CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04055/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24870/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 10, presso il proprio studio; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE TIVOLI n. 9798 /20 22 , depositata il 12/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto del Giudice di pace di Tivoli che le ha ingiunto il pagamento di euro 2.541,70 in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; l’opponente ha chiesto di accertare che nulla era dovuto e, in via riconvenzionale, di accertare la responsabilità professionale dell’opposto e di condannarlo al pagamento di euro 5.000 a titolo di risarcimento del danno. Costanzo, costituendosi, ha chiesto di rigettare tutte le domande proposte dall’opponente e di essere autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]., per spiegare nei suoi confronti domanda di garanzia in caso di condanna al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha dichiarato la propria incompetenza per materia e la causa è stata riassunta davanti al Tribunale di Tivoli. Il Tribunale, con l’ordinanza 12 luglio 2022, n. 9798, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e ha rigettato altresì la domanda di risarcimento del danno proposta dall’opponente; ha poi compensato le spese di lite. 2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Le intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso contesta nullità della sentenza per violazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: sebbene il ricorrente sia risultato totalmente vittorioso, il Tribunale ha compensato integralmente le spese tra le parti con una motivazione del tutto illogica, apparente e ingiusta, violando le disposizioni richiamate. Il ricorso è fondato. La motivazione offerta dal Tribunale nella pronuncia impugnata (“esistono giusti motivi in considerazione della difficoltà interpretativa del quadro fattuale e normativo di riferimento”) si pone in contrasto con quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 92 c.p.c. Ai sensi della disposizione, infatti, il giudice può compensare le spese, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell’ipotesi “di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” o ancora – a seguito della pronuncia di incostituzionalità della disposizione ad opera della sentenza del giudice delle leggi n. 77/2018 – “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. 2. L’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata al Tribunale di Tivoli, che provvederà pure in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma, n