CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 26147/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 739/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] DONATO D'AURIA R.G.N. 7562/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce in data 07/10/2024 confermativa di quella del Tribunale di Lecce con la quale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di ricettazione di assegno. 2.Pacifica la ricostruzione in fatto, deduce il ricorrente con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione alla mancata rilevazione della prescrizione, maturata, al netto delle sospensioni, prima della sentenza di appello. In particolare, rileva che pur considerando i periodi di sospensione pari a complessivi gg. 931, come indicato in sentenza, il termine di prescrizione sarebbe maturato prima della sentenza di appello in quanto, non essendo certa la data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo della ricettazione doveva individuarsi, in applicazione del principio del favor rei, in quello prossimo alla denuncia di smarrimento dell’assegno da parte di [OSCURATO:PERSONA] ovverosia alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. 2.Deve rilevarsi, innanzi tutto, che la Corte di appello è incorsa in un errore di calcolo nel computo dei periodi di sospensione che, complessivamente, ammontano a gg. 906 e non CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26147/2025 Roma, lì, 16/07/2025 a gg. 931 (in questo senso la difesa ha osservato che il periodo di sospensione che va dal 07/12/2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è di gg. 35 e non di gg. 60). 3.Tanto premesso deve anche rilevarsi che la questione circa la retrodatazione della data di consumazione del reato, al momento in cui l’assegno è stato dato in pagamento (agosto 2012) e non al momento dell’elevato protesto (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), o ancora alla data di consumazione del reato presupposto (il 27/09/2011) non essendo certa la data di avvenuta ricezione del bene da parte dell’imputato, è fondata. È, infatti, affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità che l'onere di provare con precisione l'epoca del fatto non grava sull'imputato, bensì sull'accusa, sicché in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, per il principio del favor rei va dichiarata l'estinzione del reato per compiuta prescrizione (Sez. 2, n. 19472 del 24/05/2006, Rv. 233835; Sez. 2, n. 35662 del16/05/2014, Rv. 259983; Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, Rv. 281535). Poiché il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si perfeziona allorché l'agente riceva le cose di illecita provenienza, a nulla rilevando il momento in cui esse vengano rinvenute in suo possesso o ne sia accertata la detenzione, il reato contestato al Gnoni, accertato il 07/09/2012, ma commesso in data anteriore e sconosciuta da collocarsi, per quanto appena detto, nell'immediata prossimità del [OSCURATO:DATA_NASCITA], deve essere dichiarato estinto perché, pur considerate le cause sospensive della sua decorrenza, risulta maturato il termine decennale di prescrizione. A tal proposito va precisato che la questione relativa alla consumazione del reato non era stata prospettata in appello ma non per questo può dirsi in questa sede preclusa. Come affermano le Sez. U. Tuzzolino occorre, infatti, distinguere tra giudicato e preclusione processuale, sottolineando la non idoneità di quest'ultima ad impedire l'applicazione delle cause estintive del reato alla luce dell'art. 129, comma 1, c.p.p., che rende applicabili le cause di non punibilità fino a quando il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza che ha definito il reato cui si riferisce la causa di estinzione, tenuto conto che, per il giudizio di cassazione, l'art. 609 c.p.p. stabilisce -in perfetta consonanza con l'art. 129 c.p.p., che la Corte deve pronunciare, oltre che sui motivi proposti (comma 1), anche sulle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (comma 2), con la conseguenza che le cause estintive del reato sono applicabili indipendentemente dai limiti devolutivi dell'impugnazione, tranne l'ipotesi in cui esse attengano ad un capo di sentenza passato in giudicato perchè non toccato, nella sua interezza, dalle censure formulate con i motivi di gravame (Sez. U., n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216239). 4.Tanto precisato, nel caso in esame, il motivo del ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato ha investito direttamente il capo della sentenza di secondo grado relativo alla ricettazione, e la preclusione esistente rispetto al punto dell'accertamento della responsabilità non impedisce, a norma dell'art. 129, comma 1, c.p.p., l'applicazione della causa estintiva del reato costituita dalla prescrizione maturata alla data del25/03/2024 tenuto conto quale dies a quo della data di denuncia di smarrimento dell’assegno: [OSCURATO:DATA_NASCITA], cui devono aggiungersi anni 10, ex artt. 157/161 cod. pen., oltre alle sospensioni pari a giorni 906. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Così è deciso, 23/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]