Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14059/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

all’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontrotempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 76/2024 pubblicata indata 24/01/2024, n.r.g. 2426/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/03/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona della SostitutaProcuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze della FondazioneTeatro di [OSCURATO:PERSONA] in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempodeterminato dal 09/02/2020 al 22/02/2020, poi prorogato fino al 15/03/2020Numero registro generale 16803/2024Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 14059/2026Data pubblicazione 13/05/2026per lo svolgimento di mansioni di professore d’orchestra dell’organicofunzionale dell’orchestra quale prima arpa per le specifiche rappresentazioniliriche ivi indicate.[OSCURATO:PERSONA] era receduta dal rapporto in data 06/03/2020, con effettodal 05/03/2020, in via anticipata rispetto alla scadenza del termine del15/03/2020.La lavoratrice adìva il Tribunale di Napoli per ottenere la declaratoria dinullità del recesso datoriale anticipato per insussistenza di giusta causa, perfrode alla legge e/o per violazione del divieto di discriminazione indiretta, lacondanna della Fondazione a pagare le retribuzioni non percepite dal recessoanticipato fino alla scadenza del termine, nonché al risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell’art. 28, co. 5 e 7, d.lgs. n.150/2011.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande,ritenendo intervenuto il pagamento delle retribuzioni per i giorni di contrattonon eseguito e legittima la risoluzione anticipata del contrato a termine,nonché insussistente la dedotta discriminazione.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dalla lavoratrice.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la risoluzione anticipata è stata disposta, unitamente all’annullamentodi tutti gli spettacoli in programmazioni fino al 03/04/2020, inottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 04/03/2020, volto acontrastare il COVID-19, il cui art. 1, lett. b), prevedeva la sospensionedi manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogniluogo;b) con accordo sindacale del 05/03/2020 era stata sancita la sospensionedelle prestazioni lavorative degli organici dal 06/03/2020 al10/03/2020, con diritto al mantenimento della retribuzione, ed erastato stabilito che le attività non rese, convenzionalmente fissate nellamisura del 50% delle ore, sarebbero state a disposizione dellaprogrammato entro dicembre 2020;Numero registro generale 16803/2024Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 14059/2026Data pubblicazione 13/05/2026c) la ricorrente sostiene l’illegittimità della risoluzione anticipata, in quantopriva di giusta causa e comunque affetta da discriminazione indirettanei confronti dei lavoratori – come lei – con contratto a termine di brevedurata, per i quali, secondo il Tribunale, non era stata prevista alcunamisura di tutela come invece stabilito per i lavoratori a tempoindeterminato e per quelli con contratto a termine di lunga durata;d) come ha affermato il Tribunale, la giusta causa di risoluzione anticipatadel rapporto è da individuare nel factum principis, che escludequalunque responsabilità in capo alla datrice di lavoro;e) si è infatti verificata una situazione di impossibilità sopravvenuta diesecuzione della prestazione lavorativa negli ultimi dieci giorni delrapporto di lavoro, sicché quella della fondazione è stata una risoluzionedei contratti per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c.;f) nel momento in cui il contratto è stato risolto neppure era prevedibilela data di ripresa delle attività e dunque una sospensione del rapporto,ove mai ipotizzabile, perché all’epoca non era ipotizzabile che la causadi impossibilità fosse solo temporanea;g) il contratto di lavoro era stato stipulato per gli specifici spettacoli iviindicati che si sarebbero tenuti nel periodo al quale si riferiva il terminefinale del rapporto di lavoro, sicché, annullati gli spettacoli in ossequioalle misure restrittive imposte dal Governo, è venuta meno la causa delcontratto;h) la domanda di pagamento della retribuzione residua e quella risarcitoriasono dunque infondate e sono state correttamente rigettate dalTribunale;i) in tale prospettiva resta irrilevante la superflua ed errata affermazionedel Tribunale, censurata con il primo motivo di appello, secondo cui erapacifico l’avvenuto pagamento della retribuzione per i dieci giorniresidui del rapporto di lavoro non eseguito;j) tale pagamento effettivamente è mancato, ma tale mancato pagamentoè legittimo, essendo intervenuta una risoluzione “di diritto” del rapportodi lavoro ai sensi dell’art. 1256 c.c.;k) la lavoratrice, in quanto titolare di un rapporto che sarebbenaturalmente scaduto il 15/03/2020, non ha potuto giovarsi delleNumero registro generale 16803/2024Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 14059/2026misure previste dagli accordi sindacali di qualche giorno prima, poichéData pubblicazione 13/05/2026il suo rapporto sarebbe venuto a natura scadenza pochi giorni dopol’emissione dei provvedimenti autoritativi di sospensione delle attività alivello nazionale;l) l’intrinseca differenza del rapporto di lavoro a termine per singolospettacolo o specifici spettacoli giustifica la diversità degli effetti rispettoai lavoratori assunti con contratto a termine di lunga durata e a quelli atempo indeterminato e pertanto resta esclusa la configurabilità di unadiscriminazione indiretta;m) in ogni caso la lavoratrice mai avrebbe potuto continuare a lavorare nelperiodo – di molti mesi successivo – in cui la Fondazione a poi avuto lafacoltà di riprendere in parte gli spettacoli, considerato che la naturalescadenza del suo rapporto di lavoro era in epoca molto anteriore aquella prevista per tali attività alternative e straordinarie;n) in particolare, visto il suo contratto di lavoro, l’appellante mai avrebbepotuto maturare ferie e permessi, né riposi da sostituire con la bancaore retribuite e non lavorate, atteso che il suo rapporto di lavoro eraper specifici spettacoli fino al 15/03/2020;o) pertanto non può parlarsi di discriminazione, neppure indiretta, poichésussistono ragioni obiettive che giustificano la diversità di regimeispirato ai principi di logicità e ragionevolezza;p) sul piano legislativo si è verificato un periodo di vuoto normativo,perché solo con l’art. 19 bis L. n. 27/2020 del 30/04/2020 – quindi dopola risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e comunque dopo quellache sarebbe stata la sua naturale scadenza al 15/03/2020 – sono statepreviste misure per i contratti a termine, ossia la possibilità di prorogareo rinnovare contratti a tempo determinato nel periodo i cui l’aziendaaveva in atto una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario dilavoro;q) d’altronde il Ministero ha istituito un apposito fondo emergenza COVIDper l’assegnazione e l’erogazione di contributi agli artisti iscritti al fondopensioni lavoratori dello spettacolo, titolari di contratti professionali, peril caso in cui gli spettacoli per i quali erano stati scritturati non fosserostati eseguiti a causa dell’emergenza sanitaria.Numero registro generale 16803/2024Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 14059/20264.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perData pubblicazione 13/05/2026cassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6.- Il P.G. ha depositato memoria con cui ha chiesto l’accoglimento delricorso.7.- La ricorrente ha depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1362 ss., 1334 e 1372 c.c. peravere la Corte territoriale errato nell’interpretazione dell’accordo aziendale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], condotta senza considerare neppure la determina aziendale n.187 del 10/03/2020.

In particolare deduce che la Corte territoriale:a) non si è avveduta che l’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva laripartizione del sacrificio economico a metà fra lavoratore e datore di lavoro,mediante il mantenimento del diritto alla retribuzione per il 50%relativamente ai giorni dal 05/03/2020 fino al 10/03/2020 e per l’altro 50%mediante soluzioni solidaristiche, senza distinguere fra le categorie dilavoratori, se a tempo indeterminato o a tempo determinato (né, fra questiultimi, fra quelli di “lunga durata” e quelli di “breve durata”);b) non ha considerato che l’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era certovincolante per la Fondazione con “forza di legge”, ai sensi dell’art. 1372 c.c.,sicché questa non era legittimata in data 06/03/2020 a risolvereanticipatamente il suo rapporto di lavoro;c) non ha considerato che comunque, ai sensi dell’art. 1334 c.c., l’attounilaterale recettizio produce il suo effetto solo quando perviene aldestinatario, sicché giammai quella risoluzione del rapporto di lavoro potevaprodurre effetto retroattivo al 05/03/2020.Il motivo è fondato in relazione a tutte e tre le censure.Sul piano dell’autosufficienza la ricorrente ha trascritto integralmente iltesto dell’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. ricorso per cassazione, p. 4).Esso prevedeva alcune misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (lasospensione delle attività dei settori tecnici-amministrativi ed artistici dal06/03/2020 al 10/03/2020 e la messa a disposizione del 50% delle ore nonNumero registro generale 16803/2024Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 14059/2026Data pubblicazione 13/05/2026lavorate, che la fondazione avrebbe avuto la facoltà di utilizzare entrodicembre 2020, nonché l’obbligo di incontrarsi nuovamente il 10/03/2020 percondividere il piano di lavoro dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e quindi non prevedeva inalcun modo la facoltà della fondazione di risolvere i rapporti di lavoro.

Alcontrario, il presupposto necessario di tale accordo era proprio l’esclusione ditale facoltà, altrimenti le misure ivi previste non avrebbero avuto alcun sensoné alcuna giustificazione, né logica né giuridica.

Ne deriva che già sul pianodell’interpretazione letterale la tesi ermeneutica della Corte territoriale,secondo cui “la parte ricorrente, in quanto destinataria di un contratto cheavrebbe avuto naturale scadenza in data 15.3.2020, non poteva giovarsi degliaccordi convenzionali intervenuti, a partire da quello del 5 marzo 2020, inquanto l’obbligo di rendere la sua prestazione lavorativa veniva a scadenzapochi giorni dopo l’emissione dei provvedimenti di sospensione delle attivitàdisposte a livello nazionale …” (v. sentenza impugnata, p. 5), non è conformealla lettera dell’accordo (art. 1362 c.c.), che ha portata generale e nonescludente alcuna categoria di lavoratori, neppure di quelli a tempodeterminato di c.d. breve durata (come l’odierna ricorrente) e prescinde dallacollocazione temporale del momento (di alcuni giorni, oppure di alcunesettimane, oppure di alcuni mesi) successivo in cui quel rapporto di lavorosarebbe naturalmente scaduto, profilo che i contraenti di quell’accordoavevano evidentemente ritenuto irrilevante.In secondo luogo la Corte territoriale non ha considerato che, come da essastessa accertato in fatto, la risoluzione anticipata è stata disposta con atto del06/03/2020, sicché fino al giorno prima (05/03/2020) il rapporto di lavorodoveva considerarsi ancora esistente.

Dunque anche ratione temporisl’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era certamente applicabile all’odiernaricorrente.Sul piano dei contenuti, inoltre, il predetto accordo regolava solo unafrazione temporale molto limitata, dal 6 al 10 marzo 2020, quindi un periodo“interno” a quello di durata del suo rapporto di lavoro, che sarebbenaturalmente scaduto il 15 marzo 2020.

Ne consegue la piena compatibilitàfra quell’accordo e il rapporto di lavoro dell’odierna ricorrente.Infine, va evidenziato che i Giudici d’appello non hanno compreso che larisoluzione anticipata del rapporto di lavoro con effetto (retroattivo) in dataNumero registro generale 16803/2024Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 14059/2026Data pubblicazione 13/05/202605/03/2020 si pone in contrasto anche con la regola generale, secondo cui inegozi unilaterali recettizi (come il recesso datoriale) producono effetto solonel momento in cui giungono nella sfera di conoscibilità del destinatario (art.1334 c.c.).

E tale momento – per quanto accertato in fatto dai Giudicid’appello – è stato certamente successivo all’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Dunque, le misure previste da tale accordo aziendale erano certamenteapplicabili al rapporto di lavoro dell’odierna ricorrente e, d’altro canto, lemisure successive sarebbero state applicabili nei limiti della loro compatibilitàcon la scadenza del rapporto al 15/03/2020, profilo il cui accertamento restaovviamente riservato al giudice di merito in sede di rinvio.

Ma preme quievidenziare che la fondazione, da un lato, e le organizzazioni sindacali,dall’altro, con i loro comportamenti e gli atti negoziali via via conclusi (art.1362, co. 2, c.c.) avevano in ogni caso escluso la sussistenza di una fattispeciedi estinzione ipso iure dei rapporti di lavoro, qualunque durata residua questiultimi avessero avuto.Quindi è errata in diritto l’affermazione dei Giudici d’appello, secondo cui larisoluzione anticipata del rapporto di lavoro era da ritenere fondata sul factumprincipis e legittimata dall’art. 1256 c.c.Ne consegue che il giudice del rinvio dovrà rivalutare i profili di validità edi efficacia del recesso del 06/03/2020 ante tempus rispetto ad un terminefinale (recesso quindi possibile solo in presenza di una giusta causa ex art.2119 c.c. nella specie non rappresentata dalla pandemia da COVID-19 peruna precisa scelta della fondazione e delle organizzazioni sindacali) e dellerelative forme di tutela.Qualora il recesso datoriale fosse ritenuto inefficace, quindi non idoneo aprodurre l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, il giudice di rinvio dovràaltresì accertare quale sia il regime applicabile ed in particolare il trattamentoeconomico spettante per quella frazione terminale del rapporto di lavoro, dal05 al 15 marzo 2020, tenendo appunto conto degli accordi aziendali via viasuccedutisi.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la Corteterritoriale motivato in modo solo apparente, contraddittorio, illogico,incoerente e non congruo il proprio convincimento circa la dichiarataNumero registro generale 16803/2024Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 14059/2026Data pubblicazione 13/05/2026inapplicabilità dell’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il motivo è assorbito.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE,degli artt. 20, 21, 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., 4 deltrattato dell’Unione Europea e 288 del TFUE per avere la Corte territorialenegato la sussistenza di una discriminazione indiretta.

Questa doglianza èdichiarata nella sintesi del motivo (v. ricorso per cassazione, p. 2), ma poi nelsuo sviluppo (v. ricorso per cassazione, p. 34 ss.) la ricorrente si limita adinvocare giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e a proporre istanzadi rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

Trattasi, dunque, di un “non motivo”,soltanto di un’istanza di rinvio pregiudiziale, da rigettare, vista la suainammissibilità per mancata indicazione delle norme interne rispetto alle qualila clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e le altre“fonti” europee invocate sarebbero ostative.In ogni caso ogni questione astrattamente configurabile di discriminazioneindiretta resta assorbita.4.- Il giudice di rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione in relazione al motivo accolto, nonché per la regolazione dellespese anche del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data11/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontrotempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 76/2024 pubblicata indata 24/01/2024, n.r.g. 2426/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/03/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona della SostitutaProcuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze della FondazioneTeatro di [OSCURATO:PERSONA] in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempodeterminato dal 09/02/2020 al 22/02/2020, poi prorogato fino al 15/03/2020Numero registro generale 16803/2024Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 14059/2026Data pubblicazione 13/05/2026per lo svolgimento di mansioni di professore d’orchestra dell’organicofunzionale dell’orchestra quale prima arpa per le specifiche rappresentazioniliriche ivi indicate.[OSCURATO:PERSONA] era receduta dal rapporto in data 06/03/2020, con effettodal 05/03/2020, in via anticipata rispetto alla scadenza del termine del15/03/2020.La lavoratrice adìva il Tribunale di Napoli per ottenere la declaratoria dinullità del recesso datoriale anticipato per insussistenza di giusta causa, perfrode alla legge e/o per violazione del divieto di discriminazione indiretta, lacondanna della Fondazione a pagare le retribuzioni non percepite dal recessoanticipato fino alla scadenza del termine, nonché al risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell’art. 28, co. 5 e 7, d.lgs. n.150/2011.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande,ritenendo intervenuto il pagamento delle retribuzioni per i giorni di contrattonon eseguito e legittima la risoluzione anticipata del contrato a termine,nonché insussistente la dedotta discriminazione.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dalla lavoratrice.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la risoluzione anticipata è stata disposta, unitamente all’annullamentodi tutti gli spettacoli in programmazioni fino al 03/04/2020, inottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 04/03/2020, volto acontrastare il COVID-19, il cui art. 1, lett. b), prevedeva la sospensionedi manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogniluogo;b) con accordo sindacale del 05/03/2020 era stata sancita la sospensionedelle prestazioni lavorative degli organici dal 06/03/2020 al10/03/2020, con diritto al mantenimento della retribuzione, ed erastato stabilito che le attività non rese, convenzionalmente fissate nellamisura del 50% delle ore, sarebbero state a disposizione dellaprogrammato entro dicembre 2020;Numero registro generale 16803/2024Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 14059/2026Data pubblicazione 13/05/2026c) la ricorrente sostiene l’illegittimità della risoluzione anticipata, in quantopriva di giusta causa e comunque affetta da discriminazione indirettanei confronti dei lavoratori – come lei – con contratto a termine di brevedurata, per i quali, secondo il Tribunale, non era stata prevista alcunamisura di tutela come invece stabilito per i lavoratori a tempoindeterminato e per quelli con contratto a termine di lunga durata;d) come ha affermato il Tribunale, la giusta causa di risoluzione anticipatadel rapporto è da individuare nel factum principis, che escludequalunque responsabilità in capo alla datrice di lavoro;e) si è infatti verificata una situazione di impossibilità sopravvenuta diesecuzione della prestazione lavorativa negli ultimi dieci giorni delrapporto di lavoro, sicché quella della fondazione è stata una risoluzionedei contratti per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c.;f) nel momento in cui il contratto è stato risolto neppure era prevedibilela data di ripresa delle attività e dunque una sospensione del rapporto,ove mai ipotizzabile, perché all’epoca non era ipotizzabile che la causadi impossibilità fosse solo temporanea;g) il contratto di lavoro era stato stipulato per gli specifici spettacoli iviindicati che si sarebbero tenuti nel periodo al quale si riferiva il terminefinale del rapporto di lavoro, sicché, annullati gli spettacoli in ossequioalle misure restrittive imposte dal Governo, è venuta meno la causa delcontratto;h) la domanda di pagamento della retribuzione residua e quella risarcitoriasono dunque infondate e sono state correttamente rigettate dalTribunale;i) in tale prospettiva resta irrilevante la superflua ed errata affermazionedel Tribunale, censurata con il primo motivo di appello, secondo cui erapacifico l’avvenuto pagamento della retribuzione per i dieci giorniresidui del rapporto di lavoro non eseguito;j) tale pagamento effettivamente è mancato, ma tale mancato pagamentoè legittimo, essendo intervenuta una risoluzione “di diritto” del rapportodi lavoro ai sensi dell’art. 1256 c.c.;k) la lavoratrice, in quanto titolare di un rapporto che sarebbenaturalmente scaduto il 15/03/2020, non ha potuto giovarsi delleNumero registro generale 16803/2024Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 14059/2026misure previste dagli accordi sindacali di qualche giorno prima, poichéData pubblicazione 13/05/2026il suo rapporto sarebbe venuto a natura scadenza pochi giorni dopol’emissione dei provvedimenti autoritativi di sospensione delle attività alivello nazionale;l) l’intrinseca differenza del rapporto di lavoro a termine per singolospettacolo o specifici spettacoli giustifica la diversità degli effetti rispettoai lavoratori assunti con contratto a termine di lunga durata e a quelli atempo indeterminato e pertanto resta esclusa la configurabilità di unadiscriminazione indiretta;m) in ogni caso la lavoratrice mai avrebbe potuto continuare a lavorare nelperiodo – di molti mesi successivo – in cui la Fondazione a poi avuto lafacoltà di riprendere in parte gli spettacoli, considerato che la naturalescadenza del suo rapporto di lavoro era in epoca molto anteriore aquella prevista per tali attività alternative e straordinarie;n) in particolare, visto il suo contratto di lavoro, l’appellante mai avrebbepotuto maturare ferie e permessi, né riposi da sostituire con la bancaore retribuite e non lavorate, atteso che il suo rapporto di lavoro eraper specifici spettacoli fino al 15/03/2020;o) pertanto non può parlarsi di discriminazione, neppure indiretta, poichésussistono ragioni obiettive che giustificano la diversità di regimeispirato ai principi di logicità e ragionevolezza;p) sul piano legislativo si è verificato un periodo di vuoto normativo,perché solo con l’art. 19 bis L. n. 27/2020 del 30/04/2020 – quindi dopola risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e comunque dopo quellache sarebbe stata la sua naturale scadenza al 15/03/2020 – sono statepreviste misure per i contratti a termine, ossia la possibilità di prorogareo rinnovare contratti a tempo determinato nel periodo i cui l’aziendaaveva in atto una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario dilavoro;q) d’altronde il Ministero ha istituito un apposito fondo emergenza COVIDper l’assegnazione e l’erogazione di contributi agli artisti iscritti al fondopensioni lavoratori dello spettacolo, titolari di contratti professionali, peril caso in cui gli spettacoli per i quali erano stati scritturati non fosserostati eseguiti a causa dell’emergenza sanitaria.Numero registro generale 16803/2024Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 14059/20264.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perData pubblicazione 13/05/2026cassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6.- Il P.G. ha depositato memoria con cui ha chiesto l’accoglimento delricorso.7.- La ricorrente ha depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1362 ss., 1334 e 1372 c.c. peravere la Corte territoriale errato nell’interpretazione dell’accordo aziendale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], condotta senza considerare neppure la determina aziendale n.187 del 10/03/2020. In particolare deduce che la Corte territoriale:a) non si è avveduta che l’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva laripartizione del sacrificio economico a metà fra lavoratore e datore di lavoro,mediante il mantenimento del diritto alla retribuzione per il 50%relativamente ai giorni dal 05/03/2020 fino al 10/03/2020 e per l’altro 50%mediante soluzioni solidaristiche, senza distinguere fra le categorie dilavoratori, se a tempo indeterminato o a tempo determinato (né, fra questiultimi, fra quelli di “lunga durata” e quelli di “breve durata”);b) non ha considerato che l’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era certovincolante per la Fondazione con “forza di legge”, ai sensi dell’art. 1372 c.c.,sicché questa non era legittimata in data 06/03/2020 a risolvereanticipatamente il suo rapporto di lavoro;c) non ha considerato che comunque, ai sensi dell’art. 1334 c.c., l’attounilaterale recettizio produce il suo effetto solo quando perviene aldestinatario, sicché giammai quella risoluzione del rapporto di lavoro potevaprodurre effetto retroattivo al 05/03/2020.Il motivo è fondato in relazione a tutte e tre le censure.Sul piano dell’autosufficienza la ricorrente ha trascritto integralmente iltesto dell’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. ricorso per cassazione, p. 4).Esso prevedeva alcune misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (lasospensione delle attività dei settori tecnici-amministrativi ed artistici dal06/03/2020 al 10/03/2020 e la messa a disposizione del 50% delle ore nonNumero registro generale 16803/2024Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 14059/2026Data pubblicazione 13/05/2026lavorate, che la fondazione avrebbe avuto la facoltà di utilizzare entrodicembre 2020, nonché l’obbligo di incontrarsi nuovamente il 10/03/2020 percondividere il piano di lavoro dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e quindi non prevedeva inalcun modo la facoltà della fondazione di risolvere i rapporti di lavoro. Alcontrario, il presupposto necessario di tale accordo era proprio l’esclusione ditale facoltà, altrimenti le misure ivi previste non avrebbero avuto alcun sensoné alcuna giustificazione, né logica né giuridica. Ne deriva che già sul pianodell’interpretazione letterale la tesi ermeneutica della Corte territoriale,secondo cui “la parte ricorrente, in quanto destinataria di un contratto cheavrebbe avuto naturale scadenza in data 15.3.2020, non poteva giovarsi degliaccordi convenzionali intervenuti, a partire da quello del 5 marzo 2020, inquanto l’obbligo di rendere la sua prestazione lavorativa veniva a scadenzapochi giorni dopo l’emissione dei provvedimenti di sospensione delle attivitàdisposte a livello nazionale …” (v. sentenza impugnata, p. 5), non è conformealla lettera dell’accordo (art. 1362 c.c.), che ha portata generale e nonescludente alcuna categoria di lavoratori, neppure di quelli a tempodeterminato di c.d. breve durata (come l’odierna ricorrente) e prescinde dallacollocazione temporale del momento (di alcuni giorni, oppure di alcunesettimane, oppure di alcuni mesi) successivo in cui quel rapporto di lavorosarebbe naturalmente scaduto, profilo che i contraenti di quell’accordoavevano evidentemente ritenuto irrilevante.In secondo luogo la Corte territoriale non ha considerato che, come da essastessa accertato in fatto, la risoluzione anticipata è stata disposta con atto del06/03/2020, sicché fino al giorno prima (05/03/2020) il rapporto di lavorodoveva considerarsi ancora esistente. Dunque anche ratione temporisl’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era certamente applicabile all’odiernaricorrente.Sul piano dei contenuti, inoltre, il predetto accordo regolava solo unafrazione temporale molto limitata, dal 6 al 10 marzo 2020, quindi un periodo“interno” a quello di durata del suo rapporto di lavoro, che sarebbenaturalmente scaduto il 15 marzo 2020. Ne consegue la piena compatibilitàfra quell’accordo e il rapporto di lavoro dell’odierna ricorrente.Infine, va evidenziato che i Giudici d’appello non hanno compreso che larisoluzione anticipata del rapporto di lavoro con effetto (retroattivo) in dataNumero registro generale 16803/2024Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 14059/2026Data pubblicazione 13/05/202605/03/2020 si pone in contrasto anche con la regola generale, secondo cui inegozi unilaterali recettizi (come il recesso datoriale) producono effetto solonel momento in cui giungono nella sfera di conoscibilità del destinatario (art.1334 c.c.). E tale momento – per quanto accertato in fatto dai Giudicid’appello – è stato certamente successivo all’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Dunque, le misure previste da tale accordo aziendale erano certamenteapplicabili al rapporto di lavoro dell’odierna ricorrente e, d’altro canto, lemisure successive sarebbero state applicabili nei limiti della loro compatibilitàcon la scadenza del rapporto al 15/03/2020, profilo il cui accertamento restaovviamente riservato al giudice di merito in sede di rinvio. Ma preme quievidenziare che la fondazione, da un lato, e le organizzazioni sindacali,dall’altro, con i loro comportamenti e gli atti negoziali via via conclusi (art.1362, co. 2, c.c.) avevano in ogni caso escluso la sussistenza di una fattispeciedi estinzione ipso iure dei rapporti di lavoro, qualunque durata residua questiultimi avessero avuto.Quindi è errata in diritto l’affermazione dei Giudici d’appello, secondo cui larisoluzione anticipata del rapporto di lavoro era da ritenere fondata sul factumprincipis e legittimata dall’art. 1256 c.c.Ne consegue che il giudice del rinvio dovrà rivalutare i profili di validità edi efficacia del recesso del 06/03/2020 ante tempus rispetto ad un terminefinale (recesso quindi possibile solo in presenza di una giusta causa ex art.2119 c.c. nella specie non rappresentata dalla pandemia da COVID-19 peruna precisa scelta della fondazione e delle organizzazioni sindacali) e dellerelative forme di tutela.Qualora il recesso datoriale fosse ritenuto inefficace, quindi non idoneo aprodurre l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, il giudice di rinvio dovràaltresì accertare quale sia il regime applicabile ed in particolare il trattamentoeconomico spettante per quella frazione terminale del rapporto di lavoro, dal05 al 15 marzo 2020, tenendo appunto conto degli accordi aziendali via viasuccedutisi.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la Corteterritoriale motivato in modo solo apparente, contraddittorio, illogico,incoerente e non congruo il proprio convincimento circa la dichiarataNumero registro generale 16803/2024Numero sezionale 1223/2026Numero di raccolta generale 14059/2026Data pubblicazione 13/05/2026inapplicabilità dell’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il motivo è assorbito.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE,degli artt. 20, 21, 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., 4 deltrattato dell’Unione Europea e 288 del TFUE per avere la Corte territorialenegato la sussistenza di una discriminazione indiretta. Questa doglianza èdichiarata nella sintesi del motivo (v. ricorso per cassazione, p. 2), ma poi nelsuo sviluppo (v. ricorso per cassazione, p. 34 ss.) la ricorrente si limita adinvocare giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e a proporre istanzadi rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Trattasi, dunque, di un “non motivo”,soltanto di un’istanza di rinvio pregiudiziale, da rigettare, vista la suainammissibilità per mancata indicazione delle norme interne rispetto alle qualila clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e le altre“fonti” europee invocate sarebbero ostative.In ogni caso ogni questione astrattamente configurabile di discriminazioneindiretta resta assorbita.4.- Il giudice di rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione in relazione al motivo accolto, nonché per la regolazione dellespese anche del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data11/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14059/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris