CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 04682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di AGRIGENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Agrigento ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni e minaccia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello (convertito in ricorso per cassazione) il difensore dell'imputato, denunziando vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla avvenuta prescrizione del reato. Il ricorso è inammissibile perché le censure proposte sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove. Il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza (26 giugno 2018) perché sono stati rilevati 119 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Consigliere e sore [OSCURATO:PERSONA] R