ritenersi compatibile con le direttive in tema di privacy, e ciò poiché la deroga stabilita dalla norma alla riservatezza delle comunicazioni è prevista dall'art. 132 cit. per un periodo di tempo limitato, ha come esclusivo obiettivo l'accertamento e la repressione dei reati ed è subordinata alla emissione di un provvedimento di una autorità giurisdizionale indipendente com'è appunto il pubblico ministero. Invero, se, da un lato, è indubitabile che debba attribuirsi ai principi espressi nelle sentenze CGUE il valore fondante del diritto comunitario con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità, dall'altro, l'attività interpretativa del significato e dei limiti di applicazione delle norme comunitarie, operata nelle sentenze CGUE, può avere efficacia immediata e diretta nel nostro ordinamento limitatamente alle ipotesi in cui non residuino, negli istituti giuridici regolati, concreti problemi applicativi e correlati profili di discrezionalità che richiedano l'intervento del legislatore nazionale, tanto più laddove si tratti di interpretazioni di norme contenute nelle direttive (cfr., Sez. 2, n. 28523 del 15/04/2021, Lordi, non mass.). 3. La piena conformità del provvedimento del G.i.p. ai principi qui appena ricordati consente di escludere la sussistenza dei profili di abnormità denunciati con il ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammis