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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 11211/2022

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],DOMENICO, [OSCURATO:PERSONA], BIASIOGIANFRANCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocatoCRISTIANO CASTROGIOVANNI, che li rappresenta e difende;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31967/2020Numero sezionale 2801/2022MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11211/2022PRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA], MINDaItSa TpuEbbRlicOazio ne 06/04/2022DELL'[OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] PORTOGHESI12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lirappresenta e difende ope legis;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 2407/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 19.5.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 10.3.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].La Corte,rilevato che:con sentenza del 19.5.2020 la Corte di appello di Roma ha rigettato, conaggravio delle spese del grado, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ealtri ventitrè medici avverso la sentenza di primo grado del Tribunale diRoma n.12417/2017 che aveva rigettato per intervenuta prescrizione le loropretese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delMinistero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Ministero della Salute, volte a conseguire il risarcimento deldanno per omesso recepimento di direttive e sentenze comunitarie,relativamente alla loro mancata adeguata remunerazione durante il periododi frequenza del corso di specializzazione;2 di 5Numero registro generale 31967/2020Numero sezionale 2801/2022avverso la predetta sentenza del 19.5.2020, non notificata, con attoNumero di raccolta generale 11211/2022notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno proposto ricorso per cassazioneD aAta pnutboblnicaiozio ne 06/04/2022Abbondati e altri diciassette medici, svolgendo unico motivo, mentre laPresidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri intimati concontroricorso notificato il 20.1.2021 hanno chiesto dichiararsi inammissibileo rigettarsi il ricorso;è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. la trattazione incamera di consiglio non partecipata;le parti hanno illustrato con memoria ex art.380 bis, comma 2, cod. proc.civ., le rispettive difese;ritenuto che:con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., iricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di norme di diritto ecioè delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE,93/16/CEE, 05/36/CEE, del d.lgs. 257/1991, della legge 370/1999, edell’art. 2935 cod. civ.;i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata aveva violato ledisposizioni di rango comunitario e statale e la loro interpretazione da partedella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in ordine ai principi diequivalenza ed effettività dell’azione atta a rivendicare il diritto alrisarcimento del danno per omesso/ritardato recepimento delle direttivecomunitarie da parte dei singoli Stati membri, ammettendo che il singoloStato possa sollevare l’eccezione di prescrizione in modo tale da privare ilcittadino di ogni possibilità di agire giudizialmente per vedere riconosciuti idiritti previsti dalle Direttive inosservate;il predetto motivo in tema di prescrizione appare manifestamente infondatosecondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte(ex plurimis: Sez. 3, n. 1589 del 24.1.2020, Rv. 656585 – 01; Sez. 6 - 3, n.16452 del 19.6.2019, Rv. 654419 – 01; Sez. 6 - 3, n. 6606 del 20.3.2014, Rv.630184 – 01; Sez. 3, n. 17868 del 31.8.2011, Rv. 619358 - 01);3 di 5Numero registro generale 31967/2020Numero sezionale 2801/2022secondo questo compatto indirizzo giurisprudenziale, il diritto alNumero di raccolta generale 11211/2022risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasDpaota spiuzbibolicnazeio ne 06/04/2022nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delledirettive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favoredei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, percoloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compresotra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, neltermine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto aduna borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavanobeneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;infatti, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamentointerno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative alcompenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazioneuniversitari, realizzata solo con il d.lgs. 8.8.1991, n. 257, è rimasta inalteratala situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggettiche avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991;la lacuna è stata parzialmente colmata con la legge 19.10.1999, n. 370, art.11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favoredei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;di conseguenza, tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttaviaesclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevolecertezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimentoalla normativa europea: nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizionedecennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27.10.1999,data di entrata in vigore del menzionato art. 11;il ricorso non offre alcuna valida ragione per mutare il predetto graniticoorientamento giurisprudenziale, ex art.360 bis cod.proc.civ. ;4 di 5Numero registro generale 31967/2020Numero sezionale 2801/2022ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laNumero di raccolta generale 11211/2022condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate Dactoa pmubeb licainzio ne 06/04/2022dispositivo; P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese in favore dei controricorrenti, liquidate nella somma di €5.000,00 per compensi, € 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali,oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ovedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezionecivile, Sottosezione Prima, il 10 marzo 2022Il PresidenteGiacinto Bisogni5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],DOMENICO, [OSCURATO:PERSONA], BIASIOGIANFRANCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocatoCRISTIANO CASTROGIOVANNI, che li rappresenta e difende;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31967/2020Numero sezionale 2801/2022MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11211/2022PRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA], MINDaItSa TpuEbbRlicOazio ne 06/04/2022DELL'[OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] PORTOGHESI12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lirappresenta e difende ope legis;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 2407/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 19.5.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 10.3.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].La Corte,rilevato che:con sentenza del 19.5.2020 la Corte di appello di Roma ha rigettato, conaggravio delle spese del grado, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ealtri ventitrè medici avverso la sentenza di primo grado del Tribunale diRoma n.12417/2017 che aveva rigettato per intervenuta prescrizione le loropretese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delMinistero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Ministero della Salute, volte a conseguire il risarcimento deldanno per omesso recepimento di direttive e sentenze comunitarie,relativamente alla loro mancata adeguata remunerazione durante il periododi frequenza del corso di specializzazione;2 di 5Numero registro generale 31967/2020Numero sezionale 2801/2022avverso la predetta sentenza del 19.5.2020, non notificata, con attoNumero di raccolta generale 11211/2022notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno proposto ricorso per cassazioneD aAta pnutboblnicaiozio ne 06/04/2022Abbondati e altri diciassette medici, svolgendo unico motivo, mentre laPresidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri intimati concontroricorso notificato il 20.1.2021 hanno chiesto dichiararsi inammissibileo rigettarsi il ricorso;è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. la trattazione incamera di consiglio non partecipata;le parti hanno illustrato con memoria ex art.380 bis, comma 2, cod. proc.civ., le rispettive difese;ritenuto che:con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., iricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di norme di diritto ecioè delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE,93/16/CEE, 05/36/CEE, del d.lgs. 257/1991, della legge 370/1999, edell’art. 2935 cod. civ.;i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata aveva violato ledisposizioni di rango comunitario e statale e la loro interpretazione da partedella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in ordine ai principi diequivalenza ed effettività dell’azione atta a rivendicare il diritto alrisarcimento del danno per omesso/ritardato recepimento delle direttivecomunitarie da parte dei singoli Stati membri, ammettendo che il singoloStato possa sollevare l’eccezione di prescrizione in modo tale da privare ilcittadino di ogni possibilità di agire giudizialmente per vedere riconosciuti idiritti previsti dalle Direttive inosservate;il predetto motivo in tema di prescrizione appare manifestamente infondatosecondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte(ex plurimis: Sez. 3, n. 1589 del 24.1.2020, Rv. 656585 – 01; Sez. 6 - 3, n.16452 del 19.6.2019, Rv. 654419 – 01; Sez. 6 - 3, n. 6606 del 20.3.2014, Rv.630184 – 01; Sez. 3, n. 17868 del 31.8.2011, Rv. 619358 - 01);3 di 5Numero registro generale 31967/2020Numero sezionale 2801/2022secondo questo compatto indirizzo giurisprudenziale, il diritto alNumero di raccolta generale 11211/2022risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasDpaota spiuzbibolicnazeio ne 06/04/2022nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delledirettive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favoredei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, percoloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compresotra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, neltermine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto aduna borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavanobeneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;infatti, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamentointerno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative alcompenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazioneuniversitari, realizzata solo con il d.lgs. 8.8.1991, n. 257, è rimasta inalteratala situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggettiche avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991;la lacuna è stata parzialmente colmata con la legge 19.10.1999, n. 370, art.11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favoredei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;di conseguenza, tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttaviaesclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevolecertezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimentoalla normativa europea: nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizionedecennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27.10.1999,data di entrata in vigore del menzionato art. 11;il ricorso non offre alcuna valida ragione per mutare il predetto graniticoorientamento giurisprudenziale, ex art.360 bis cod.proc.civ. ;4 di 5Numero registro generale 31967/2020Numero sezionale 2801/2022ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laNumero di raccolta generale 11211/2022condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate Dactoa pmubeb licainzio ne 06/04/2022dispositivo; P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese in favore dei controricorrenti, liquidate nella somma di €5.000,00 per compensi, € 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali,oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ovedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezionecivile, Sottosezione Prima, il 10 marzo 2022Il PresidenteGiacinto Bisogni5 di 5
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