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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 34169/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 25833-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA 2021 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; 628 - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 421/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; t

57. R.G. 25833/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua domanda di protezione, adiva il Tribunale di Cagliari.

A sostegno della domanda aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale che aveva solo sedici anni quando la matrigna lo aveva cacciato di casa, che non sapeva dove andare e dormiva per strada, che era allora partito per la Libia; a causa della matrigna temeva per la sua incolumità in caso di rimpatrio.

Davanti al Tribunale il richiedente non è comparso all'udienza.

Il Tribunale ha rigettato la domanda.

La pronuncia è stata impugnata innanzi alla Corte d'appello di Cagliari che, con sentenza 13 maggio 2019, n. 421, ha respinto il gravame.

Avverso la decisione della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell'interno si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso, articolato in tre motivi, è inammissibile in quanto i motivi risultano riferiti a una fattispecie diversa da quella in esame.

Il primo motivo discorre infatti di computo dei termini per ricorrere per cassazione contro l'ordinanza, quando invece il provvedimento impugnato è una sentenza.

Nel secondo motivo si parla di minacce da parte di membri di un'organizzazione criminale, vicenda estranea al caso di specie ove il ricorrente ha narrato di una relazione problematica con la matrigna.

Nel terzo motivo, ove si contesta genericamente la mancata concessione della protezione umanitaria, si fa riferimento alla Corte d'appello di Torino invece che alla Corte d'appello di Cagliari.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell'interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell'art. 370 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 febbraio 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 25833-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA 2021 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; 628 - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 421/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; t 57. R.G. 25833/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua domanda di protezione, adiva il Tribunale di Cagliari. A sostegno della domanda aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale che aveva solo sedici anni quando la matrigna lo aveva cacciato di casa, che non sapeva dove andare e dormiva per strada, che era allora partito per la Libia; a causa della matrigna temeva per la sua incolumità in caso di rimpatrio. Davanti al Tribunale il richiedente non è comparso all'udienza. Il Tribunale ha rigettato la domanda. La pronuncia è stata impugnata innanzi alla Corte d'appello di Cagliari che, con sentenza 13 maggio 2019, n. 421, ha respinto il gravame. Avverso la decisione della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso, articolato in tre motivi, è inammissibile in quanto i motivi risultano riferiti a una fattispecie diversa da quella in esame. Il primo motivo discorre infatti di computo dei termini per ricorrere per cassazione contro l'ordinanza, quando invece il provvedimento impugnato è una sentenza. Nel secondo motivo si parla di minacce da parte di membri di un'organizzazione criminale, vicenda estranea al caso di specie ove il ricorrente ha narrato di una relazione problematica con la matrigna. Nel terzo motivo, ove si contesta genericamente la mancata concessione della protezione umanitaria, si fa riferimento alla Corte d'appello di Torino invece che alla Corte d'appello di Cagliari. II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell'interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell'art. 370 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 febbraio 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] D
Sentenza Cassazione n. 34169/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris