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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27972/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ACCARDIO, che ha conclusochiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 22/10/2025, la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza del Tribunale di Varese che ha condannato XXXXXXXXXXalla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, per il reato di tentato omicidio indanno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, eseguito aggredendolo alle prime ore delgiorno del 30/12/2023 in pieno centro di Varese, colpendolo al capo con unabottiglia di vetro e, una volta riverso a terra, continuando a percuoterlo con calcie pugni al volto e sul resto del corpo e infine procurandogli emorragie cerebralipericolose per la vita con prognosi iniziale di giorni trenta.2.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso dal difensore diXXXXXXXXXX, che ha articolato due motivi.2.1.

Con il primo ha denunciato violazione di legge e manifesta illogicitàdella motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. inrelazione all’erronea applicazione degli artt. 56 e 575 cod. pen.La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente l’elementomateriale del reato e nel qualificare gli effetti della condotta come pericoloconcreto per la vita della persona offesa, perché si era basata su valutazioniprognostiche meramente ipotetiche.I giudici di merito avevano valorizzato le dichiarazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA], medicodel Pronto soccorso sull’asserita potenziale idoneità dei sanguinamenti cerebrali aporre a rischio la vita, in base all’assunto che essi potessero progredire anchemolto rapidamente.La motivazione non indica, invece, parametri vitali critici all’ingresso inPronto Soccorso né caratteristiche specifiche dell’emorragie che potessero dareconto di una probabilità ragionevole e non teorica di una progressione rapida.Errata era stata anche la valorizzazione della collocazione della personaoffesa, appena giunta al nosocomio, nella Sala di osservazione breve intensiva,dove in realtà si accerta solo se un rischio si concretizzerà.Illogiche dovevano considerarsi anche le considerazioni con le quali sonostate disattese le valutazioni tecniche della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] riguardo il feliceesito del decorso delle lesioni approdato a conseguenze opposte rispetto a quelledelle prime diagnosi, sull’assunto che erano state svolte all’esito del decorsodella malattia e non ex ante; la Corte territoriale avrebbe confuso la valutazioneex ante del rischio, alla quale è chiamato il medico che ha il compito di prestarele cure, con l’accertamento ex ante del pericolo, che avrebbe dovuto svolgerecon motivazione rafforzata il giudice penale.Erronee, infine, erano anche le conclusioni tratte dai giudici di merito circal’elemento psicologico dell’imputato ricavato dalla reiterazione dei calci, dallaparte del colpo attinta e dalla prosecuzione dell’azione, senza spiegare perchéquesti elementi siano univocamente rivelatori di una volontà di uccidere.

Deltutto equivoco era anche l’elemento della durata dell’aggressione di almeno treminuti.2.2.

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett.e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche.La Corte territoriale non aveva preso in considerazione gli elementi positivi,pure richiamati in sentenza, come la resipiscenza e la piena confessione resadall’imputato.3.

E’ stata chiesta la trattazione orale.

All’udienza di discussione ilProcuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Il difensore dell’imputato ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Con il primo motivo si lamenta che i giudici di merito non hanno tenutoconto degli esiti degli accertamenti sanitari svolti dopo il ricovero della vittimaper apprestare le cure per le lesioni da questi subite a seguito dei colpi infertidall’imputato e non hanno così ricostruito quale fosse l’effettivo pericolo che lacondotta dell’imputato aveva determinato per l’integrità fisio-psichicadell’aggredito; tale carenza doveva considerarsi incidente sull’effettivaindividuazione di un atto diretto in modo non equivoco a provocare la morte dellavittima e si aggiungeva ad un quadro complessivamente deficitario riguardo allaprova della volontà delittuosa dell’imputato.Tali doglianze muovono da presupposto che possa darsi un diversosignificato probatorio a taluni elementi, che risultano, in realtà, vagliati concompletezza dalla Corte di appello di Milano nel rispetto delle regole della logicae delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M.,Rv. 271227 - 01); in base a dati certi con stringente e persuasivo ragionamentoprobatorio la sentenza impugnata non si è limitata a respingere apoditticamentele argomentazioni della difesa (sotto diverso profilo riproposte con i motivi diricorso per cassazione) ma ha dato una valutazione armonica di tutti gli elementipartitamente esaminati: le video riprese che danno conto di un’aggressione daparte dell’imputato alla persona offesa protrattasi in maniera violenta anchedopo che la stessa si era trovata inerme a terra, incapace di reagire; la violenzadei colpi inferti apprezzata dai giudici di merito attraverso la visione dellemovenze dei protagonisti della vicenda, ricavabili dal filmato; la gravità dellelesioni, che, a prescindere dal rischio immediato per la vita, rendevanonecessario un tempestivo intervento dei sanitari per evitare ulterioridegenerazioni delle emorragie già in atto; le zone del corpo della vittima colpitee in particolare la testa, attinta con violenza la cui intensità era dimostrata dallafrattura mascellare sinistra.E’ costante l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, in assenzao comunque a prescindere dalle ammissioni dell’imputato o di precise indicazionidella persona offesa, ai fini dell’accertamento dell’animus necandi, attribuiscevalore determinante all’apprezzamento in concreto dell’idoneità dell’azione, conuna prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che sipresentava ex ante all’imputato, al momento del compimento degli atti e in basealle condizioni umanamente prevedibili.

E così è stato ritenuto corretto trarre laprova del dolo di omicidio dalla pericolosità dell’arma usata, dalla gravità dellelesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivodell’agente (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275012-01).Corretto è stato anche ritenuto trarre la prova indiretta del dolo omicidiariodalle modalità operative e dall’arma impiegata, quando l’azione è consistita neltentativo non riuscito di infliggere plurime coltellate, interrotto da causeindipendenti dalla volontà dell’agente (Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Rv.277151-01).

E anche se la vittima attinta da colpi non abbia subito unpregiudizio significativo alla propria integrità fisiopsichica, non può essereescluso il dolo se le modalità delle azioni siano state attuate in modo daconseguire l’effetto avuto di mira (Sez. 1, n. 20601 del 17/03/2023, Rv. 284722-02).Tutti questi profili sono stati compiutamente valutati dalla sentenzaimpugnata nell’ambito di un percorso argomentativo privo di fratture logiche,rispetto al quale le doglianze sopra riassunte a null’altro valgono se non adesprimere un generico dissenso.La bottiglia con la quale è stato colpito il capo è arma impropria dalleevidenti potenzialità lesive, la reiterazione e il numero di calci e pugni con i qualiè proseguita l’aggressione e il grave contegno tenuto dall’imputato, che hadesistito solo dopo che il teste Catanese, da lui intimidito quando aveva cercatodi fermarlo, si era messo a suonare ripetutamente il clacson, sono daconsiderarsi indice univoco della volontà di colpire organi vitali e dellaconsapevolezza delle conseguenze potenzialmente lesive e irreversibili che lacondotta adottata con la violenza e i mezzi utilizzati avrebbe potuto produrre.Il fatto che, a fronte di una prima diagnosi che poteva preludere aconseguenze gravi per i centri vitali della vittima, l’evoluzione delle emorragieabbia segnato un percorso di recupero delle sue condizioni complessive nonsmentisce né rende illogica la valutazione ex ante relativa all’idoneità dellacondotta interrottasi a mettere concretamente a rischio la vita del soggettoaggredito.Non possono, pertanto, ravvisarsi i vizi denunciato con il primo motivo.3.

Inammissibile è il secondo motivo con il quale si lamenta la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche e si censura il complessivotrattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte territoriale non aveva presoin considerazione gli elementi positivi a favore dell’imputato, come laresipiscenza e la sua piena confessione.Com’è noto, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riformadell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai finidella concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610 – 01).Oltre alla preclusione che impedisce al giudice di limitarsi a prendere attodell’incensuratezza per fondare la sua decisione di concedere le circostanzela presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell’imputato incensuratoin assenza di elementi negativi), deve rilevarsi che la disposizione normativa,come riformulata e come costantemente interpretata dalla giurisprudenza dilegittimità, richiede concreti elementi positivi a favore dell’imputato pergiustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tanto che ilgiudice, dopo averne constatato l’assenza, non è tenuto nemmeno a motivaresulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 – 01).Orbene la Corte territoriale nel presente giudizio non si è limitata aconstatare l’assenza di elementi favorevoli per l’imputato, ma ha evidenziato laparticolare gravità della sua condotta, caratterizzata da efferatezza, proseguitacon protervia anche quando la vittima si trovava a terra, riversa e inerme.Inoltre, ha sottolineato che egli era gravato da numerosissimi precedentipenali e ha ricollegato la sua grave condotta violenta ai delitti già commessi inpassato e che esprimevano la stessa propensione a delinquere, come la rapina,le lesioni personali, la resistenza a pubblico ufficiale).Il ricorrente, senza contestare questi pregnanti elementi, si limita a criticarela sentenza perché non aveva valutato una confessione dell’imputato, che inrealtà non vi è stata, tale non potendosi considerarsi quella ricavabile dalledichiarazioni rese da costui e già ritenute del tutto irrilevanti e su alcuni punti (lasua affermazione di non avere colpito la vittima alla testa) del tutto smentite.4.

Il ricorso, poiché complessivamente infondato, deve essere, pertanto,rigettato con la conseguente condanna alle spese del ricorrente.Per le vicende connesse alle condotte di reato, che possono incidere suldiritto alla riservatezza di terzi soggetti coinvolti, deve disporsi ai sensi dell’art.52 d.lgs.n. 196/03 che in caso di diffusione del presente provvedimento debbanoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ACCARDIO, che ha conclusochiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 22/10/2025, la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza del Tribunale di Varese che ha condannato XXXXXXXXXXalla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, per il reato di tentato omicidio indanno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, eseguito aggredendolo alle prime ore delgiorno del 30/12/2023 in pieno centro di Varese, colpendolo al capo con unabottiglia di vetro e, una volta riverso a terra, continuando a percuoterlo con calcie pugni al volto e sul resto del corpo e infine procurandogli emorragie cerebralipericolose per la vita con prognosi iniziale di giorni trenta.2. Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso dal difensore diXXXXXXXXXX, che ha articolato due motivi.2.1. Con il primo ha denunciato violazione di legge e manifesta illogicitàdella motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. inrelazione all’erronea applicazione degli artt. 56 e 575 cod. pen.La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente l’elementomateriale del reato e nel qualificare gli effetti della condotta come pericoloconcreto per la vita della persona offesa, perché si era basata su valutazioniprognostiche meramente ipotetiche.I giudici di merito avevano valorizzato le dichiarazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA], medicodel Pronto soccorso sull’asserita potenziale idoneità dei sanguinamenti cerebrali aporre a rischio la vita, in base all’assunto che essi potessero progredire anchemolto rapidamente.La motivazione non indica, invece, parametri vitali critici all’ingresso inPronto Soccorso né caratteristiche specifiche dell’emorragie che potessero dareconto di una probabilità ragionevole e non teorica di una progressione rapida.Errata era stata anche la valorizzazione della collocazione della personaoffesa, appena giunta al nosocomio, nella Sala di osservazione breve intensiva,dove in realtà si accerta solo se un rischio si concretizzerà.Illogiche dovevano considerarsi anche le considerazioni con le quali sonostate disattese le valutazioni tecniche della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] riguardo il feliceesito del decorso delle lesioni approdato a conseguenze opposte rispetto a quelledelle prime diagnosi, sull’assunto che erano state svolte all’esito del decorsodella malattia e non ex ante; la Corte territoriale avrebbe confuso la valutazioneex ante del rischio, alla quale è chiamato il medico che ha il compito di prestarele cure, con l’accertamento ex ante del pericolo, che avrebbe dovuto svolgerecon motivazione rafforzata il giudice penale.Erronee, infine, erano anche le conclusioni tratte dai giudici di merito circal’elemento psicologico dell’imputato ricavato dalla reiterazione dei calci, dallaparte del colpo attinta e dalla prosecuzione dell’azione, senza spiegare perchéquesti elementi siano univocamente rivelatori di una volontà di uccidere. Deltutto equivoco era anche l’elemento della durata dell’aggressione di almeno treminuti.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett.e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche.La Corte territoriale non aveva preso in considerazione gli elementi positivi,pure richiamati in sentenza, come la resipiscenza e la piena confessione resadall’imputato.3. E’ stata chiesta la trattazione orale. All’udienza di discussione ilProcuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Il difensore dell’imputato ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Con il primo motivo si lamenta che i giudici di merito non hanno tenutoconto degli esiti degli accertamenti sanitari svolti dopo il ricovero della vittimaper apprestare le cure per le lesioni da questi subite a seguito dei colpi infertidall’imputato e non hanno così ricostruito quale fosse l’effettivo pericolo che lacondotta dell’imputato aveva determinato per l’integrità fisio-psichicadell’aggredito; tale carenza doveva considerarsi incidente sull’effettivaindividuazione di un atto diretto in modo non equivoco a provocare la morte dellavittima e si aggiungeva ad un quadro complessivamente deficitario riguardo allaprova della volontà delittuosa dell’imputato.Tali doglianze muovono da presupposto che possa darsi un diversosignificato probatorio a taluni elementi, che risultano, in realtà, vagliati concompletezza dalla Corte di appello di Milano nel rispetto delle regole della logicae delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M.,Rv. 271227 - 01); in base a dati certi con stringente e persuasivo ragionamentoprobatorio la sentenza impugnata non si è limitata a respingere apoditticamentele argomentazioni della difesa (sotto diverso profilo riproposte con i motivi diricorso per cassazione) ma ha dato una valutazione armonica di tutti gli elementipartitamente esaminati: le video riprese che danno conto di un’aggressione daparte dell’imputato alla persona offesa protrattasi in maniera violenta anchedopo che la stessa si era trovata inerme a terra, incapace di reagire; la violenzadei colpi inferti apprezzata dai giudici di merito attraverso la visione dellemovenze dei protagonisti della vicenda, ricavabili dal filmato; la gravità dellelesioni, che, a prescindere dal rischio immediato per la vita, rendevanonecessario un tempestivo intervento dei sanitari per evitare ulterioridegenerazioni delle emorragie già in atto; le zone del corpo della vittima colpitee in particolare la testa, attinta con violenza la cui intensità era dimostrata dallafrattura mascellare sinistra.E’ costante l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, in assenzao comunque a prescindere dalle ammissioni dell’imputato o di precise indicazionidella persona offesa, ai fini dell’accertamento dell’animus necandi, attribuiscevalore determinante all’apprezzamento in concreto dell’idoneità dell’azione, conuna prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che sipresentava ex ante all’imputato, al momento del compimento degli atti e in basealle condizioni umanamente prevedibili. E così è stato ritenuto corretto trarre laprova del dolo di omicidio dalla pericolosità dell’arma usata, dalla gravità dellelesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivodell’agente (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275012-01).Corretto è stato anche ritenuto trarre la prova indiretta del dolo omicidiariodalle modalità operative e dall’arma impiegata, quando l’azione è consistita neltentativo non riuscito di infliggere plurime coltellate, interrotto da causeindipendenti dalla volontà dell’agente (Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Rv.277151-01). E anche se la vittima attinta da colpi non abbia subito unpregiudizio significativo alla propria integrità fisiopsichica, non può essereescluso il dolo se le modalità delle azioni siano state attuate in modo daconseguire l’effetto avuto di mira (Sez. 1, n. 20601 del 17/03/2023, Rv. 284722-02).Tutti questi profili sono stati compiutamente valutati dalla sentenzaimpugnata nell’ambito di un percorso argomentativo privo di fratture logiche,rispetto al quale le doglianze sopra riassunte a null’altro valgono se non adesprimere un generico dissenso.La bottiglia con la quale è stato colpito il capo è arma impropria dalleevidenti potenzialità lesive, la reiterazione e il numero di calci e pugni con i qualiè proseguita l’aggressione e il grave contegno tenuto dall’imputato, che hadesistito solo dopo che il teste Catanese, da lui intimidito quando aveva cercatodi fermarlo, si era messo a suonare ripetutamente il clacson, sono daconsiderarsi indice univoco della volontà di colpire organi vitali e dellaconsapevolezza delle conseguenze potenzialmente lesive e irreversibili che lacondotta adottata con la violenza e i mezzi utilizzati avrebbe potuto produrre.Il fatto che, a fronte di una prima diagnosi che poteva preludere aconseguenze gravi per i centri vitali della vittima, l’evoluzione delle emorragieabbia segnato un percorso di recupero delle sue condizioni complessive nonsmentisce né rende illogica la valutazione ex ante relativa all’idoneità dellacondotta interrottasi a mettere concretamente a rischio la vita del soggettoaggredito.Non possono, pertanto, ravvisarsi i vizi denunciato con il primo motivo.3. Inammissibile è il secondo motivo con il quale si lamenta la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche e si censura il complessivotrattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte territoriale non aveva presoin considerazione gli elementi positivi a favore dell’imputato, come laresipiscenza e la sua piena confessione.Com’è noto, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riformadell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai finidella concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610 – 01).Oltre alla preclusione che impedisce al giudice di limitarsi a prendere attodell’incensuratezza per fondare la sua decisione di concedere le circostanzela presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell’imputato incensuratoin assenza di elementi negativi), deve rilevarsi che la disposizione normativa,come riformulata e come costantemente interpretata dalla giurisprudenza dilegittimità, richiede concreti elementi positivi a favore dell’imputato pergiustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tanto che ilgiudice, dopo averne constatato l’assenza, non è tenuto nemmeno a motivaresulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 – 01).Orbene la Corte territoriale nel presente giudizio non si è limitata aconstatare l’assenza di elementi favorevoli per l’imputato, ma ha evidenziato laparticolare gravità della sua condotta, caratterizzata da efferatezza, proseguitacon protervia anche quando la vittima si trovava a terra, riversa e inerme.Inoltre, ha sottolineato che egli era gravato da numerosissimi precedentipenali e ha ricollegato la sua grave condotta violenta ai delitti già commessi inpassato e che esprimevano la stessa propensione a delinquere, come la rapina,le lesioni personali, la resistenza a pubblico ufficiale).Il ricorrente, senza contestare questi pregnanti elementi, si limita a criticarela sentenza perché non aveva valutato una confessione dell’imputato, che inrealtà non vi è stata, tale non potendosi considerarsi quella ricavabile dalledichiarazioni rese da costui e già ritenute del tutto irrilevanti e su alcuni punti (lasua affermazione di non avere colpito la vittima alla testa) del tutto smentite.4. Il ricorso, poiché complessivamente infondato, deve essere, pertanto,rigettato con la conseguente condanna alle spese del ricorrente.Per le vicende connesse alle condotte di reato, che possono incidere suldiritto alla riservatezza di terzi soggetti coinvolti, deve disporsi ai sensi dell’art.52 d.lgs.n. 196/03 che in caso di diffusione del presente provvedimento debbanoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 27972/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris