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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22889/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28926/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MOTTA Avv. [OSCURATO:PERSONA], da quest'ul- timo rappresentatie difesi, con domicilio in Roma, piazza Cavour , presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Tuscolana , n. 9 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catania n. 737/21, depositata il 1° aprile 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che con sentenza n. 381/17 il Tribunale di Siracusa accolse le opposizioni riunite proposte da Francesco,Antonino e [OSCURATO:PERSONA] avverso i decreti ingiuntivi n. 954/11 e n. 29/12, aventi ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal Comune di Carlentini per la demolizione di un edificio e la messa in sicurezza di un altro, disposte con ordinanza contingibile ed ur- gente n. 15 del 21 giugno 2010, dichiarando il difettodi giurisdizione dell'Au- torità giudiziaria ordinaria e compensando integralmente le spese proces- suali; che il gravame interposto dai Motta è stato parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Catania, che con sentenza del 1° aprile 2021 ha revocato i decreti ingiuntivi, disponendo la correzione di un errore materiale occorso nell'indicazione delle parti del giudizio, confermando la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e compensando anche quelle del giudizio d'appello; che avverso la predetta sentenza i Motta hannoproposto ricorso per cas- sazione, per un solo motivo,illustrato anche con memoria, al quale il Comune ha resistito con controricorso.

Considerato checon l'unico motivo d'impugnazione i ricorrent i denun- cianola nullità del procedimento per violazione e/ofalsa applicazione dell'art t . 91 e 92 cod. proc. civ. e dell'art. 133, lett. q), cod. proc. amm., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la fonda- tezza delle censure mosse alla decisione di primo grado, nella parte concer- nente la compensazione delle spese processuali, ed avendo pertanto provve- duto all'integrazione della relativa motivazione, ha a sua volta disposto la compensazione delle spese del giudizio di appello; che, ad avviso dei ricorrenti, la sentenza impugnata risulta errata anche nella parte in cui ha provveduto alla predetta integrazione, in virtù della na- tura asseritamente controversa della questione trattata, avendo richiamato pronunce di legittimità anterioriall'entrata in vigore dell'art. 133, lett. q), del d.lgs. 2 luglio2010, n. 104, senza tenere conto della nuova disciplina intro- dotta da tale disposizione, che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti con- tingibili ed urgenti e quelle connesse all'esecuzione degli stessi; che le censure sono infondate; che, in tema di spese processuali, questa Corte ha infatti affermato che l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 45 , comma undicesimo,della legge 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui per- mette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano «gravi ed ec- cezionali ragioni», costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sededi legittimità, in quanto fondato su norme giuri- diche; che, in particolare, nella nozione di «gravi ed eccezionali ragioni» possono rientrare anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza,se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, os- sia di questioni decise(cfr. Cass., Sez.

Un., 22/02/2012, n. 2572; Cass., Sez.

II, 11/03/2022, n. 7992; Cass., Sez.

VI, 10/02/2014, n. 2883); che correttamente, in quest'ottica, la sentenza impugnata ha confermato l'integrale compensazione delle spese processuali disposta dalla sentenza di primo grado, dando atto della natura oggettivamente controversa della que- stione affrontata, avente ad oggetto il riparto di giurisdizione in tema di re- cupero delle spese sostenute per l'esecuzione di un'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, e richiamando a tal fine due pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte, con cui è stata affermata la devoluzione della controversia all'Autorità giudiziaria ordinaria(cfr. Cass., Sez.

Un., 25/09/2018, n. 22756; 10/07/2006, n. 15611; nei medesimi termini, v. anche più recentemente Cass., Sez.

Un., 28/07/ 2021, n. 21640), in contrasto con la soluzione adottata nel presente giudizio dalla sentenza di primo grado, rimastaincensurata sul punto; che l'opinabilità della questione di giurisdizione non può essere esclusa, come sostiene la difesa dei ricorrenti, in virtù della riferibilità delle pronunce richiamate alla disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 133, lett. q), cod. proc. amm., che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice am- ministrativo «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contin- gibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pub- blica, di incolumitàpubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato»; che la soluzione adottata dalle predette pronunce è stata da ultimo riba- dita, peraltro in sede di decisione su un conflitto reale negativo di giurisdi- zione,anche in riferimento a giudizi insorti in epoca successiva all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, essendo stato affermatoche, quanto meno nell'ipotesi in cui la controversia non abbia ad oggetto l'impu- gnazione dei provvedimenti amministrativi a monte della pretesa, «la natura della posizionesoggettiva incisa dall'ordinanza non viene sotto alcun profilo in rilievo nella fase di riscossione del creditodell'amministrazione per le spese affrontate a seguitodell'inerzia del destinatario dell'ordine, in quanto al giu- diceordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente eser- citato in sede di emissione del provvedimento amministrativo, ma solo se sussista il diritto soggettivo dell'amministrazione a essere rimborsata , per avere effettivamente speso le somme di cui domanda ilrimborso e per non essere stata la spesa eccessiva in relazioneall'obiettivo perseguito e deter- minato nel provvedimento»(cfr. Cass., Sez.

Un., 6/04/2022, n. 11258); che l'infondatezza delle censure riguardanti la compensazione delle spese del giudizio di primo grado consente inoltre di escludere la condivisibilità dell'assunto dei ricorrenti secondo cui l'integrazione della relativa motivazione da parte della Corte d'appello, dimostrandone l'insufficienza,avrebbe giusti- ficato unadiversa decisione in ordine a quelle del giudizio di secondo grado ; che la conferma della statuizione adottata dal Giudice di primo grado, comportando l'infondatezza parziale dell'appello, accolto soltanto nella parte concernente la revoca delle ingiunzioni e la corretta individuazione delle parti, consente infatti di ritenere giustificata la decisione relativa alle spese della fase di gravame, anch'esse compensate, conformemente a quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., in ragione della reciprocasoc- combenzadelle parti; che, ai fini della configurabilità della soccombenza reciprocanon è neces- saria la proposizione di una pluralità di domande contrapposte, accolte o ri- gettatee cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma è sufficiente anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, ovvero, in sede di gravame, l'accoglimento di alcuni soltanto dei motivi d'impugnazione riguardanti la decisione adottata in ordine alla medesima domanda(cfr. Cass., Sez.

III, 22/08/2018, n. 20888; Cass., Sez.

I, 24/04/2018, n. 10113); che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna deiri- corrential pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna iricorrenti al pagamento, in favore del controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicemb re 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28926/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MOTTA Avv. [OSCURATO:PERSONA], da quest'ul- timo rappresentatie difesi, con domicilio in Roma, piazza Cavour , presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Tuscolana , n. 9 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catania n. 737/21, depositata il 1° aprile 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che con sentenza n. 381/17 il Tribunale di Siracusa accolse le opposizioni riunite proposte da Francesco,Antonino e [OSCURATO:PERSONA] avverso i decreti ingiuntivi n. 954/11 e n. 29/12, aventi ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal Comune di Carlentini per la demolizione di un edificio e la messa in sicurezza di un altro, disposte con ordinanza contingibile ed ur- gente n. 15 del 21 giugno 2010, dichiarando il difettodi giurisdizione dell'Au- torità giudiziaria ordinaria e compensando integralmente le spese proces- suali; che il gravame interposto dai Motta è stato parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Catania, che con sentenza del 1° aprile 2021 ha revocato i decreti ingiuntivi, disponendo la correzione di un errore materiale occorso nell'indicazione delle parti del giudizio, confermando la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e compensando anche quelle del giudizio d'appello; che avverso la predetta sentenza i Motta hannoproposto ricorso per cas- sazione, per un solo motivo,illustrato anche con memoria, al quale il Comune ha resistito con controricorso. Considerato checon l'unico motivo d'impugnazione i ricorrent i denun- cianola nullità del procedimento per violazione e/ofalsa applicazione dell'art t . 91 e 92 cod. proc. civ. e dell'art. 133, lett. q), cod. proc. amm., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la fonda- tezza delle censure mosse alla decisione di primo grado, nella parte concer- nente la compensazione delle spese processuali, ed avendo pertanto provve- duto all'integrazione della relativa motivazione, ha a sua volta disposto la compensazione delle spese del giudizio di appello; che, ad avviso dei ricorrenti, la sentenza impugnata risulta errata anche nella parte in cui ha provveduto alla predetta integrazione, in virtù della na- tura asseritamente controversa della questione trattata, avendo richiamato pronunce di legittimità anterioriall'entrata in vigore dell'art. 133, lett. q), del d.lgs. 2 luglio2010, n. 104, senza tenere conto della nuova disciplina intro- dotta da tale disposizione, che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti con- tingibili ed urgenti e quelle connesse all'esecuzione degli stessi; che le censure sono infondate; che, in tema di spese processuali, questa Corte ha infatti affermato che l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 45 , comma undicesimo,della legge 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui per- mette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano «gravi ed ec- cezionali ragioni», costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sededi legittimità, in quanto fondato su norme giuri- diche; che, in particolare, nella nozione di «gravi ed eccezionali ragioni» possono rientrare anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza,se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, os- sia di questioni decise(cfr. Cass., Sez. Un., 22/02/2012, n. 2572; Cass., Sez. II, 11/03/2022, n. 7992; Cass., Sez. VI, 10/02/2014, n. 2883); che correttamente, in quest'ottica, la sentenza impugnata ha confermato l'integrale compensazione delle spese processuali disposta dalla sentenza di primo grado, dando atto della natura oggettivamente controversa della que- stione affrontata, avente ad oggetto il riparto di giurisdizione in tema di re- cupero delle spese sostenute per l'esecuzione di un'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, e richiamando a tal fine due pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte, con cui è stata affermata la devoluzione della controversia all'Autorità giudiziaria ordinaria(cfr. Cass., Sez. Un., 25/09/2018, n. 22756; 10/07/2006, n. 15611; nei medesimi termini, v. anche più recentemente Cass., Sez. Un., 28/07/ 2021, n. 21640), in contrasto con la soluzione adottata nel presente giudizio dalla sentenza di primo grado, rimastaincensurata sul punto; che l'opinabilità della questione di giurisdizione non può essere esclusa, come sostiene la difesa dei ricorrenti, in virtù della riferibilità delle pronunce richiamate alla disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 133, lett. q), cod. proc. amm., che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice am- ministrativo «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contin- gibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pub- blica, di incolumitàpubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato»; che la soluzione adottata dalle predette pronunce è stata da ultimo riba- dita, peraltro in sede di decisione su un conflitto reale negativo di giurisdi- zione,anche in riferimento a giudizi insorti in epoca successiva all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, essendo stato affermatoche, quanto meno nell'ipotesi in cui la controversia non abbia ad oggetto l'impu- gnazione dei provvedimenti amministrativi a monte della pretesa, «la natura della posizionesoggettiva incisa dall'ordinanza non viene sotto alcun profilo in rilievo nella fase di riscossione del creditodell'amministrazione per le spese affrontate a seguitodell'inerzia del destinatario dell'ordine, in quanto al giu- diceordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente eser- citato in sede di emissione del provvedimento amministrativo, ma solo se sussista il diritto soggettivo dell'amministrazione a essere rimborsata , per avere effettivamente speso le somme di cui domanda ilrimborso e per non essere stata la spesa eccessiva in relazioneall'obiettivo perseguito e deter- minato nel provvedimento»(cfr. Cass., Sez. Un., 6/04/2022, n. 11258); che l'infondatezza delle censure riguardanti la compensazione delle spese del giudizio di primo grado consente inoltre di escludere la condivisibilità dell'assunto dei ricorrenti secondo cui l'integrazione della relativa motivazione da parte della Corte d'appello, dimostrandone l'insufficienza,avrebbe giusti- ficato unadiversa decisione in ordine a quelle del giudizio di secondo grado ; che la conferma della statuizione adottata dal Giudice di primo grado, comportando l'infondatezza parziale dell'appello, accolto soltanto nella parte concernente la revoca delle ingiunzioni e la corretta individuazione delle parti, consente infatti di ritenere giustificata la decisione relativa alle spese della fase di gravame, anch'esse compensate, conformemente a quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., in ragione della reciprocasoc- combenzadelle parti; che, ai fini della configurabilità della soccombenza reciprocanon è neces- saria la proposizione di una pluralità di domande contrapposte, accolte o ri- gettatee cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma è sufficiente anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, ovvero, in sede di gravame, l'accoglimento di alcuni soltanto dei motivi d'impugnazione riguardanti la decisione adottata in ordine alla medesima domanda(cfr. Cass., Sez. III, 22/08/2018, n. 20888; Cass., Sez. I, 24/04/2018, n. 10113); che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna deiri- corrential pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna iricorrenti al pagamento, in favore del controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicemb re 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'u
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