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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 32512/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 e 99, comma 3, cod. pen., commesso in Napoli il 23 giugno 2011.

2. Propone ricorso per la cassazione il difensore dell'imputato con due motivi.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. La denunciata violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 69, 99, 625, comma 1, n. 7 cod. pen. non sussiste, posto che per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.7, cod. pen., la necessità dell'esposizione alla pubblica fede va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all'impossibilità della custodia, ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite, sicché la configurabilità dell'aggravante non è incisa dall'adozione di cautele da parte del proprietario della "res", inidonee ad eliminare il pubblico affidamento poiché consistenti in congegni di chiusura (lucchetti, serrature con chiave, antifurto) che non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene, in ragione della loro limitata efficacia (Sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018 - dep. 30/01/2019, Rv. 275343; Sez. 5, n. 8331 del 13/07/2015 - dep. 01/03/2016, Rv. 266143).

3.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo al tenore delle censure formulate con i motivi di gravame (unicamente incentrati sul diniego di esclusione della circostanza ex art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e di concessione delle circostanze attenuanti generiche), la motivazione per relationem rassegnata dalla Corte territoriale in punto di prova della responsabilità dell'imputato è del tutto congrua.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13 luglio 2021 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 e 99, comma 3, cod. pen., commesso in Napoli il 23 giugno 2011. 2. Propone ricorso per la cassazione il difensore dell'imputato con due motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La denunciata violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 69, 99, 625, comma 1, n. 7 cod. pen. non sussiste, posto che per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.7, cod. pen., la necessità dell'esposizione alla pubblica fede va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all'impossibilità della custodia, ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite, sicché la configurabilità dell'aggravante non è incisa dall'adozione di cautele da parte del proprietario della "res", inidonee ad eliminare il pubblico affidamento poiché consistenti in congegni di chiusura (lucchetti, serrature con chiave, antifurto) che non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene, in ragione della loro limitata efficacia (Sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018 - dep. 30/01/2019, Rv. 275343; Sez. 5, n. 8331 del 13/07/2015 - dep. 01/03/2016, Rv. 266143). 3.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo al tenore delle censure formulate con i motivi di gravame (unicamente incentrati sul diniego di esclusione della circostanza ex art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e di concessione delle circostanze attenuanti generiche), la motivazione per relationem rassegnata dalla Corte territoriale in punto di prova della responsabilità dell'imputato è del tutto congrua. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 luglio 2021 Il Consigliere estensor
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