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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 14871/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.

Con memoria tempestivamente depositata la difesa chiede che il ricorso sia assegnato alla sezione ordinaria.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi proposti risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito.

In relazione al primo, secondo e terzo motivo di ricorso si osserva: l'erronea indicazione della data del fatto indicata nella comunicazione notizia di reato e negli scontrini, la diversa denominazione della via in cui è avvenuto l'episodio in contestazione, come rimarcato in sentenza, non sono suscettibili di determinare alcuna incertezza in ordine al fatto ascritto al ricorrente [art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, fatto occorso in Cento (FE), frazione Buonacompra il 29/2/2016].

Alla stregua di quanto argomentato dai giudici di merito nelle due sentenze conformi, l'accadimento storico risulta precisamente accertato e la contestazione riportata nella imputazione indica con chiarezza il fatto di cui si è reso responsabile il ricorrente.

Per altro verso, la lamentata incertezza di cui si duole la difesa non è in alcun modo sostenuta da elementi suscettibili di rivelare una compressione del diritto di difesa, la qual cosa esclude la violazione dell'art. 429, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.(cfr. Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 21/01/2016, Rv. 265825 - 01: "Non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto ai capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito).

In relazione al quarto motivo di ricorso si osserva: la Corte di merito fornisce logica spiegazione a fondamento del suo convincimento.

La presenza dell'imputato fuori dall'abitacolo della vettura, come si legge in motivazione, è stata conseguenza dell'incidente dallo stesso provocato.

Essendo il veicolo di proprietà del ricorrente fuoriuscito dalla sede viaria, nella circostanza dell'occorso, egli fu aiutato da una persona presente ad uscire dall'abitacolo.

La difesa prospetta una diversa versione della dinamica dei fatti, trascurando di considerare che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601).

Del pari manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso.

La Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., rimarcando la gravità del fatto, non riconducibile ad ipotesi di particolare tenuità.

Si è posto in evidenza, a questo proposito, l'elevatissimo tasso alcolemico rilevato (2,85 g/I e 3,19 g/I) e la pericolosità della condotta.

Si tratta di adeguata motivazione, non censurabile in questa sede.

La norma violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione, 2 IY> la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

La gravità del fatto, sostenuta nel presente caso con motivazione pertinente e logica, esclude che si possa fare luogo alla sua applicazione.

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] osaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. Con memoria tempestivamente depositata la difesa chiede che il ricorso sia assegnato alla sezione ordinaria. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito. In relazione al primo, secondo e terzo motivo di ricorso si osserva: l'erronea indicazione della data del fatto indicata nella comunicazione notizia di reato e negli scontrini, la diversa denominazione della via in cui è avvenuto l'episodio in contestazione, come rimarcato in sentenza, non sono suscettibili di determinare alcuna incertezza in ordine al fatto ascritto al ricorrente [art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, fatto occorso in Cento (FE), frazione Buonacompra il 29/2/2016]. Alla stregua di quanto argomentato dai giudici di merito nelle due sentenze conformi, l'accadimento storico risulta precisamente accertato e la contestazione riportata nella imputazione indica con chiarezza il fatto di cui si è reso responsabile il ricorrente. Per altro verso, la lamentata incertezza di cui si duole la difesa non è in alcun modo sostenuta da elementi suscettibili di rivelare una compressione del diritto di difesa, la qual cosa esclude la violazione dell'art. 429, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.(cfr. Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 21/01/2016, Rv. 265825 - 01: "Non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto ai capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito). In relazione al quarto motivo di ricorso si osserva: la Corte di merito fornisce logica spiegazione a fondamento del suo convincimento. La presenza dell'imputato fuori dall'abitacolo della vettura, come si legge in motivazione, è stata conseguenza dell'incidente dallo stesso provocato. Essendo il veicolo di proprietà del ricorrente fuoriuscito dalla sede viaria, nella circostanza dell'occorso, egli fu aiutato da una persona presente ad uscire dall'abitacolo. La difesa prospetta una diversa versione della dinamica dei fatti, trascurando di considerare che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601). Del pari manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso. La Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., rimarcando la gravità del fatto, non riconducibile ad ipotesi di particolare tenuità. Si è posto in evidenza, a questo proposito, l'elevatissimo tasso alcolemico rilevato (2,85 g/I e 3,19 g/I) e la pericolosità della condotta. Si tratta di adeguata motivazione, non censurabile in questa sede. La norma violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione, 2 IY> la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. La gravità del fatto, sostenuta nel presente caso con motivazione pertinente e logica, esclude che si possa fare luogo alla sua applicazione. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] osaria [OSCURATO:PERSONA]
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