CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse dell'imputata, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 maggio 2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla formazione di un falso testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, criticando l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale sarebbe stato irrilevante accertare se la Negri fosse stata o non l'autrice materiale della falsificazione del testamento, sottolineando come proprio questa fosse la condotta indicata nel capo di imputazione. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità fondata dalla Corte territoriale sul mero criterio dell'interesse che avrebbe sorretto la falsificazione del testamento, ossia su di un solo indizio, senza alcun approfondimento ulteriore anche alla luce del fatto che il documento era stato consegnato alla Negri dalla propria madre, sorella della defunta. 2.3. Con il terzo motivo (anch'esso come il precedente recante il numero romano II) si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale, dimostrata la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, resterebbe dimostrato anche l'elemento soggettivo. 2.4. Con il quarto motivo (indicato con il numero romano III) si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando, sempre nella prospettiva dell'elemento soggettivo del reato, il carattere isolato dell'indizio costituito dal vantaggio derivante per l'imputata dalla falsificazione del testamento. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse dell'imputata, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione (Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv. 263017 - 01). Ne discende che inutilmente si insiste sulla rilevanza della mancata dimostrazione che sia stata la Negri a materialmente falsificare la scheda testamentaria. 2. I restanti motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che l'affermazione di responsabilità non riposa affatto sull'unico indizio, certo di notevole spessore, dell'interesse, che riconduce inevitabilmente, secondo criteri razionali, alla Negri, ma anche sul dato del fatto che ella disponeva materialmente del testamento ed era anche la comodataria dell'immobile oggetto del legato. Si tratta di considerazioni che non esibiscono alcuna illogicità. D'altra parte, quanto ai profili soggettivi, si osserva che la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01, in tema di truffa ma espressiva di principi di carattere generale). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pén., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in f