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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33742/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13272/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 10142/07/2023 depositata in data 11/12/2023; Oggetto: cessazione della materia del contendere Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente impugnava l’avviso di accertamento n.

TYU01A700401/2018 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Enna, a seguito dell’applicazione della procedura di accertamento induttivo del reddito tramite studi di settore ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n.600/1973 e art.62-bis del d.L. 331/1993, per l’anno d’imposta 2014; - il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; - appellava l’Ufficio; - con la sentenza qui gravata, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l’impugnazione e ritenuto da un lato sussistenti le “gravi incongruenze” ex art. 62 sexies, c.3, del D.L. n. 331/1993, dall’altro legittimo l’operato dell’Ufficio quanto alla determinazione del valore che ha messo in confronto i ricavi dichiarati con i redditi ad essi relativi, determinando il valore complessivo; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi di gravame; - l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione Collegiale; Considerato che: - è in atti documentazione, depositata dall’Agenzia delle Entrate, comprovante il perfezionamento – tra le parti – della conciliazione extragiudiziale ex art. 48 d.

Lgs. n. 546 del 1992, la quale, in forza Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] del richiamo previsto dal c. 4 bis della ridetta disposizione, trova applicazione anche ai giudizi pendenti di fronte a questa Corte; -pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere; - le spese processuali dell’intero giudizio sono compensate tra le parti; P.Q.M dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa tra le parti le spese di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13272/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 10142/07/2023 depositata in data 11/12/2023; Oggetto: cessazione della materia del contendere Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente impugnava l’avviso di accertamento n. TYU01A700401/2018 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Enna, a seguito dell’applicazione della procedura di accertamento induttivo del reddito tramite studi di settore ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n.600/1973 e art.62-bis del d.L. 331/1993, per l’anno d’imposta 2014; - il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; - appellava l’Ufficio; - con la sentenza qui gravata, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l’impugnazione e ritenuto da un lato sussistenti le “gravi incongruenze” ex art. 62 sexies, c.3, del D.L. n. 331/1993, dall’altro legittimo l’operato dell’Ufficio quanto alla determinazione del valore che ha messo in confronto i ricavi dichiarati con i redditi ad essi relativi, determinando il valore complessivo; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi di gravame; - l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione Collegiale; Considerato che: - è in atti documentazione, depositata dall’Agenzia delle Entrate, comprovante il perfezionamento – tra le parti – della conciliazione extragiudiziale ex art. 48 d. Lgs. n. 546 del 1992, la quale, in forza Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] del richiamo previsto dal c. 4 bis della ridetta disposizione, trova applicazione anche ai giudizi pendenti di fronte a questa Corte; -pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere; - le spese processuali dell’intero giudizio sono compensate tra le parti; P.Q.M dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di l
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