CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 22189/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 27/06/2024, ha parzialmente riformato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia del 19/11/2020, di condanna di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui all'art 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a), 8 del d.lgs. 74 del 2000 (capo b) e da ultimo per il reato di cui agli artt. 10 d.lgs. 74 del 2000 (capo c); --che l'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'imputazione di cui all'art. 8 del d.lgs. 74 del 2000 per non aver la Corte di appello congruamente vagliato lo scarno compendio probatorio e per non aver considerato la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe riferito che gli accertamenti ad opera della Guardia di Finanza sarebbero stati effettuati non prima del maggio 2018 ovvero quando la ditta aveva già cessato le sue funzioni; --che, con un secondo motivo, la ricorrente lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato; --che il ricorso è inammissibile perché appare volto, in contrasto con i principi più volti affermati da questa Corte (cfr Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893), a pretendere una rilettura degli elementi probatori già correttamente e logicamente valutati dal giudice d'appello che, in ordine alla natura fittizia delle fatture e alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato de quo, ha affermato che l'imputata non ha prodotto alcun elemento a riprova dell'effettività delle operazioni e ritenuto che l'assenza di strutture aziendali, di mezzi e di personale costituiscono elementi da cui inferire che le fatture emesse dalla società di cui la ricorrente è rappresentante legale, nei confronti della società D.G.F. s.r.I., si riferissero ad operazioni del tutto inesistenti e dunque siano state emesse al solo fine di consentire ai destinatari passivi delle fatture di detrarre costi e ridurre la loro esposizione fiscale; --che tale motivazione, in quanto logica ed esaustiva, non è qui sindacabile; --che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; --che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella tamera di consiglio del 28 febbraio 2025. Consigliere estensore r [OSCURATO:PERSONA] -LIERIA Il Presidente — aria Beatr. 'é nt,ili Q