CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 02799/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5305/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale B. Buozzi n. 107, presso lo studio di quest'ultimo - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] i Antonella e Non i [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, viale B. Buozzi 99, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, che le rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] s2c2,,z, - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6235 della Corte d'Appello di ROMA, pubblicata il 9 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, nei confronti di Non i Antonella e Non i [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduta nelle more del giudizio di appello per la cassazione della sentenza n. 6235 del 9 dicembre 2020, notificata il 28 dicembre 2020, emessa dalla Corte d'Appello di Roma, con la quale la corte d'appello, in totale riforma del giudizio di primo grado, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla IRCOP e al contempo la domanda riconvenzionale formulata dalla società nei confronti delle signore Non. 2. Resistono le Non i con controricorso. 3. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. 4. Non vi sono conclusioni scritte del P.G. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 5. Questi i fatti, per quanto ancora di rilievo: -le parti concludevano un contratto di cessione dei diritti di escavazione e di asportazione di pietra basaltica in relazione ad un terreno in comune di Nepi di proprietà delle Non i e di [OSCURATO:PERSONA], madre delle ricorrenti, deceduta in corso di causa; - le Non i chiedevano ed ottenevano un decreto ingiuntivo per euro 540.000,00 pari al minimo contrattualmente garantito per un anno, a prescindere dal materiale estratto e dal conseguimento delle autorizzazioni per l'attività estrattiva, al quale faceva opposizione la società, che sosteneva di non aver ancora potuto iniziare il lavoro di scavo ed estrazione del materiale in mancanza delle autorizzazioni amministrative; - l'opposizione veniva accolta dal tribunale, il quale affermava che, nonostante la presenza di una clausola contrattuale che prevedeva il diritto della concedenti ad un corrispettivo minimo garantito annuo, non potesse seriamente dubitarsi i che i contraenti avessero voluto escludere la debenza di quel corrispettivo minimo in tutti i casi in cui l'attività estrattiva fosse stata preclusa da un ostacolo di fatto o di diritto non superabile con uno sforzo ordinariamente diligente. 6. La sentenza di appello qui impugnata ribalta l'esito del giudizio di primo grado affermando che l'interpretazione dell'art. 4 del contratto fornita dal tribunale non è corretta, in quanto non rispettosa del criterio, primario, di interpretazione letterale. 6.1. Afferma che solo in caso di revoca, annullamento o sospensione del provvedimento di autorizzazione alla attività estrattiva l'impresa - che non aveva chiesto la risoluzione del contratto ma sosteneva soltanto di non dovere il corrispettivo pattuito - avrebbe potuto ritenersi esonerata dal pagamento del minimo garantito, mentre non costituiva circostanza ostativa al maturare del diritto al corrispettivo minimo annuo la mancata sottoscrizione, tra l'impresa e il Comune di Nepi, della convenzione estrattiva, a causa della mancata approvazione della via di accesso alla cava in quanto abusivamente realizzata e della quale la stessa impresa non aveva offerto di realizzare una alternativa legittima. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, la IRCOP deduce la violazione dell'art. 1362 c.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in riferimento alla interpretazione data all'art. 4 del contratto, ove era introdotta la previsione di un minimo garantito annuo per la cessione dei diritti di escavazione, laddove la corte d'appello ha ritenuto che le ipotesi di forza maggiore rilevassero, al fine di precludere la maturazione del diritto al corrispettivo, solo se determinanti la sospensione o la revoca della autorizzazione. Sostiene che l'interpretazione data dalla corte d'appello sia del tutto confliggente con il dato letterale. 2. Anche con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 1362 c.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che, laddove ha negato che la mancata sottoscrizione della convenzione estrattiva col Comune equivalesse a forza maggiore, il giudice di merito avrebbe violato le regole di interpretazione sistematica del contratto. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1256, 1337, 1362, 1453, 1460, 1463, 1578 e 1617 c.c., nonché, l'omesso esame di un fatto decisivo, in quanto lamenta che erroneamente le sia stato addebitato di non essersi attivata per trovare, o costituire, una via d'accesso legittima alla cava, non essendo previsto nel contratto un onere a suo carico di verificare la legittimità della via d'accesso. 4. Con il quarto motivo deduce la violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1218, 1256, 1362 e 1463 c.c., nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, laddove la corte d'appello imputa alla concessionaria la responsabilità di non aver risolto i problemi col Comune di Nepi al fine della stipula della convenzione estrattiva, realizzando una nuova, legittima via d'accesso alla cava, impegno che la società non aveva contrattualmente assunto. Lamenta che in tal modo la corte d'appello avrebbe tramutato in un obbligo a suo carico quella che era una semplice facoltà contrattuale. 5. Con il quinto motivo deduce la violazione delle norme sulla interpretazione del contratto ed anche dell'art. 342 c.p.c., in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla IRCOP, che aveva ad oggetto la restituzione di quanto corrisposto alle Non, negli anni precedenti rispetto all'annualità preso in considerazione dal decreto ingiuntivo, sempre a titolo di minimo garantito. Sostiene che illegittimamente la corte d'appello avrebbe accomunato, nella unitaria motivazione di rigetto della opposizione e accoglimento dell'appello, la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la corresponsione delle somme avvenuta quando nessuno aveva ancora cognizione dell'abuso edilizio relativo alla strada di accesso alla cava, e che l'appello, in relazione alla domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile per violazione del principio di specificità. 6. Con il sesto e ultimo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 342, 163, e 164 c.p.c., per mancanza nell'atto di appello di una specifica indicazione delle conclusioni di primo grado cui intendeva riferirsi.7. Il ricorso è complessivamente inammissibile. Tutte le censure, che si riecheggiano l'un l'altra, contengono una critica all'interpretazione data dalla corte d'appello al contratto concluso tra le parti, senza che sia prospettata e sviluppata adeguatamente la violazione dell'uno o dell'altro canone di interpretazione, e si sostanziano in una sostanziale richiesta di rinnovazione della interpretazione fornita dal giudice di merito, in questa sede inammissibile. 8. In particolare, il primo motivo è inammissibile perché, quanto alla censura di violazione del criterio di esegesi letterale, nell'assumere come oggetto di critica la motivazione con cui la corte capitolina ha dato conto di tale criterio interpretativo sostiene che quella corte avrebbe errato nell'applicare quel criterio «ritenendo che anche le ipotesi di forza maggiore», previste nell'art. 4, comma 7 «rilevassero solo in quanto determinanti la sospensione o la revoca dell'autorizzazione», ma omette di spiegare, facendo riferimento alle clausole, cioè ai loro elementi letterali secondo il significato proprio delle parole, perché l'esegesi della corte sarebbe errata. 8.1. Il motivo, dunque, in parte qua è del tutto inidoneo, nelle pagg. 11-13 del ricorso, ad enunciare una critica riconducibile ad una violazione o ad una falsa applicazione della norma contenuta nell'art. 1362 c.c. quanto al criterio letterale di interpretazione del contratto, omettendo di argomentare adeguatamente sulla violazione di tale criterio indicando come alcuno degli elementi linguistici della clausola di cui discorre sarebbe stato male inteso e di argomentare idoneamente in ordine alla falsa applicazione precisando perché la clausola nel suo complesso, per come enunciata letteralmente, avrebbe dovuto giustificare una diversa conclusione esegetica. 8.2. Anche la censura di omesso esame è inammissibile, in quanto si limita ad indicare che era stato prodotto un documento, ma omette di precisare se e dove i fatti in esso rappresentati erano stati introdotti con attività di allegazione nel giudizio di merito, sicché non può addebitarsi alla corte romana di non averli esaminati. La mera indicazione della produzione di un documento non comporta che la parte sia esentata dall'indicare quale sia la rilevanza di esso ai fini dell'oggetto del giudizio, in quanto solo in tal modo si sottopone efficacemente al giudice la necessità di considerare il fatto rappresentato. 9. Il secondo motivo non denuncia effettivamente la violazione dei canoni esegetici, contrariamente alla indicazione contenuta nella sua rubrica, giacché non spiega in cosa essa sia consistita se non con assunti del tutto generici e che esprimono solo un diverso apprezzamento della quaestio facti. L'evocazione lapidaria e del tutto generica dell'ipotesi di ricorso per cassazione prevista dall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. è del tutto al di fuori dei criteri indicati dalla nota pronuncia a SS.UU. del 2014 ai fini dei ristretti limiti attuali del controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità. 10. Palesemente diretto a sollecitare sempre un simile diverso apprezzamento in fatto è pure il terzo motivo. 11. La medesima considerazione di sollecitazione ad una diversa valutazione del fatto merita il quarto motivo che solo apparentemente denuncia la pretesa violazione delle norme di diritto, mentre in esso nuovamente l'omesso esame è dedotto pretendendo che la corte capitolina vi sarebbe incorsa per non avere considerato un documento, il n.8, questa volta indicato senza rispettare l'art. 366 n.6 c.p.c. che prescrive la localizzazione di esso nel giudizio di merito e soprattutto in questo giudizio di legittimità e comunque nuovamente senza precisare se e dove se ne era in precedenza argomentato. 12. Il quinto motivo critica la motivazione della sentenza impugnata per avere rigettato la domanda riconvenzionale con la motivazione a pag. 12 in ragione dell'accoglimento dell'opposizione e, dunque, del riconoscimento del diritto delle concedenti di trattenere quanto incassato motivato sulla base dell'esegesi del contratto. In tal modo soffre dell'inammissibilità dei motivi precedenti; inoltre, formula la censura ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. senza indicare il fatto la cui considerazione sarebbe stata omessa ed anzi alludendo ad un principio giuridico (pag. 26 del ricorso). La domanda riconvenzionale dell'opponente è del resto relativa alla restituzione dei canoni precedenti pari al minimo garantito annuo già pagati, né il ricorrente esplica per quale ragione essa dovrebbe avere sorte differente rispetto alla opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che sempre di esecuzione del medesimo contratto si tratta e, in particolare, di interpretazione della medesima clausola contrattuale. Nella parte finale del motivo si lamenta la violazione dell'art. 342 c.p.c., non indicata nell'intestazione, ma in termini assolutamente generici e senza in particolare individuare il tenore dell'appello violativo della norma. 13. Parimenti inammissibile è anche il sesto motivo: non è riportato il tenore dell'atto di appello, sicchè non si è in grado di verificare la fondatezza della censura sulla equivocità delle conclusioni tratte. Complessivamente, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 14.500,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori._ Dà atto della sussistenza dei presuppostrer il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore