CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 44721/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 dicembre 1996 [OSCURATO:PERSONA] , nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Monopoli avverso la sentenza resa il 15 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.La Corte di Appello di Bari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Bari il 19 febbraio 2021 ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro in concorso e rispettivamente ascritti e ha rideterminato la pena loro inflitta. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 62 bis cod.pen. e 192 cod. proc.pen.. I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) Nel caso in esame non ricorre un'ipotesi di pena illegale poiché la stessa è stata determinata sull'accordo delle parti nell'ambito dei limiti edittali. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 22 settembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C