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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 26189/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BUNALE di TrapaniUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Tribunale di Trapani, con la sentenza pronunciata in data 15 settembre2025, condannava Gaetano [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 344 di ammenda per ilreato dell’art. 660 cod. pen.1.1 Il difensore presentava appello che la Corte d’appello di Palermo, conordinanza in data 3 marzo 2026, trasmetteva a questa Corte Suprema ex art.568, comma 5, cod. proc. pen.2.

L'atto di appello, sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], vaqualificato, come correttamente ritenuto la Corte d’appello di Palermo, ricorsoper cassazione.2.1.

Il difensore, alla data di presentazione dell’impugnazione (18 dicembre2025), non era iscritto all'albo dei cassazionisti (al quale si è iscritto soltanto il17 aprile 2026), sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma1, lett. a), 613 cod. proc. pen.Può procedersi alla relativa declaratoria de plano in quanto in tema di ricorsoper cassazione, «la declaratoria di inammissibilità può essere effettuata de planoai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge23 giugno 2017, n. 103, anche se l'atto impugnato rientri, ratione temporis,sotto il vigore della previgente disciplina che non prevedeva tale rito, trattandosidi causa di inammissibilità già prevista e riferendosi il novum introdotto nelladisposizione citata, solo al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione e non alregime delle impugnazioni» (Sez. 1, n. 52268 del 07/11/2017, Nim, Rv.271264).3.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di TrapaniUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Trapani, con la sentenza pronunciata in data 15 settembre2025, condannava Gaetano [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 344 di ammenda per ilreato dell’art. 660 cod. pen.1.1 Il difensore presentava appello che la Corte d’appello di Palermo, conordinanza in data 3 marzo 2026, trasmetteva a questa Corte Suprema ex art.568, comma 5, cod. proc. pen.2. L'atto di appello, sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], vaqualificato, come correttamente ritenuto la Corte d’appello di Palermo, ricorsoper cassazione.2.1. Il difensore, alla data di presentazione dell’impugnazione (18 dicembre2025), non era iscritto all'albo dei cassazionisti (al quale si è iscritto soltanto il17 aprile 2026), sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma1, lett. a), 613 cod. proc. pen.Può procedersi alla relativa declaratoria de plano in quanto in tema di ricorsoper cassazione, «la declaratoria di inammissibilità può essere effettuata de planoai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge23 giugno 2017, n. 103, anche se l'atto impugnato rientri, ratione temporis,sotto il vigore della previgente disciplina che non prevedeva tale rito, trattandosidi causa di inammissibilità già prevista e riferendosi il novum introdotto nelladisposizione citata, solo al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione e non alregime delle impugnazioni» (Sez. 1, n. 52268 del 07/11/2017, Nim, Rv.271264).3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26189/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris