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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18320/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 162-566/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità dei motivi, difettando altresì di ogni specifico confronto con le motivazioni diffuse e puntuali della Corte territoriale in punto di ritenuta piena integrazione della fattispecie, per effetto di una prospettazione di traumi -e relativi danni funzionali- fondata su documentazione sanitaria contraffatta (attestazione di visita e preventivo di spesa a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], che disconosceva sia il documento che la conoscenza e la visita del paziente).

1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione, per il reato accertato di cui all'art. 642 cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze (documento disconosciuto dal suo autore presentato dal ricorrente al medico fiduciario della [OSCURATO:PERSONA] ai fini della valutazione del danno risarcibile) che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto all'ipotesi descritta in imputazione sulla base di un dato documentale contraffatto che solo il ricorrente aveva interesse a produrre al medico fiduciario incaricato della verifica medico legale.

I motivi di ricorso, che sono volti a far apprezzare la inesistenza del documento posto a base dell'accertamento, la inidoneità dello stesso a fondare una domanda indennitaria, il difetto di una domanda fondata sui dati riportati in quel documento, il difetto di concreto profitto, si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento dell provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

La fattispecie si perfeziona infatti con la mera denunzia del sinistro non accaduto (o accaduto con danno inferiore a quello denunziato o per il quale la documentazione viene prodotta), finalizzata ad una domanda risarcitoria o indennitaria infondata in fatto (anche nel quantum), non essendo necessario l'effettivo conseguimento di alcun vantaggio o profitto (nei termini, tra le tante, Sez. 2, n. 8105 del 21/1/2016, Rv. 266235; Sez. 2, n. 55'949/2018, n.m.).

Non è dubbio, infatti, che il momento in cui la condotta decettiva si perfeziona coincide con la ricezione della domanda illecita (negli esatti termini la costante giurisprudenza di questa Corte: Sez. 2, n. 14047, del 14/11/2018; Sez. 1, n. 57980, del 16/11/2018; Sez. 2, n. 48925, del 162-566/2022 12/10/2016, Rv. 268349), che nella fattispecie coincideva con quanto ritenuto congruo dal fiduciario della Compagnia sulla base dell'esame di documentazione poi rivelatasi contraffatta.

Si è infatti osservato che l'indennizzo ed il «vantaggio», indicati dalla norma, sono elementi che connotano la finalità perseguita dall'agente (dolo specifico).

Non necessariamente, quindi, devono realizzarsi; ciò nonpertanto è tale finalità (resa manifesta dalla domanda entità della domanda) che colora di penale illiceità la condotta materiale consumata attraverso la creazione di una "apparenza" di sinistro, il che rappresenta altresì la prova dell'elemento psicologico atto a sostenere la condotta materiale dell'agente.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 162-566/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità dei motivi, difettando altresì di ogni specifico confronto con le motivazioni diffuse e puntuali della Corte territoriale in punto di ritenuta piena integrazione della fattispecie, per effetto di una prospettazione di traumi -e relativi danni funzionali- fondata su documentazione sanitaria contraffatta (attestazione di visita e preventivo di spesa a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], che disconosceva sia il documento che la conoscenza e la visita del paziente). 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione, per il reato accertato di cui all'art. 642 cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze (documento disconosciuto dal suo autore presentato dal ricorrente al medico fiduciario della [OSCURATO:PERSONA] ai fini della valutazione del danno risarcibile) che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto all'ipotesi descritta in imputazione sulla base di un dato documentale contraffatto che solo il ricorrente aveva interesse a produrre al medico fiduciario incaricato della verifica medico legale. I motivi di ricorso, che sono volti a far apprezzare la inesistenza del documento posto a base dell'accertamento, la inidoneità dello stesso a fondare una domanda indennitaria, il difetto di una domanda fondata sui dati riportati in quel documento, il difetto di concreto profitto, si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento dell provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). La fattispecie si perfeziona infatti con la mera denunzia del sinistro non accaduto (o accaduto con danno inferiore a quello denunziato o per il quale la documentazione viene prodotta), finalizzata ad una domanda risarcitoria o indennitaria infondata in fatto (anche nel quantum), non essendo necessario l'effettivo conseguimento di alcun vantaggio o profitto (nei termini, tra le tante, Sez. 2, n. 8105 del 21/1/2016, Rv. 266235; Sez. 2, n. 55'949/2018, n.m.). Non è dubbio, infatti, che il momento in cui la condotta decettiva si perfeziona coincide con la ricezione della domanda illecita (negli esatti termini la costante giurisprudenza di questa Corte: Sez. 2, n. 14047, del 14/11/2018; Sez. 1, n. 57980, del 16/11/2018; Sez. 2, n. 48925, del 162-566/2022 12/10/2016, Rv. 268349), che nella fattispecie coincideva con quanto ritenuto congruo dal fiduciario della Compagnia sulla base dell'esame di documentazione poi rivelatasi contraffatta. Si è infatti osservato che l'indennizzo ed il «vantaggio», indicati dalla norma, sono elementi che connotano la finalità perseguita dall'agente (dolo specifico). Non necessariamente, quindi, devono realizzarsi; ciò nonpertanto è tale finalità (resa manifesta dalla domanda entità della domanda) che colora di penale illiceità la condotta materiale consumata attraverso la creazione di una "apparenza" di sinistro, il che rappresenta altresì la prova dell'elemento psicologico atto a sostenere la condotta materiale dell'agente. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18320/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris