CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2021
Cassazione n. 43722/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BIELLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ sentite le conclusioni del PG L (r ) Q kr GriE etti .rr3 Cta (AATali [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 4 marzo 2021, il Tribunale di Biella, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] tesa alla dichiarazione dell'inefficacia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza resa nei suoi confronti dallo stesso Tribunale di Biella il 21 novembre 2007, non impugnata e dichiarata irrevocabile il 17 maggio 2008, per invalidità della notificazione dell'estratto contumaciale. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto notificata a mani proprie la sentenza in relazione alla quale era stata prospettata la declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo e ha, pertanto, negato ogni rimedio a beneficio di Amodio. 2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso nell'interesse di Amodio ed è stato chiesto l'annullamento dello stesso, sulla scorta della formulazione di un unico motivo con cui si lamenta la violazione dell'art. 171, comma 1, cod. proc. pen. nonché la mancanza e illogicità della motivazione. La difesa - ricordato che, oltre all'istanza di declaratoria di non esecutività della sentenza, aveva chiesto anche la restituzione nel termine per impugnare - evidenzia che l'esame del fascicolo processuale n. 519/2007 R.G. Trib. ha fatto emergere che all'imputato non era stata notificata copia della sentenza di condanna, in quanto risultava unicamente l'avvenuta consegna ad Amodio di una busta sigillata dal contenuto incerto, succedaneo inadeguato della. relata di notificazione, con l'irrituale richiamo all'art. 143 cod. proc. civ., e, dunque, avrebbero dovuto rilevarsi l'assenza della relata di notifica da apporsi sull'originale dell'atto, la carenza della prova della completezza degli elementi essenziali 'del provvedimento trasmesso nonché la mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che aveva consegnato il plico. A fronte di tali rilievi il giudice dell'esecuzione, secondo la difesa, ha eluso le censure e ha completamente obliterato l'istanza di restituzione nel termine pure proposta. non motivando, in ordine alla relativa prospettazione, e nulla ha precisato nel provvedimento impugnato in ordine alla regolarità della procedura di notificazione adottata e alla certezza del contenuto e alla completezza dell'atto assunto come notificato, non chiarendo, in ogni caso, se ha ritenuto comunque notificato all'imputato l'estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell'art. 548 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto la notificazione della sentenza è risultata effettuata a mani proprie, ossia mediante la modalità più sicura per garantire la conoscenza dell'atto al destinatario, fatto confermato dalla sottoscrizione da parte dell'imputato sulla busta contenente l'atto a lui consegnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che l'impugnazione non sia fondata e vada quindi rigettata. 2. Rileva prendere atto che a ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'estratto contumaciale della suddetta sentenza era stato notificato a mani proprie di Amodio in data 1° aprile 2008, sia pure facendo riferimento alla disciplina di cui all'art. 143 cod. proc. civ.: quel che è stato ritenuto essenziale è il rilievo che la formalità si era alfine perfezionata secondo le modalità previste dall'ordinamento, posto che, in particolare, era risultato dalla relata che la consegna dell'atto da parte della Polizia municipale di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta, in busta chiusa nelle mani di Amodio, evidentemente previa sua identificazione, con la conseguente comunicazione all'Ufficio giudiziario procedente dell'avvenuto adempimento sempre da parte della suddetta Polizia municipale il 7 aprile 2008. Assodata tale base di fatto, il giudice dell'esecuzione ha argomentato nel senso che l'atto aveva raggiunto il suo scopo, senza nessuna lesione del diritto di difesa, dal momento che la sentenza era stata consegnata a mani proprie del destinatario il quale, dal canto suo, non aveva in alcun modo contestato di essere stato lui a riceverla. 3. Occorre considerare che il ricorrente non ha svolto contestazioni circa l'avvenuta ricezione del plico in busta chiusa, inviato alla Polizia municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Biella, in quanto contenente la sentenza n. 850/07 emessa il 21 novembre 2007 (la sentenza, dunque, e non il solo avviso di deposito, con l'estratto di essa, sufficiente al fine del perfezionamento della formalità prescritta dall'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., nel testo vigente al tempo), a lui consegnato nel tempo e nel luogo attestato dall'incaricato della notificazione, d'altronde in modo fidefaciente (dovendo sul punto considerarsi che la relata di notifica ha efficacia fidefaciente in relazione alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, fra cui rientrano la consegna dell'atto a mani proprie del destinatario o degli altri soggetti legittimati e il rilievo dell'impossibilità di reperire il destinatario presso il domicilio dichiarato, non rientrandovi, invece, il contenuto delle dichiarazioni da lui raccolte in loco e le indicazioni che non si accompagnano ad alcuna specificazione delle attività poste in essere per giustificarle: Sez. 5, n. 13257 del 10/01/2020, Lovato, Rv. 278949 - 01). La difesa ha, invece, evidenziato, censurandoli, il fatto che la notificazione era stata effettuata, non con le formalità stabilite dal codice di rito penale, bensì ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., lamentando la violazione delle regole stabilite a pena di nullità dall'art. 171 cod. proc. pen., giacché la notificazione si sarebbe risolta nella consegna di una busta dall'incerto contenuto e senza la sottoscrizione del pubblico ufficiale che aveva consegnato l'atto. 3.1. Posto ciò, la Corte osserva come sia vero che, ricevuta dal Tribunale di Biella la sentenza suindicata inviata il 3 marzo 2008 al Comando della Polizia municipale di [OSCURATO:PERSONA], per la sua notificazione ad Amodio, indicato come [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], alla [OSCURATO:PERSONA], n. 145, il responsabile del Servizio di quel plesso aveva incongruamente impostato la formalità notificatoria ai sensi dell'art. 143 del codice di rito civile, di guisa che, dopo aver appurato l'irreperibilità del destinatario, seguendo la traccia segnata da quella norma, il suddetto notificatore aveva proceduto al deposito dell'atto stesso nella casa comunale. Ed è altresì vero che, dopo di ciò, il succitato Comando aveva inviato la risposta al Tribunale di Biella in data 28 marzo 2008 dando atto di avere notificato il 27 marzo 2008 l'atto all'irreperibile Amodio, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., e trasmettendo il relativo esito a quell'Ufficio giudiziario che aveva disposto la formalità. Sennonché è pure emerso che Amodio si era subito dopo recato presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a ritirare personalmente l'atto e che lo stesso Comando aveva provveduto a perfezionare la fattispecie in data 10 aprile 2008, consegnando a mani proprie al destinatario la busta con la sentenza ivi depositata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., provvedendo a darne atto in calce al pregresso atto di deposito e raccogliendo la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva contestualmente dichiarato di ritirare il plico. 3.2. Poi, mentre il Tribunale di Biella, avendo nelle more appurato che, in realtà, [OSCURATO:PERSONA] risiedeva in Mosso, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 19, aveva nuovamente trasmesso stavolta al Comune di Mosso il 4 aprile 2008 - quando ancora non era venuto a conoscenza della novità inerente all'avvenuta notificazione - l'atto per la notifica da effettuarsi, per converso, la Polizia municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], con nota del 2 aprile 2008, aveva comunicato al Tribunale il completamento della formalità notificatoria dell'atto con l'avvenuta consegna a mani proprie ad Amodio: tale comunicazione era, tuttavia, pervenuta al Tribunale di Biella il 7 aprile 2008 (ossia, dopo che era stata inviata la nuova richiesta al Comune di Mosso). Sulla scorta dell'excursus risultante da tali presupposti di fatto, il Tribunale di Biella, preso atto della notificazione effettuata a mani proprie, non aveva insistito nella nuova richiesta di notificazione della sentenza trasmessa al Comune di Mosso e, coerentemente, il Cancelliere dell'Ufficio giudiziario, con la nota del 30 maggio 2008, aveva effettuato la comunicazione di rito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella dell'avvenuto conseguimento dell'irrevocabilità della sentenza alla data del 17 maggio 2008. 4. Orbene, dall'esame degli atti suindicati, ivi inclusa la dichiarazione sottoscritta dal destinatario, il cui controllo è consentito in questa sede, in ragione della natura della doglianza, si trae che il giudice dell'esecuzione ha correttamente concluso nel senso che il pubblico ufficiale incaricato della notificazione, pur ispirando il percorso richiesto dalla notificazione alle modalità stabilite dall'art. 143 cod. proc. civ., aveva alfine validamente compiuto la formalità essenziale e assorbente, ai fini della notificazione ai sensi degli artt.157 e ss. cod. proc. pen., ossia la consegna dell'atto a mani proprie del destinatario. Che l'atto contenuto nella busta fosse la sentenza oggetto della notificazione è stato fondatamente ritenuto essere un dato certo, non soltanto per l'attestazione fattane dal notificante, in uno alla dichiarazione del destinatario al momento del ritiro del plico, ma anche per il contenuto della richiesta effettuata dal Tribunale di Biella al Comune di [OSCURATO:PERSONA], con la nota di accompagnamento in data 3 marzo 2008 sopra richiamata, relativa alla trasmissione dell'atto da notificare: pur a non voler annettere natura fidefaciente all'attestazione del notificante in merito al contenuto della busta, la missiva acclusa all'invio dell'atto e le indicazioni richiamate nell'atto di deposito supportano, corroborandola, la conclusione del Tribunale circa la concreta valenza dimostrativa della relata, tale da determinare l'individuazione univoca del contenuto dell'atto. Del resto, il fatto che, certa la sua notificazione al destinatario, la consegna della sentenza sia avvenuta in busta non appare integrare una causa di nullità sussumibile fra quelle stabilite dall'art. 171 cod. proc. pen. 4.1. Quanto alla deduzione inerente alla mancata sottoscrizione della relata da parte del pubblico ufficiale che aveva consegnato l'atto, si muove, in premessa, dal dato testuale di cui all'art. 171, lett. c), cod. proc. pen. esige la sottoscrizione del notificatore a pena di nullità; ragione per la quale merita consenso la linea esegetica che, annettendo determinante rilievo allo specifico disposto normativo ora indicato, ha ritenuto la nullità della notificazione dell'atto la cui relata sia priva della firma apposta dall'ufficiale notificatore (Sez. 3, n. 10215 del 10/12/2020, dep. 2021, Ciancarelli, Rv. 281237 - 01, approdo differente da quello enunciato da altro arresto di legittimità. - Sez. 4, n. 7658 del 16/12/2004, dep. 2005, Visi, Rv. 231245 - 01 - secondo cui non solo l'indecifrabilità, ma anche la mancanza della firma del soggetto che ha posto in essere la notificazione non è causa di nullità, non comportando tale carenza alcuna incertezza sull'autorità che ha emesso l'atto, giacché l'autenticità dell'atto stesso sarebbe garantita dalla responsabilità assunta dall'organo notificatore circa la conformità della copia all'atto originale con l'indicazione della sua provenienza dall'organo competente da cui promana). Tanto precisato in linea di principio, deve, però, rilevarsi che, nel caso concreto, la prospettazione difensiva non tiene conto del fatto che la copia della relata espone anche la sottoscrizione del notificatore, oltre alla firma dell'addetto al deposito: e solo quest'ultima risulta certamente anteposta alla consegna dell'atto, siccome riferita al deposito di esso presso la casa comunale, avvenuto il 27 marzo 2008, laddove, per ciò che concerne la consegna dell'atto al destinatario, la stessa dichiarazione firmata da Amodio ne aveva asseverato l'effettuazione in data 1° aprile 2008. Quindi, mentre la data del 27 marzo 2008 appare riferirsi al deposito dell'atto nella Casa comunale attestato dalla firma dell'addetto al deposito, l'ulteriore sottoscrizione del notificatore, individuato nell'agente della Polizia municipale che aveva perfezionato la formalità, non può che essere riferita al complesso degli incombenti procedimentali che hanno contraddistinto la formalità stessa, ivi inclusa la consegna della busta con la sentenza al destinatario, avvenuta il 10 aprile 2008, con tale firma il notificatore avendo ascritto a sé la titolarità della complessiva notificazione. Da ciò consegue che fondatamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto sussistente e valida la relata. 4.2. Sotto altro aspetto, pure il, certo inesatto, riferimento alla normativa processualcivilistica, una volta che sia risultata attestata l'avvenuta notificazione della sentenza nelle forme della consegna perfezionata a mani proprie, è stato in modo corretto relegato dal giudice dell'esecuzione nell'ambito delle - non determinanti ai fini della verifica di validità - irregolarità del procedimento di notificazione dell'atto. Invero, opera in tal caso il principio di diritto secondo cui la notificazione eseguita a mani proprie dell'imputato, quand'anche sussista un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto essa costituisce la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (Sez. 1, n. 9544 del 26/09/2017, dep. 2018, Pezzoni, Rv. 272309 - 01; Sez. 2, n. 6910 del 25/01/2011, Macrì. Rv. 249360 - 01). Il ponderato radicamento dell'ordinanza su tali principi esclude la fondatezza della tesi - sostenuta dal ricorrente come esito della complessiva doglianza - secondo cui l'avviso di deposito, con l'estratto della sentenza, non sarebbe stato notificato all'imputato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 548 cod. proc. pen., nel testo vigente per tale vertenza. Pertanto, l'impugnazione, con primario riferimento all'omessa dichiarazione di inefficacia del titolo per la dedotta - ma non emersa - mancata notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale, deve ritenersi correttamene contrastata dal giudice dell'esecuzione. 4.3. Né può essere accolta la censura che lamenta la carente motivazione in ordine all'azione di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., secondo il testo della norma all'epoca vigente. Si muove, certo, dal principio di diritto, puntualizzato dalle Sezioni unite, secondi cui, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. peri., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge del 28 aprile 2014, n. 67, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01). Tuttavia, proprio partendo dalla premessa logico-giuridica che ha condotto alla definizione del grado di conoscenza necessario e sufficiente a precludere l'utile esperimento del rimedio restitutorio, deve necessariamente ritenersi che il contumace il quale si veda notificare a mani proprie la sentenza che lo ha condannato abbia conseguito, in virtù dell'utile perfezionamento dell'incombente, la conoscenza effettiva tanto del procedimento a cui è stato sottoposto quanto del provvedimento che lo ha concluso. Evidente è, quindi, la ragione per la quale il giudice dell'esecuzione, raggiunto il suindicato approdo, ha disatteso, in modo implicito ma univoco, anche la corrispondente prospettiva 'addotta, in via subordinata, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Corollario di queste riflessioni è, pertanto, l'integrale rigetto del ricorso. Segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al