CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18016/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAtdato avviso alle parti; udita la relazione sv-oTta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza del 17 ottobre 2024, la Corte d'Appello di Bologna, a seguito di richiesta ex art. 599-bis c.p.p., riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] a nove anni di reclusione ed euro 32.000,00 di multa, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 10 novembre 2023 che lo aveva condannato alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione ed euro 70.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 309/90, nonché di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, D.P.R. 309/90 (detenzione a fini di spaccio di kg. 37,1 di cocaina e kg. 439,2 di hashish). 2. Avverso la predetta sentenza d'appello propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di gravame. 2.1 Con il primo motivo deduce la nullità del procedimento per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. b) e c), 179, 449, 450, 452 c.p.p., sostenendo che la citazione a giudizio direttissimo emessa in data 18 agosto 2023 per l'udienza del 22 settembre 2023 sarebbe stata tardiva rispetto al termine di 30 giorni dall'arresto, avvenuto il 25 luglio 2023, previsto dall'art.449, comma 4, c.p.p. Il ricorrente, inoltre, lamenta che attività di indagine sarebbero proseguite dopo l'emissione del decreto di citazione, con particolare riferimento alla consulenza tossicologica pervenuta al P.M. il 17 agosto 2023 ma depositata formalmente il 22 agosto 2023, e agli accertamenti tecnici fissati per il 22 agosto 2023, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa. 2.2 Con il secondo motivo contesta l'applicazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione per la detenzione dell'hashish, sostenendo che, trattandosi di un unico fatto di detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di diversa natura, la pena avrebbe dovuto essere unitaria. 2.3 Con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante le produzioni difensive documentassero la condizione di assuntore cronico di sostanze stupefacenti dell'imputato, condizione che avrebbe dovuto essere valutata ai sensi degli artt. 62-bis e 89 c.p. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 3(b990, Gueli). E' anche inammissibile il ricorso che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3,..191, Camassa). Nel caso di specie, l'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. ha avuto ad oggetto la rideterminazione della pena, senza alcuna riserva in ordine alla possibilità di proporre ulteriore impugnazione in relazione alle restanti questioni. Ne consegue che la rinuncia ai motivi di appello ha comportato il formarsi del giudicato parziale sulle questioni oggetto di rinuncia, impedendo la loro riproposizione in sede di legittimità. In ogni caso, le censure mosse dal ricorrente risultano manifestamente infondate. Quanto alla dedotta nullità del giudizio direttissimo, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, trattasi di nullità relativa, che risulta sanata dalla opzione per il rito abbreviato (Sez. 6, sent n. 34558 del 07/05/2014, Rv. 261190 - 01; Sez. 1, n. 10231 del 26/09/1995, Rv. 202684) Con riferimento alla contestata applicazione della continuazione tra i reati di detenzione a fini di spaccio di diverse tipologie di stupefacenti, si rileva che, in tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio (Sez. 4, sent.n. 14193 del 11/03/2021 , Rv. 281015 - 01). In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione delle attenuanti generiche, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la gravità dei fatti, la rilevante capacità a delinquere dell'imputato e l'assenza di elementi che potessero dimostrare un'effettiva presa di distanza dal contesto criminale di appartenenza. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec