CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 04362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 7 giugno 2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali proprietari dell'albergo [OSCURATO:PERSONA], di revoca dell'ordine di demolizione n.50/2002, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, di esecuzione della sentenza del 2 luglio 1999 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, di condanna dei ricorrenti per i reati edilizi ed ex art. 1-sexies, comma 2, legge 431/1985. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione per essere l'ordinanza scritta a mano in modo incomprensibile e non intellegibile. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato l'incidente di esecuzione richiamando una precedente ordinanza del 11 febbraio 2021 che però non sarebbe stata acquisita agli atti del processo prima dell'udienza camerale del 3 giugno 2021 ma in un momento successivo all'udienza del 3 giugno 2021, in violazione del diritto di difesa. L'ordinanza del 12 febbraio 2021 sarebbe però a sua volta illegittima perché le argomentazioni del giudice sarebbero smentite dalla consulenza tecnica di parte depositata nel precedente incidente di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Per quanto l'ordinanza sia scritta a mano, la grafia è sufficientemente chiara ed è comprensibile il percorso logico seguito. L'incidente di esecuzione è stato rigettato perché analoga istanza era già stata rigettata, dopo un articolato iter processuale, con l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli del 11 febbraio 2021. In sostanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che rispetto alla precedente ordinanza non emergessero elementi di novità: più precisamente, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'incidente di esecuzione ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 1.2. Con il ricorso non si contesta la ritenuta mera riproposizione della richiesta già rigettata, reale ratio del provvedimento impugnato: di conseguenza il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. Si propongono, invece, motivi avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli del 11 febbraio 2021; tale ordinanza avrebbe dovuto però essere tempestivamente impugnata. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli del 11 febbraio 2021 non è poi stata acquisita al di fuori del contraddittorio delle parti, posto che essa è richiamata ed allegata al parere del Pubblico ministero; tale parere è stato allegato al ricorso. Il Pubblico ministero ha chiesto, infatti, di dichiarare inammissibile l'incidente di esecuzione proposto dai ricorrenti ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto mera riproposizione di una richiesta già rigettata il 11 febbraio 2021 e basata sugli stessi elementi. 2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/01/2022. Il C rligli re