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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34927/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avto riguardo alla valutazione probatoria posta a fondamento della ritenuta configurabilità dell'evasione contestata, alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp alla luce della gravità della condotta emergente dal complessivo portato della motivazione spesa, nonché in riferimento all'argomentare speso nel confermare la recidiva e il giudizio di bilanciamento tra circostanze e, infine, la misura della pena irrogata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO [OSCURATO:PERSONA] O T

7. L'[OSCURATO:PERSONA] Dott..s.sa Kati metite 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avto riguardo alla valutazione probatoria posta a fondamento della ritenuta configurabilità dell'evasione contestata, alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp alla luce della gravità della condotta emergente dal complessivo portato della motivazione spesa, nonché in riferimento all'argomentare speso nel confermare la recidiva e il giudizio di bilanciamento tra circostanze e, infine, la misura della pena irrogata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO [OSCURATO:PERSONA] O T 7. L'[OSCURATO:PERSONA] Dott..s.sa Kati metite 2
Sentenza Cassazione n. 34927/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris