CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05558/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/04/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 20 aprile 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato il ricorrente per il reato di tentata estorsione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore prima della proposizione del ricorso. 1 61, 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consigl o el 10.11.2022. Il Consigliere estensore Il s dente [OSCURATO:PERSONA],rhi Diotallevi [OSCURATO:PERSONA] PENALE0 8 FEDI 7023 [OSCURATO:PERSONA]