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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31663/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI044CWEL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 29,11.22 con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che dichiarava l'imputato responsabile del delitto di cui all'art. 497- bis, perché trovato in possesso di documento di riconoscimento valido per l'espatrio costituito da una carta di identità, apparentemente rilasciata in Spagna dalle autorità spagnole su cui erano riportate le generalità di [OSCURATO:PERSONA], e lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di anni uno e mesi quattro di reclusione.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione all'art.497-bis in riferimento alla nozione di "documento valido per l'espatrio" ed il secondo motivo dì ricorso che propone istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al capo III della 1.689/1981 così come modificata dall'art.71 del d.lgs.150/2022, sono entrambi indeducibili in sede di legittimità per motivi manifestamente infondati, per prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

In particolare, in relazione al primo motivo di ricorso, come già affermato da questa Corte, la nozione di documento falso "valido per l'espatrio", prevista dall'art. 497 bis cod. pen., è riferita all'idoneità di esso a consentire al suo possessore di lasciare il territorio dello Stato che lo ha apparentemente emesso, rimanendo irrilevanti altre valutazioni riferite alla sua validità per la circolazione in altri Paesi (Sez. 5, n. 47563 del 13/10/2015, Stevic, Rv. 265534; Sez. 5 del 28.10.19, rv. 277548).

Premesso che, nel caso di specie, il documento contraffatto era una carta di identità apparentemente rilasciata da uno Stato (la Spagna) appartenente all'Unione Europea e dunque valida per la circolazione dei cittadini tra gli Stati membri, va dunque ribadito che integra il delitto di cui all'art.497 bis cod. pen. (Sez. 5, n.47613 del 28/10/2019, Hashim, Rv. 277548).

In riferimento al secondo motivo di ricorso, esso è innanzitutto generico limitandosi a rappresentare la retroattività delle pene sostitutive previste dal Capo III della legge 689/ del 1981 (come modificato dall'art. 71 del d.lgs. n. 150) se più favorevoli, alla luce della disciplina transitoria di all'art. 95 del d.lgs. 150/22; esso è anche manifestamente infondato dal momento che l'art. 445-bis cod. proc. Pen., introdotto dall'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2022, al primo comma, prevede che quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena il giudice, dopo la lettura del dispositivo, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle partì; sicché rimane evidente che il beneficio della sospensione condizionale della pena - riconosciuto nel caso di specie - è ostativo all'applicazione delle pene sostitutive.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI044CWEL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 29,11.22 con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che dichiarava l'imputato responsabile del delitto di cui all'art. 497- bis, perché trovato in possesso di documento di riconoscimento valido per l'espatrio costituito da una carta di identità, apparentemente rilasciata in Spagna dalle autorità spagnole su cui erano riportate le generalità di [OSCURATO:PERSONA], e lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di anni uno e mesi quattro di reclusione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione all'art.497-bis in riferimento alla nozione di "documento valido per l'espatrio" ed il secondo motivo dì ricorso che propone istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al capo III della 1.689/1981 così come modificata dall'art.71 del d.lgs.150/2022, sono entrambi indeducibili in sede di legittimità per motivi manifestamente infondati, per prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, in relazione al primo motivo di ricorso, come già affermato da questa Corte, la nozione di documento falso "valido per l'espatrio", prevista dall'art. 497 bis cod. pen., è riferita all'idoneità di esso a consentire al suo possessore di lasciare il territorio dello Stato che lo ha apparentemente emesso, rimanendo irrilevanti altre valutazioni riferite alla sua validità per la circolazione in altri Paesi (Sez. 5, n. 47563 del 13/10/2015, Stevic, Rv. 265534; Sez. 5 del 28.10.19, rv. 277548). Premesso che, nel caso di specie, il documento contraffatto era una carta di identità apparentemente rilasciata da uno Stato (la Spagna) appartenente all'Unione Europea e dunque valida per la circolazione dei cittadini tra gli Stati membri, va dunque ribadito che integra il delitto di cui all'art.497 bis cod. pen. (Sez. 5, n.47613 del 28/10/2019, Hashim, Rv. 277548). In riferimento al secondo motivo di ricorso, esso è innanzitutto generico limitandosi a rappresentare la retroattività delle pene sostitutive previste dal Capo III della legge 689/ del 1981 (come modificato dall'art. 71 del d.lgs. n. 150) se più favorevoli, alla luce della disciplina transitoria di all'art. 95 del d.lgs. 150/22; esso è anche manifestamente infondato dal momento che l'art. 445-bis cod. proc. Pen., introdotto dall'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2022, al primo comma, prevede che quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena il giudice, dopo la lettura del dispositivo, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle partì; sicché rimane evidente che il beneficio della sospensione condizionale della pena - riconosciuto nel caso di specie - è ostativo all'applicazione delle pene sostitutive. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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