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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 07336/2022

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 20855-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso l'ordinanza n. 17123/21 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Questa Corte, con ordinanza nr. 15921/2021, depositata in data 13/6/2021, nella parte dispositiva statuiva quanto segue << accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.>> 2 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta sentenza nella parte del dispositivo e nella motivazione in cui si fa riferimento alla CTR della Lombardia anzichè alla corretta CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] 3 L'intimata non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso va accolto.

2. Deve premettersi che «Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione» (Cass. n. 572 del 2019). 2.1 Dalla lettura degli atti di causa si evince inequivocabilmente che la sentenza impugnata con ricorso per Cassazione era stata emessa dalla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] laddove l'ordinanza, sia nella parte motiva che nel dispositivo Ric. 2021 n. 20855 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2- indica nella CTR della Lombardia l'Ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza 2.3 Si tratta all'evidenza di un errore materiale emendabile con la procedura attivata dalla ricorrente.

3. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).

PQM La Corte accoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte nr. 17123/21 depositata in data 13 giugno 2021 venga corretta, nella motivazione e nel dispositivo, nel senso che ove è scritto <<..CTR della Lombardia>> si intenda <<.CTR dell'[OSCURATO:PERSONA]...>> Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] t, [OSCURATO:PERSONA] be Z- ANCELLIE)9E ESPERTO Simona T r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 20855-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso l'ordinanza n. 17123/21 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Questa Corte, con ordinanza nr. 15921/2021, depositata in data 13/6/2021, nella parte dispositiva statuiva quanto segue << accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.>> 2 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta sentenza nella parte del dispositivo e nella motivazione in cui si fa riferimento alla CTR della Lombardia anzichè alla corretta CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] 3 L'intimata non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso va accolto. 2. Deve premettersi che «Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione» (Cass. n. 572 del 2019). 2.1 Dalla lettura degli atti di causa si evince inequivocabilmente che la sentenza impugnata con ricorso per Cassazione era stata emessa dalla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] laddove l'ordinanza, sia nella parte motiva che nel dispositivo Ric. 2021 n. 20855 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- indica nella CTR della Lombardia l'Ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza 2.3 Si tratta all'evidenza di un errore materiale emendabile con la procedura attivata dalla ricorrente. 3. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013). PQM La Corte accoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte nr. 17123/21 depositata in data 13 giugno 2021 venga corretta, nella motivazione e nel dispositivo, nel senso che ove è scritto <<..CTR della Lombardia>> si intenda <<.CTR dell'[OSCURATO:PERSONA]...>> Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] t, [OSCURATO:PERSONA] be Z- ANCELLIE)9E ESPERTO Simona T r
Sentenza Cassazione n. 07336/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris