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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03075/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contesta che sia provata la responsabilità dell'imputato ma non evidenzia manifeste illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della eccessività della pena, nonché della mancata conversione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, pur avendo la Corte evidenziato in senso contrario la presenza di precedenti penali anche specifici e la modestia della pena, nonché la documentazione di una conseguita stabilità familiare e/o lavorativa e la cessazione di contatti con ambienti criminali legati allo spaccio degli stupefacenti che possano giustificare la conversione della pena detentiva nei termini richiesti; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna '4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contesta che sia provata la responsabilità dell'imputato ma non evidenzia manifeste illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della eccessività della pena, nonché della mancata conversione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, pur avendo la Corte evidenziato in senso contrario la presenza di precedenti penali anche specifici e la modestia della pena, nonché la documentazione di una conseguita stabilità familiare e/o lavorativa e la cessazione di contatti con ambienti criminali legati allo spaccio degli stupefacenti che possano giustificare la conversione della pena detentiva nei termini richiesti; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna '4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11
Sentenza Cassazione n. 03075/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris